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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24684/2025

Testo disponibile della fonte

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NNA; [OSCURATO:PERSONA]

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 444 cod. proc. pen.

Il giudice dell’esecuzione, una volta individuato il reato più grave, in ordine al quale era stata applicata la pena dianni quattro e mesi sei di reclusione (oltre alla multa), già al netto della diminuzione processuale ed aver fissato – a titolo di aumento per continuazione, relativamente al reato satellite - la pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa, ha operato la diminuzione di un terzo per la scelta del rito non soltanto con riguardo all’aumento di pena, bensì sulla pena complessiva, così da fare in modo che la sanzione finale comminata fosse il risultato di una doppia riduzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Riprendendo quanto già sintetizzato in parte narrativa, può sottolinearsi come - nel caso di specie - siano stati uniti in continuazione tra loro più reati, giudicati mediante due sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

In relazione a tali reati, infatti, la difesa ha domandato la rideterminazione della pena inflitta a norma dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., incontrando il consenso del Pubblico ministero; formatosi tale accordo, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena complessiva, in aderenza al comune progetto presentatogli.

Con l’impugnazione ora al vaglio di questo Collegio, il Pubblico ministero ha nondimeno sostenuto la erroneità per difetto della pena finale applicata, per esser stata computata almeno una riduzione ultronea, rispetto a quanto sarebbe stato corretto fare.

3. Il principio di diritto al quale attenersi è quello della irrevocabilità del consenso scritto, prestato dal Pubblico ministero ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a fronte della richiesta di applicazione, in executivis, della disciplina del concorso formale o della continuazione fra più sentenze di applicazione della pena; il necessario corollario logico di tale regola ermeneutica, ovviamente, non può che essere rappresentato dalla non impugnabilità del ricorso, presentato avverso la decisione esattamente conforme a tale accordo (Sez. 1, n. 18884 del 14/02/2001 [OSCURATO:PERSONA]. 218811 – 01; Sez. 1, n. 6545 del 21/11/1997, dep. 1998, Aufiero, Rv. 209894 – 01; Sez. 3, n. 4237 del 09/12/1997, dep. 1998, Peruzzo, Rv. 209858 – 01; Sez. 2, n. 115 del 09/01/1998, Umbertini, Rv. 210451 – 01).

Il ricorso per cassazione, sostanzialmente, non può rappresentare lo strumento che consenta di eludere il principio di irrevocabilità del consenso prestato dal Pubblico ministero.

3.1. Discorso a parte merita il profilo della possibilità di deduzione in sede di legittimità - come accade anche laddove venga impugnata la pronuncia emessa a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. - del diverso profilo della illegalità della pena, nei termini indicati da Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01 [nella parte motiva di tale decisione è dato leggere, infatti, il seguente passaggio: ‹‹Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità (cfr., in sintesi, Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass. sul punto) è ferma nel qualificare come "illegale" la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale.

L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali».

Plurime decisioni hanno precisato che non si configura un'ipotesi di illegalità della pena quando essa sia frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall'individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01; Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729-01; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197-01). … Non è, pertanto, illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge: gli errori relativi ai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della pena risultano, infatti, privi di rilievo, ove non abbiano comportato la conclusiva irrogazione di una pena illegale nel senso in precedenza indicato››].

Da tale segmento argomentativo, allora, può agevolmente evincersi come la pena illegale sia anche quella computata per difetto; non può considerarsi illegale, però, la sanzione che risulti comunque congrua - rispetto agli esatti parametri normativi - sebbene ad essa si pervenga all’esito di un errore di calcolo.

3.2. Traendo le fila dal sopra ricordato percorso ermeneutico, giova evidenziare come - nel caso di specie – sia stato operato un aumento per continuazione che sarebbe stato astrattamente consentito e che, pertanto, risulta conforme ai corretti parametri normativi; e infatti, un incremento sanzionatorio a titolo di aumento per continuazione, idoneo a raggiungere la soglia minima di cinque anni di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sarebbe stato raggiungibile mediante l’aumento di pena pari a nove mesi, con riduzione di un terzo.

Del resto, tale conclusione non è minimamente contrastata dal ricorso, che nulla deduce sul punto specifico.

