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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 33347/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/10/2024.che confermava la pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 25/03/2024 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A) (art. 628, commi 2 e 3 ter cod. pen.), B) (art. 337 cod. pen.) e C) (art. 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen.).

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628 cod. pen. e 624, 625, n. 4, cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti del fascicolo (in particolare, rispetto al verbale di arresto).

2. in data 16/06/2022 è pervenuta via PEC memoria difensiva con cui la difesa del ricorrente ha insistito per un verso sull'ammissibilità del ricorso e per altro sull'accoglimento dei motivi dedotti.

3. Il ricorso è inammissibile.

La doglianza con cui si censura la qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria, invocando la sussumibilità del fatto nell'ipotesi di furto con destrezza, è manifestamente infondata in quanto fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità.

Peraltro, l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra la sussistenza di un impianto argomentativo connotato da lineare e coerente logicità in punto di configurazione giuridica del fatto, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti.

In particolare, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto l'idoneità della condotta posta in essere dal prevenuto ad integrare gli elementi necessari della fattispecie di rapina impropria, valorizzando come la violenza, esercitata successivamente alla sottrazione del bene alla persona offesa, risultava causalmente orientata e finalisticamente diretta ad assicurarsi il possesso e garantirsi l'impunità (pag. 3 della sentenza impugnata).

Pertanto, la colluttazione ingaggiata dall'imputato non integra un "mero atteggiamento oppositivo", come prospettato dalla difesa, ma configura l'elemento della violenza adoperata immediatamente dopo la sottrazione del bene, stante la contestualità logico temporale della condotta ed il nesso finalistico che sostiene e connota tutte le azioni poste in essere dal prevenuto nel medesimo contesto.

In tale prospettiva, la censura con cui si rileva che la violenza esercitata dall'imputato non è stata rivolta contro la persona offesa né "ha mai avuto ripercussioni sulla stessa" non inficia la ricostruzione giuridica asseverata dai giudici di merito, in quanto nella pronuncia impugnata si valorizzano sia la collocazione temporale della condotta violenta, realizzata immediatamente dopo la sottrazione del bene, sia la connotazione teleologica della stessa, finalizzata a garantire il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità, che costituiscono elementi sufficienti e necessari ai fini della configurazione della rapina impropria.

Anche la censura con cui si deduce il travisamento della prova è manifestamente infondata, in quanto il vizio lamentato attiene, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta, e comunque risulta vietata in sede di legittimità, in quanto generica poiché non scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/10/2024.che confermava la pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 25/03/2024 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A) (art. 628, commi 2 e 3 ter cod. pen.), B) (art. 337 cod. pen.) e C) (art. 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628 cod. pen. e 624, 625, n. 4, cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti del fascicolo (in particolare, rispetto al verbale di arresto). 2. in data 16/06/2022 è pervenuta via PEC memoria difensiva con cui la difesa del ricorrente ha insistito per un verso sull'ammissibilità del ricorso e per altro sull'accoglimento dei motivi dedotti. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza con cui si censura la qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria, invocando la sussumibilità del fatto nell'ipotesi di furto con destrezza, è manifestamente infondata in quanto fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. Peraltro, l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra la sussistenza di un impianto argomentativo connotato da lineare e coerente logicità in punto di configurazione giuridica del fatto, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti. In particolare, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto l'idoneità della condotta posta in essere dal prevenuto ad integrare gli elementi necessari della fattispecie di rapina impropria, valorizzando come la violenza, esercitata successivamente alla sottrazione del bene alla persona offesa, risultava causalmente orientata e finalisticamente diretta ad assicurarsi il possesso e garantirsi l'impunità (pag. 3 della sentenza impugnata). Pertanto, la colluttazione ingaggiata dall'imputato non integra un "mero atteggiamento oppositivo", come prospettato dalla difesa, ma configura l'elemento della violenza adoperata immediatamente dopo la sottrazione del bene, stante la contestualità logico temporale della condotta ed il nesso finalistico che sostiene e connota tutte le azioni poste in essere dal prevenuto nel medesimo contesto. In tale prospettiva, la censura con cui si rileva che la violenza esercitata dall'imputato non è stata rivolta contro la persona offesa né "ha mai avuto ripercussioni sulla stessa" non inficia la ricostruzione giuridica asseverata dai giudici di merito, in quanto nella pronuncia impugnata si valorizzano sia la collocazione temporale della condotta violenta, realizzata immediatamente dopo la sottrazione del bene, sia la connotazione teleologica della stessa, finalizzata a garantire il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità, che costituiscono elementi sufficienti e necessari ai fini della configurazione della rapina impropria. Anche la censura con cui si deduce il travisamento della prova è manifestamente infondata, in quanto il vizio lamentato attiene, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta, e comunque risulta vietata in sede di legittimità, in quanto generica poiché non scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass
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