CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 21221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22919/19 proposto da: -) Ministero della Difesa, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, difeso ope legis Avvocatura dello Stato; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 17 gennaio 2019 n. 316; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile ek/ 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. il Ministero della difesa, esponendo che: -) la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", esercente l'attività di depositeria di autoveicoli, era creditrice del Ministero della difesa dell'importo di 39.121,36 euro, dovuti a titolo di compenso per il servizio di custodia di 11 autoveicoli sottoposti a "sequestro amministrativo" (così il ricorso; la sentenza parla invece di "sequestro amministrativo o penale"); -) la suddetta società [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il proprio credito alla [OSCURATO:SOCIETA].; -) il Ministero non aveva adempiuto la propria obbligazione. R.G.N. 22919/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 Chiese pertanto la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma suddetta, maggiorata degli interessi di cui al decreto legislativo 231/02. 2. Il Ministero si costituì eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda. Con ordinanza 10 giugno 2016 il Tribunale di Roma accolse la domanda. La sentenza venne appellata dal Ministero. 4. Con sentenza 17 gennaio 2019 n. 316 la Corte d'appello di Roma accolse solo parzialmente l'appello, riducendo il quantum debeatur. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che: -) non ricorreva nel caso di specie una ipotesi di inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, perché nel caso di specie la [OSCURATO:SOCIETA] aveva azionato "più crediti concentrati in un unico giudizio non maturati distintamente, in base alle singole tariffe applicabili a ciascuno degli 11 veicoli sequestrati"; -) il credito della [OSCURATO:SOCIETA] era produttivo di interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/02. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal Ministero della difesa, con ricorso fondato su tre motivi (il terzo dei quali formulato in via subordinata al rigetto degli altri due). [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il Ministero della difesa lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 2 e 111 della costituzione; 1175 e 1181 c.c.; 7, 8 e 12 d.p.r. 571/82; 214 bis codice della strada. Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, il motivo censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. Questa censura è sorretta da due argomenti. In primo luogo il Ministero deduce che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato i crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto, per poi azionarli con iniziative R.G.N. 22919/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 giudiziarie frazionate e concentrate in pochi mesi (il Ministero ne elenca 10, con i relativi numeri di ruolo, al foglio otto del ricorso per cassazione), condotta ritenuta non conforme ai doveri di correttezza e buona fede. In secondo luogo il Ministero deduce che il servizio di depositeria e custodia giudiziaria dei veicoli rimossi o sequestrati scaturisce da un provvedimento amministrativo o da un negozio di diritto privato i quali danno vita ad un rapporto giuridico unitario. Da questo rapporto giuridico unitario scaturisce un credito unitario in capo al depositario, e non già tanti crediti quanti sono i veicoli oggetto di custodia. 1.1. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.. L'AmministrBzione ricorrente, infatti, sostiene che la società c'editrice avrebbe introdotto plurime domande giudiziali, aventi ad oggetto crediti di cui si rese cessionaria uno actu, e scaturenti da un rapporto giuridico unitario tra il cedente e l'Amministrazione. Il ricorso, dunque, "si fonda" - per usare le parole della legge - sui tre gruppi di documenti, del cui erroneo esame il ricorrente si duole: i documenti dimostrativi del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA]; l'atto dì cessione; gli atti introduttivi dei giudizi indicati a p. 8 del ricorso per cassazione. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Di questi tre oneri, l'Amministrazione ricorrente ha assolto solo il terzo. Il ricorso, infatti, non riassume, né trascrive, né spiega in modo esauriente R.G.N. 22919/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 quando e per qual titolo siano sorti i crediti del cui frazionamento si duole; né se tutti quelli oggetto della cessione coincidessero con tutti quelli oggetto dei giudizi elencati a p. 8 del ricorso. Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti suddetti e, con essa, la fondatezza del motivo di ricorso. 2. Col secondo motivo il Ministero ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2, 4 e 11 d.lgs. 231/02. Deduce di essere stato ingiustamente condannato al pagamento degli interessi nella misura maggiorata prevista dal suddetto decreto legislativo. A sostegno di tale deduzione formula una tesi giuridica così riassumibile: -) il d.lgs. 231/02 non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; -) nel caso di specie il servizio di depositeria svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] le era stato affidato prima di tale data; -) ergo, la disciplina del d.lgs. 231/02 era inapplicabile al caso di specie, a nulla rilevando che il servizio di custodia per il quale veniva richiesto il compenso era stato svolto successivamente ad essa. 2.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello, infatti, ha affermato che i crediti oggetto del contendere erano "scaturiti da singoli rapporti di custodia sorti successivamente all'8 agosto 2002 (...) e non già da un servizio unico generale di depositeria". L'amministrazione ricorrente ha inteso contrastare tale affermazione sostenendo che nel caso di specie "l'affidamento del singolo veicolo alla depositeria giudiziaria non dà vita ad un autonomo rapporto contrattuale". Ma sia lo stabilire se tra due parti sia stato concluso un solo o più contratti, sia lo stabilire quando tali contratti siano stati conclusi, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. 3. Col terzo motivo il Ministero censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto di compensare nella misura di un quinto le spese del primo grado. R.G.N. 22919/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 Deduce che la scelta della società attrice di azionare i propri crediti omogenei in più giudizi doveva essere "sanzionata" attraverso la compensazione integrale delle spese. 3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la scelta di compensare le spese è riservata alla discrezionalità del giudice di merito. 4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella