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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 40218/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sente- za della Corte di appello di Milano in data 15 aprile 2024, che ha confermato la condanna i iflittr3gli per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. (capo A) e 216, coì -nma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. (capo B) (fatti commessi in Monza il 9 maggio 2014 e il 23 dicernb -e 2015); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata qualificazione dell,: condotte alla stregua del delitto di bancarotta documentale semplice, è manifestamente infonc 3to, posto che la Corte territoriale, dopo avere evidenziato come il ruolo di amministratore di dirit: ) delle società fallite fosse sempre rimasto in capo all'imputato, ha puntualmente dato conto di tutti gli indici fattuali atti a denotare il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé un vantaggio, che ne aveva animato le condotte di distruzione o sottrazione delle screure :ontabili, tale argomentazione in punto di elemento soggettivo del reato (vedasi pagg. 8 4- 10 Iella sentenza impugnata) essendo pienamente in linea con l'ermeneusi di questa Corte, secbndo :ui <<Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta isemr dice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recar€ pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07) L1/2019, dep. 2020, Rv. 279179); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 n favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannent: delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sente- za della Corte di appello di Milano in data 15 aprile 2024, che ha confermato la condanna i iflittr3gli per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. (capo A) e 216, coì -nma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. (capo B) (fatti commessi in Monza il 9 maggio 2014 e il 23 dicernb -e 2015); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata qualificazione dell,: condotte alla stregua del delitto di bancarotta documentale semplice, è manifestamente infonc 3to, posto che la Corte territoriale, dopo avere evidenziato come il ruolo di amministratore di dirit: ) delle società fallite fosse sempre rimasto in capo all'imputato, ha puntualmente dato conto di tutti gli indici fattuali atti a denotare il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé un vantaggio, che ne aveva animato le condotte di distruzione o sottrazione delle screure :ontabili, tale argomentazione in punto di elemento soggettivo del reato (vedasi pagg. 8 4- 10 Iella sentenza impugnata) essendo pienamente in linea con l'ermeneusi di questa Corte, secbndo :ui <<Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta isemr dice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recar€ pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07) L1/2019, dep. 2020, Rv. 279179); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 n favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannent: delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]