Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05342/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da censure in punto di l'atto; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corrette valutazioni ed apprezzamenti in fatto dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando come esistente l'integrazione della fattispecie contestata alla luce di plurimi elementi di fatto non riesaminabili in questa sede con particolare riferimento all'apprezzata autodenuncia che ha evidenziato come il ricorrente non fosse in casa in orario posto al di fuori del periodo in cui era stato autorizzato ad uscire; che nessun rilievo è mai stato svolto in ordine alla non riferibilità della telefonata al ricorrente che la difesa apoditticamente afferma non essere avvenuta ad opera del Sarno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da censure in punto di l'atto; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corrette valutazioni ed apprezzamenti in fatto dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando come esistente l'integrazione della fattispecie contestata alla luce di plurimi elementi di fatto non riesaminabili in questa sede con particolare riferimento all'apprezzata autodenuncia che ha evidenziato come il ricorrente non fosse in casa in orario posto al di fuori del periodo in cui era stato autorizzato ad uscire; che nessun rilievo è mai stato svolto in ordine alla non riferibilità della telefonata al ricorrente che la difesa apoditticamente afferma non essere avvenuta ad opera del Sarno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 05342/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris