CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Enzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/10/1978avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di MantovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta SilviaSALVADORI, con le quali si è chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conadozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 620 comma 1,lett. l), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Mantova ha dichiarato Enzo PICCIRILLI penalmente responsabiledei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché delle contravvenzioni di cui agli artt. 186,comma 7 e 187, comma 8, codice strada (in Castiglione delle Stiviere il23/04/2018), condannandolo a pene sospese e comminando, limitatamente al reatodi cui all’art. 186, comma 7 cit., la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida per mesi sei, oltre alla confisca del veicolo.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale pressola Corte d’appello di Brescia, formulando un unico motivo, con il quale hadedotto violazione di legge per avere il giudice determinato la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nellamisura del minimo di mesi sei, per la sola contravvenzione di cui all’art.186, comma 7, codice strada, mentre avrebbe dovuto applicare ladisciplina del cumulo materiale delle sanzioni previste per entrambe lefattispecie contravvenzionali per le quali è intervenuta condanna.3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Silvia SALVADORI,ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conadozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 620 comma 1,lett. l), cod. proc. pen.4. La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte, rilevando lapossibilità che il reato sia ormai prescritto e chiedendo la declaratoria diinammissibilità e, in ogni caso, il rigetto del ricorso o, in subordine, ladeclaratoria di estinzione del reato per prescrizione.5. Il ricorso va accolto.6. Costituisce orientamento consolidato, quello per il quale, in tema di circolazionestradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codicedella strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessivaeffettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito,dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 689, cheriguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessoriea una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistichefinalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod.pen. (Sez. 4, n. 20990 del 30/372016, Khairi, Rv. 266704 – 01; n. 6912 del12/2/2021, Castelli, Rv. 280544 – 01; n. 12363 del 4/12/2013, dep. 2014,Capobianco, Rv. 262136; n. 39499 del 29/9/2022, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).7. La sentenza deve, quindi, essere annullata, avendo il Tribunale determinato lasanzione amministrativa accessoria (nella misura del minimo edittale), solo per lacontravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, codice strada, omettendo di disporreun ulteriore periodo per il reato di cui all’art. 187, comma 8, stesso codice, per ilquale è parimenti intervenuta condanna. L’anullamento, tuttavia, non può seguiresenza rinvio, come richiesto dal Procuratore generale, posto che la determinazionedella durata della sanzione omessa involge valutazioni discrezionali, proprie delgiudice del merito, cosicché non trova applicazione il disposto di cui all’art. 620,comma 1, lett. l), cod. proc. pen.8. Infine, in risposta all’assunto difensivo, peraltro formulato in maniera del tuttogenerica nelle conclusioni scritte, deve affermarsi l’irrilevanza della questioneinerente al decorso del termine prescrizionale per il reato cui accede la sanzioneamministrativa accessoria omessa. Infatti, anche ove tale tempo fosseeffettivamente maturato, tenuto conto delle eventuali sospensioni del processo, ivicompresa quella ai sensi dell’art. 159, cod. pen. (che, nel testo introdotto dall'art. 1legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019), per consolidatoorientamento la causa estintiva della prescrizione, maturata medio tempore, nonpuò essere dichiarata, per l'intangibilità degli aspetti attinenti alla responsabilitàpenale, se l'impugnazione ha a oggetto soltanto il vizio derivante dalla mancataapplicazione di sanzioni amministrative accessorie [Sez. 4, n. 40894 del08/10/2009, Stevic, Rv. 245525 – 01; n. 41415 del 24/09/2013, Bellometti, Rv.256416 – 01, proprio in un caso, nel quale il Procuratore generale presso la Corte diAppello aveva presentato ricorso avverso sentenza di patteggiamento che avevaomesso di disporre la confisca del veicolo (in motivazione, la Corte ha precisato chel'ipotesi in esame non rientra nell'ambito di applicabilità dei princìpi affermati dalleSezioni Unite del 2000, Tuzzolino, con la quale si è affermato che, nel caso dicondanna, non è di ostacolo alla dichiarazione della prescrizione la circostanza chela impugnazione non abbia avuto od oggetto l'affermazione di responsabilitàdell'imputato ma la sola quantificazione della pena, trattandosi della omessaapplicazione di sanzioni accessorie di natura amministrativa che devono accedereobbligatoriamente alla sentenza di condanna); n. 4146 del 18/09/2000, Giusepponi,Rv. 217379 – 01, in cui si è precisato che gli aspetti penali della regiudicanda sonointangibili in quanto coperti dal giudicato].Ne deriva, ai sensi dell’art. 624, cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilitàdell’affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione dellapatente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova, indiversa composizione fisica. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria diresponsabilità.Così è deciso, 01/04/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]