CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]30 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 07/12/2021 che, parzialmente riformandola la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno in data 05/09/2018, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato p. e p. dagli artt. 99, 56, 110 e 628 commi secondo, terzo n. 1 e comma terzo bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; di cui agli artt. 99, 110, 116, 337, 339 comma secondo e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 116 e 581 cod. pen. quanto al capo C) dell'imputazione. Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del reato di rapina. La doglianza, riproduttiva dei medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando il compendio probatorio in atti (si veda, in particolare, pag. 4 sulla corretta qualificazione giuridica per i contestati reati) - ha infatti dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta corretta la qualificazione giuridica attribuita ai fatti, così conformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (tra le tante cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617) e fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa 2. Le doglianze contenute nel secondo motivo, con cui si contesta la dosimetria della pena nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, facendo riferimento ai numerosi precedenti penali, alla personalità dell'imputato, all'entità del danno che esclude per ciò solo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla violenza posta in essere nei confronti degli operanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata)- anche conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795) ha infatti dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaiericorreng al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec