CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03487/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, per aver effettuato un'illecita attività di smaltimento di inchiostro mediante sversamento in pubblica fognatura, deducendo, con il primo motivo, il carattere non pericoloso del rifiuto e assenza dell'imputato sui luoghi di cui all'imputazione alla data contestata; con il secondo motivo, lamentando la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Con memoria difensiva il ricorrente deduce che l'attività contestata venne posta in essere in modo estemporaneo da un dipendente, tale [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha evidenziato che la ditta di cui l'imputato è amministratore unico, sversava nella rete fognaria pubblica, attraverso un tubo di scarico, in assenza di autorizzazione, inchiostri colorati utilizzati per la produzione di carta stampata da regalo. L'asserita attribuzione della condotta ad un'iniziativa estemporanea e non autorizzata di un dipendente risulta contraddetta, secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, da quanto accertato dalla polizia giudiziaria circa l'utilizzo di un tubo di scarico che conferiva il reflui di lavorazione in fognatura. In ordine all'art. 131 bis cod. pen. la Corte d'appello ha evidenziato la oggettiva gravità del fatto, non occasionale e foriero di seri rischi per l'ambiente. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2