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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 17839/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONA; letti gli atti e il ricorso proposto ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona non ha accolto (rectius: ha rigettato) la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., avanzata avverso la sentenza del 27 gennaio 2021, depositata il 5 febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furto e divenuta definitiva in data 13 aprile 2021, con titolo esecutivo iscritto il 13 maggio 2021 e notificato il 25 giugno 2021 al condannato.

Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava tempestivamente la richiesta di rescissione del giudicato il 23 luglio 2021.

2. La Corte di Appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto piena contezza del procedimento, in quanto aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione a giudizio.

Pertanto, richiamando i principi di diritto fissati da Sez.

Un., n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, escludeva essersi verificata alcuna nullità assoluta, qualificando invece quale nullità relativa quella conseguente all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato, che non ebbe a incidere sulla conoscenza del procedimento penale per Saidi, che dunque rimase assente con piena consapevolezza della pendenza del processo nei suoi confronti.

3. Avverso la decisione della Corte di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, per violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606 c. 1, lett. c), in relazione agli artt. 179, 184 e 629 bis cod. proc. pen., nonché per vizio di manifesta illogicità e contraddizione della motivazione.

Il ricorso censura l'ordinanza della Corte anconetana che, a fronte della nullità assoluta e insanabile conseguente alla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia nel procedimento di cognizione, in modo illogico e contraddittorio ha ritenuto la nullità relativa dell'omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio, pur richiamandosi ai principi fissati dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, così giungendo al rigetto dell'istanza di rescissione.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, evidenziando come, per quanto emergente dall'ordinanza impugnata, a fronte della omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio, fosse integrata la nullità assoluta (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199 -01) e dunque la Corte di Appello fosse incorsa in erronea lettura della pronuncia delle Sez.

U, Lovric. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo di natura processuale, presuppone c:he nel ricorso venga quanto meno specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l'atto da esaminare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la parte ne richieda l'acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giudizio di legittimità. (Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino e altri, Rv. 228953).

3. E bene, nel caso in esame il ricorso indica l'atto che si ritiene viziato da nullità assoluta, individuandolo nel decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata, in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in conto che il difensore di fiducia nel processo di cognizione «non ha mai ricevuto il decreto di citazione diretta a giudizio e, di fatto, non è mai comparso nel processo in quanto mai avvisato».

4. A fronte di tale indicazione dell'atto nullo, il Collegio ha verificato quanto segue, trattandosi di motivo di natura processuale, al fine di delibare il fondamento dell'eccezione proposta.

Il decreto di citazione a giudizio del Pubblico ministero, emesso in data 1 giugno 2018, risulta depositato presso la segreteria il 5 giugno 2018: quale difensore di ufficio del Saidi il decreto reca l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Macerata.

Emerge dall'esame degli atti che il predetto difensore ebbe a ricevere notifica telematica il 6 settembre 2018 e il Saidi il 3 novembre 2018 a mani proprie — circostanza questa incontestata — per l'udienza prefissata per il 26 giugno 2019.

Solo il 9 luglio 2018 l'imputato nominò l'avv, Simone R. Matraxia quale difensore di fiducia, con atto depositato in pari data.

R sulta altresì che alla prima udienza era però presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di ufficio, a mezzo di un proprio delegato, allorchè venne dichiarata l'assenza dell'imputato.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che mai eccepì alcuna omessa notifica, presenziava all'ultima udienza e rassegnava le conclusioni.

La sentenza veniva emessa con la condanna del Saidi e in data 13 aprile 2021 passava in giudicato.

5. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto a ricevere la notifica dell'atto di citazione a giudizio, per la prima udienza, in quanto nominato successivamente all'emissione e al deposito del decreto medesimo emesso dal Pubblico ministero.

Infatti, una volta eseguita ritualmente la notifica del decreto di citazione al primo difensore, la nomina successiva di un nuovo difensore da parte dell'imputato non determina a carico dell'ufficio alcun obbligo di nuova notifica, gravando sul difensore nominato e sul suo assistito un onere di diligenza e di attivazione, cosicché la dedotta omissione non è causa di nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279858; Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Izzo, Rv. 245639, in relazione alla citazione per il giudizio di appello; Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239:381, per l'udienza di riesame).

Pertanto è del tutto infondato il ricorso, come anche il richiamo alla sentenza delle Sez.

U, Lovric, che presuppone l'omessa notifica al difensore come causa di nullità assoluta, in questo caso invece ritualmente intervenuta.

6. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -le Wt fL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONA; letti gli atti e il ricorso proposto ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona non ha accolto (rectius: ha rigettato) la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., avanzata avverso la sentenza del 27 gennaio 2021, depositata il 5 febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furto e divenuta definitiva in data 13 aprile 2021, con titolo esecutivo iscritto il 13 maggio 2021 e notificato il 25 giugno 2021 al condannato. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava tempestivamente la richiesta di rescissione del giudicato il 23 luglio 2021. 2. La Corte di Appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto piena contezza del procedimento, in quanto aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione a giudizio. Pertanto, richiamando i principi di diritto fissati da Sez. Un., n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, escludeva essersi verificata alcuna nullità assoluta, qualificando invece quale nullità relativa quella conseguente all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato, che non ebbe a incidere sulla conoscenza del procedimento penale per Saidi, che dunque rimase assente con piena consapevolezza della pendenza del processo nei suoi confronti. 3. Avverso la decisione della Corte di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, per violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606 c. 1, lett. c), in relazione agli artt. 179, 184 e 629 bis cod. proc. pen., nonché per vizio di manifesta illogicità e contraddizione della motivazione. Il ricorso censura l'ordinanza della Corte anconetana che, a fronte della nullità assoluta e insanabile conseguente alla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia nel procedimento di cognizione, in modo illogico e contraddittorio ha ritenuto la nullità relativa dell'omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio, pur richiamandosi ai principi fissati dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, così giungendo al rigetto dell'istanza di rescissione. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, evidenziando come, per quanto emergente dall'ordinanza impugnata, a fronte della omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio, fosse integrata la nullità assoluta (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199 -01) e dunque la Corte di Appello fosse incorsa in erronea lettura della pronuncia delle Sez. U, Lovric. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo di natura processuale, presuppone c:he nel ricorso venga quanto meno specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l'atto da esaminare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la parte ne richieda l'acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giudizio di legittimità. (Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino e altri, Rv. 228953). 3. E bene, nel caso in esame il ricorso indica l'atto che si ritiene viziato da nullità assoluta, individuandolo nel decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata, in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in conto che il difensore di fiducia nel processo di cognizione «non ha mai ricevuto il decreto di citazione diretta a giudizio e, di fatto, non è mai comparso nel processo in quanto mai avvisato». 4. A fronte di tale indicazione dell'atto nullo, il Collegio ha verificato quanto segue, trattandosi di motivo di natura processuale, al fine di delibare il fondamento dell'eccezione proposta. Il decreto di citazione a giudizio del Pubblico ministero, emesso in data 1 giugno 2018, risulta depositato presso la segreteria il 5 giugno 2018: quale difensore di ufficio del Saidi il decreto reca l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Macerata. Emerge dall'esame degli atti che il predetto difensore ebbe a ricevere notifica telematica il 6 settembre 2018 e il Saidi il 3 novembre 2018 a mani proprie — circostanza questa incontestata — per l'udienza prefissata per il 26 giugno 2019. Solo il 9 luglio 2018 l'imputato nominò l'avv, Simone R. Matraxia quale difensore di fiducia, con atto depositato in pari data. R sulta altresì che alla prima udienza era però presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di ufficio, a mezzo di un proprio delegato, allorchè venne dichiarata l'assenza dell'imputato. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che mai eccepì alcuna omessa notifica, presenziava all'ultima udienza e rassegnava le conclusioni. La sentenza veniva emessa con la condanna del Saidi e in data 13 aprile 2021 passava in giudicato. 5. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto a ricevere la notifica dell'atto di citazione a giudizio, per la prima udienza, in quanto nominato successivamente all'emissione e al deposito del decreto medesimo emesso dal Pubblico ministero. Infatti, una volta eseguita ritualmente la notifica del decreto di citazione al primo difensore, la nomina successiva di un nuovo difensore da parte dell'imputato non determina a carico dell'ufficio alcun obbligo di nuova notifica, gravando sul difensore nominato e sul suo assistito un onere di diligenza e di attivazione, cosicché la dedotta omissione non è causa di nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279858; Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Izzo, Rv. 245639, in relazione alla citazione per il giudizio di appello; Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239:381, per l'udienza di riesame). Pertanto è del tutto infondato il ricorso, come anche il richiamo alla sentenza delle Sez. U, Lovric, che presuppone l'omessa notifica al difensore come causa di nullità assoluta, in questo caso invece ritualmente intervenuta. 6. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -le Wt fL
Decreto Cassazione n. 17839/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris