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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 28720/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19909-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] decadenza R.G.N.19909/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/09/2024 CC avverso la sentenza n. 1081/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 482/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città la quale- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recantel’importo di € 670.956,17 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - aveva dichiarato decaduto l’INPS , per decorso del termine biennale, dal potere di esigere la somma oggetto del decreto che era ancora controversa (stante la rinuncia dell’INPS ad esigere l’importo di € 376.343,00).

2. L’INPS ricorre per la cassazione della sentenza articolando due motivi ai quali resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 così come modificato dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 e poi ancora dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296 del 2006, dall’art. 21 comma 1 del d.l. n. 5 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 2012 e dall’art. 4 comma 31 lett. a) e b)della legge n. 92 del 2012.

3.1. Ad avviso dell’Istituto ricorrente il termine decadenziale di cui all’art. 29 citato si applica solo ai lavoratori- i quali possono agire nei confronti del committente per il versamento di retribuzioni e contributi per tutta la durata dell’appalto e per i due anni successivi- e non anche all’Istituto previdenziale che richieda direttamente il versamento di contributi o premi .

I n mancanza nel testo della norma di qualsiasi riferimento agli enti previdenziali, questi potrebberoagire nel termine di prescrizione del diritto.

4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 così come modificato dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 e poi ancora dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296 del 2006 e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si sostiene che ove si dovesse ritenere che anche gli enti previdenziali siano assoggettati al termine di decadenza di cui al citato art. 29 comunque tale decadenza nella specie non sarebbe maturata atteso che il 13 novembre 2012, entro il termine biennale dalla cessazione dell’appalto, l’Istituto aveva notificato alla società committente un verbale ispettivo, atto idoneo ad impedire il maturare della decadenza.

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in continuità con i precedenti di questa Corte(da ultimo Cass. nn. 21390, 10778 e 10776 del 2023) con i quali è stato affermato che il termine biennale di decadenza non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.

5.1. Si è chiarito infatti che l’azione soggiace al solo termine di prescrizione (in tal senso già Cass. n. 18004 del 2019 e quindi Cass. n. 19426 del 2023 ) e tale indirizzo interpretativo è supportato da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico che sono tra loro indissolubilmente connessi.

5.2. Quanto al dato testuale, punto d’avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderare l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza degli enti previdenziali dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva o di quella concernente i premi.

Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione.

La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenziali.

Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 e senza dare adito all’impropria commistione tra normative diverse (Cass., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10778, punto

5.1. delle “Ragioni della decisione”).

5.3. Il dato letterale è poi suffragato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva e di quella concernente i premi, elementi valorizzati nel presente giudizio dalle difese dell’INPS e dell’INAIL.

L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito alla tempestiva azione del lavoratore, e l’obbligo contributivo nei casi in cui «l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto». (Cass n. 18004 del 2019, cit., punto 9).

Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso, invece, rafforzare (Cass. n. 9262 del 2023, e n. 9124 del 2 023 entrambe ai punti

4.2. e

4.3. delle “Ragioni della decisione”).

6. Le motivazioni di queste decisioni, che il Collegio, condivide, non sono in alcun modo incise dalle considerazioni svolte da parte controricorrente di tal che non vi è ragione di discostarsene.

7. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia dando applicazione ai principi sopra esposti e senza tener conto quindi dell’eccepita decadenza.

Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19909-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] decadenza R.G.N.19909/2019 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 CC avverso la sentenza n. 1081/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 482/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città la quale- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recantel’importo di € 670.956,17 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - aveva dichiarato decaduto l’INPS , per decorso del termine biennale, dal potere di esigere la somma oggetto del decreto che era ancora controversa (stante la rinuncia dell’INPS ad esigere l’importo di € 376.343,00). 2. L’INPS ricorre per la cassazione della sentenza articolando due motivi ai quali resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 così come modificato dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 e poi ancora dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296 del 2006, dall’art. 21 comma 1 del d.l. n. 5 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 2012 e dall’art. 4 comma 31 lett. a) e b)della legge n. 92 del 2012. 3.1. Ad avviso dell’Istituto ricorrente il termine decadenziale di cui all’art. 29 citato si applica solo ai lavoratori- i quali possono agire nei confronti del committente per il versamento di retribuzioni e contributi per tutta la durata dell’appalto e per i due anni successivi- e non anche all’Istituto previdenziale che richieda direttamente il versamento di contributi o premi . I n mancanza nel testo della norma di qualsiasi riferimento agli enti previdenziali, questi potrebberoagire nel termine di prescrizione del diritto. 4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 così come modificato dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 e poi ancora dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296 del 2006 e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si sostiene che ove si dovesse ritenere che anche gli enti previdenziali siano assoggettati al termine di decadenza di cui al citato art. 29 comunque tale decadenza nella specie non sarebbe maturata atteso che il 13 novembre 2012, entro il termine biennale dalla cessazione dell’appalto, l’Istituto aveva notificato alla società committente un verbale ispettivo, atto idoneo ad impedire il maturare della decadenza. 5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in continuità con i precedenti di questa Corte(da ultimo Cass. nn. 21390, 10778 e 10776 del 2023) con i quali è stato affermato che il termine biennale di decadenza non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. 5.1. Si è chiarito infatti che l’azione soggiace al solo termine di prescrizione (in tal senso già Cass. n. 18004 del 2019 e quindi Cass. n. 19426 del 2023 ) e tale indirizzo interpretativo è supportato da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico che sono tra loro indissolubilmente connessi. 5.2. Quanto al dato testuale, punto d’avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderare l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza degli enti previdenziali dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva o di quella concernente i premi. Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione. La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenziali. Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 e senza dare adito all’impropria commistione tra normative diverse (Cass., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10778, punto 5.1. delle “Ragioni della decisione”). 5.3. Il dato letterale è poi suffragato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva e di quella concernente i premi, elementi valorizzati nel presente giudizio dalle difese dell’INPS e dell’INAIL. L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito alla tempestiva azione del lavoratore, e l’obbligo contributivo nei casi in cui «l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto». (Cass n. 18004 del 2019, cit., punto 9). Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso, invece, rafforzare (Cass. n. 9262 del 2023, e n. 9124 del 2 023 entrambe ai punti 4.2. e 4.3. delle “Ragioni della decisione”). 6. Le motivazioni di queste decisioni, che il Collegio, condivide, non sono in alcun modo incise dalle considerazioni svolte da parte controricorrente di tal che non vi è ragione di discostarsene. 7. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia dando applicazione ai principi sopra esposti e senza tener conto quindi dell’eccepita decadenza. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
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