Il tutto vale a delineare quale non illegale la pena applicata e, pertanto, a rendere non passibile di ulteriore intervento l’accordo formatosi ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. 4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NNA; [OSCURATO:PERSONA] 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 444 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione, una volta individuato il reato più grave, in ordine al quale era stata applicata la pena dianni quattro e mesi sei di reclusione (oltre alla multa), già al netto della diminuzione processuale ed aver fissato – a titolo di aumento per continuazione, relativamente al reato satellite - la pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa, ha operato la diminuzione di un terzo per la scelta del rito non soltanto con riguardo all’aumento di pena, bensì sulla pena complessiva, così da fare in modo che la sanzione finale comminata fosse il risultato di una doppia riduzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Riprendendo quanto già sintetizzato in parte narrativa, può sottolinearsi come - nel caso di specie - siano stati uniti in continuazione tra loro più reati, giudicati mediante due sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. In relazione a tali reati, infatti, la difesa ha domandato la rideterminazione della pena inflitta a norma dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., incontrando il consenso del Pubblico ministero; formatosi tale accordo, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena complessiva, in aderenza al comune progetto presentatogli. Con l’impugnazione ora al vaglio di questo Collegio, il Pubblico ministero ha nondimeno sostenuto la erroneità per difetto della pena finale applicata, per esser stata computata almeno una riduzione ultronea, rispetto a quanto sarebbe stato corretto fare. 3. Il principio di diritto al quale attenersi è quello della irrevocabilità del consenso scritto, prestato dal Pubblico ministero ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a fronte della richiesta di applicazione, in executivis, della disciplina del concorso formale o della continuazione fra più sentenze di applicazione della pena; il necessario corollario logico di tale regola ermeneutica, ovviamente, non può che essere rappresentato dalla non impugnabilità del ricorso, presentato avverso la decisione esattamente conforme a tale accordo (Sez. 1, n. 18884 del 14/02/2001 [OSCURATO:PERSONA]. 218811 – 01; Sez. 1, n. 6545 del 21/11/1997, dep. 1998, Aufiero, Rv. 209894 – 01; Sez. 3, n. 4237 del 09/12/1997, dep. 1998, Peruzzo, Rv. 209858 – 01; Sez. 2, n. 115 del 09/01/1998, Umbertini, Rv. 210451 – 01). Il ricorso per cassazione, sostanzialmente, non può rappresentare lo strumento che consenta di eludere il principio di irrevocabilità del consenso prestato dal Pubblico ministero. 3.1. Discorso a parte merita il profilo della possibilità di deduzione in sede di legittimità - come accade anche laddove venga impugnata la pronuncia emessa a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. - del diverso profilo della illegalità della pena, nei termini indicati da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01 [nella parte motiva di tale decisione è dato leggere, infatti, il seguente passaggio: ‹‹Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità (cfr., in sintesi, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass. sul punto) è ferma nel qualificare come "illegale" la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali». Plurime decisioni hanno precisato che non si configura un'ipotesi di illegalità della pena quando essa sia frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall'individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01; Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729-01; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197-01). … Non è, pertanto, illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge: gli errori relativi ai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della pena risultano, infatti, privi di rilievo, ove non abbiano comportato la conclusiva irrogazione di una pena illegale nel senso in precedenza indicato››]. Da tale segmento argomentativo, allora, può agevolmente evincersi come la pena illegale sia anche quella computata per difetto; non può considerarsi illegale, però, la sanzione che risulti comunque congrua - rispetto agli esatti parametri normativi - sebbene ad essa si pervenga all’esito di un errore di calcolo. 3.2. Traendo le fila dal sopra ricordato percorso ermeneutico, giova evidenziare come - nel caso di specie – sia stato operato un aumento per continuazione che sarebbe stato astrattamente consentito e che, pertanto, risulta conforme ai corretti parametri normativi; e infatti, un incremento sanzionatorio a titolo di aumento per continuazione, idoneo a raggiungere la soglia minima di cinque anni di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sarebbe stato raggiungibile mediante l’aumento di pena pari a nove mesi, con riduzione di un terzo. Del resto, tale conclusione non è minimamente contrastata dal ricorso, che nulla deduce sul punto specifico. Il tutto vale a delineare quale non illegale la pena applicata e, pertanto, a rendere non passibile di ulteriore intervento l’accordo formatosi ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ri
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