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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04262/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22757/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 2009/2024depositata il 27/03/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Roma, la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n. 563 del 31 agosto 2020 relativo alla somma di 442.774,00 per TARI 2015-2018, eccependo l’esistenza di un giudicato preclusivo formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza della CTP di Roma n. 27120/43/16 con la quale era stata accertata la destinazione a magazzino dell’immobile oggetto di causa.

2. Con sentenza n. 12956/2022, la CTP di Roma, in accoglimento della specifica eccezione dell’ente impositore, dichiarava il ricorso tardivo e, quindi, inammissibile.

3. A seguito dell’appello di parte contribuente la CGT-2 Lazio, con la sentenza n. 2009/2024, nel premettere che caso di specie il giudizio di primo grado risulta proposto tardivamente ed infatti, come evidenziato dalla CTP - con statuizione che non aveva formato oggetto di impugnazione, il ricorso di primo grado risultava proposto in una data (10 aprile 2022) di gran lunga successiva allo scadere del termine di 60 giorni, indicato a pena di inammissibilità dall’art. 21 d.lgs. 546/1992, dalla data di notifica dell’atto (8 gennaio 2021)-rigettava l’appello osservando che lo stesso non meritava accoglimento in quanto l’eccezione di giudicato esterno implicava, necessariamente, che il giudizio fosse stato ritualmente instaurato.

4. Contro detta sentenza la società contribuente ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione cui ha resistito il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].

3. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. ha avanzato istanza di decisione, successivamente depositando memoria.

4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

2. Ciò premesso deve rilevarsi che con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c.,

21. d.lgs. n. 546/92; 7 bis e 7 ter, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3.c.p.c. assumendo che i giudici di appello avevano violato l’art. 2909 c.c. affermando che l’esame del c.d. giudicato esterno tra le parti sarebbe stato subordinato alla tempestiva produzione del provvedimento caduto in giudicato, unitamente al ricorso introduttivo, entro il termine decadenziale di cui all’art. 21, d.lgs. n. 564/92, non considerando che il giudicato esterno costituisce una semplice allegazione documentale, che non può andare soggetta a termini particolari e può avvenire in ogni stato, fase e grado del giudizio sicché una volta che il giudicato esterno è entrato a far parte del materiale documentale acquisito al processo, il Giudice è tenuto a rilevarlo d'ufficio a prescindere da qualsiasi istanza di parte.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 7-bis e 7-ter, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. riproponendo le medesime argomentazioni ed osservando che la pronunzia impugnata era da ritenere viziata per violazione di dette disposizioni normative.

3. Entrambe le censure - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse -sono prive di fondamento.

3.1. Appare opportuno, in questa sede, ribadire che nella sentenza impugnata è stato testualmente osservato: “…Come evidenziato dalla CTP con statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione, il ricorso di primo grado è stato proposto in una data (10aprile 2022) di gran lunga successiva allo scadere del termine di 60 giorni, indicato a pena di inammissibilità dall’art. 21 d.lgs. 546/1992, dalla data di notifica dell’atto (8 gennaio 2021)” ed i giudici territoriali hanno, pure, evidenziato che con il proprio atto di appello la società contribuente si era limitata a censurare il mancato accoglimento dell’eccezione relativa all’esistenza del paventato giudicato esterno, senza nulla dedurre in riferimento alla rilevata tardività del ricorso, statuizione da ritenersi passata in giudicato.

3.2. Muovendo da tale premessa, le censure appaiono prive di pregio alcuno con la precisazione che il riferimento ai principi fissati da SU n. 226/2001 circa la natura dell’eccezione di giudicato esterno rilevabile d’ufficio non conduce a diversa conclusione: rimane il dato oggettivo della tardività del ricorso introduttivo, statuizione non impugnata e l’accertata inammissibilità del ricorso, preclude, ex sé la possibilità di delibare eventuali profili di “giudicato esterno” il cui esame rimane precluso “a monte” dal formarsi di un “giudicato interno” sulla tardività del ricorso introduttivo.

A tal fine va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (così Cass., Sez.

Un., n. 13916 del 2006; conf.

Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 15339 del 2018) nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ed in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato.

Si tratta in effetti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Tanto precisato, le censure sono, tuttavia, da ritenere formulate nel presente giudizio in violazione dell'art. 346 c.p.c. e sotto siffatto profilo è da ritenere inammissibile.

Trovano, invero, applicazione, rispetto al giudizio per cassazione, le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del codice di rito, circa la misura in cui le doglianze hanno inciso sull'oggetto della devoluzione al giudice di appello.

Venendo al caso di specie, risulta che, a fronte della statuizione del giudice di primo grado in ordine alla tardività del ricorso la società contribuente non ha fatto oggetto di impugnazione tale specifica statuizione ed, a loro volta, i giudici di appello hanno ribadito il profilo di tardività dell’impugnazione dell’atto impositivo per violazione del termine di cui all’ dall’art. 21 d.lgs. 546/1992, statuizione anche questa non impugnata.

Tale omissione comporta l'inammissibilità delle odierne censure, giacché allorquando con la sentenza di primo e secondo grado venga dichiarata la inammissibilità del ricorso avverso l’atto impositivo per tardività e avverso tali capi non venga proposta impugnazione, ai sensi dell'articolo 346 c.p.c., in applicazione dei principi sui limiti devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, sul relativo capo si forma il giudicato (parziale) interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, è definitivamente preclusa (in tal senso vanno, pure, richiamati i principi Cass. n. 33050/2018).

3.3. Del resto come correttamente rilevato dal P.G.nelle proprie conclusioni scritte: “Il giudizio tributario ha carattere squisitamente impugnatorio e non è, perciò, neppure astrattamente prospettabile che la domanda possa essere esaminata nel merito quando esso sia stato incardinato dopo la scadenza deltermine perentorio di legge”.

Quanto alle ulteriori considerazioni svolte con le memorie conclusive va osservato che non risulta che la società contribuente abbia mai eccepito nei gradi di merito la violazione degli artt. 7-bis e 7-ter l. 212/2000.

3.4. In ogni caso le superiori considerazioni non può essere superate facendo riferimento all’attuale formulazione dell’art. 7-ter della legge n. 212 del 2000, in vigore dal 18 gennaio 2024, secondo cui: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.

I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito”.

Non può ritenersi, in assenza di di disposizioni di diversa portata, che la previsione dettata dall’art. 7-ter della legge n. 212 del 2000 nella sua attuale formulazione possa ritenersi applicabile pure in relazione agli atti impositivi, quale quello in esame, formatisi in epoca antecedente al 18 gennaio del 2024.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono stante la manifesta infondatezza/inammissibilità delle censure formulate il ricorso va, dunque, rigettato.

4.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

4.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidate equitativamente come in dispositivo.

4.3. Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez.

U., n. 36069/2023, Rv. 670580 -01), «una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione di sorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsione legale.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell'importo di € 8.221,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Condanna, altresì, la società ricorrente al pagamento della somma di € 4.100,00 in favore dellaparte controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di € 2.050,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22757/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 2009/2024depositata il 27/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Roma, la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n. 563 del 31 agosto 2020 relativo alla somma di 442.774,00 per TARI 2015-2018, eccependo l’esistenza di un giudicato preclusivo formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza della CTP di Roma n. 27120/43/16 con la quale era stata accertata la destinazione a magazzino dell’immobile oggetto di causa. 2. Con sentenza n. 12956/2022, la CTP di Roma, in accoglimento della specifica eccezione dell’ente impositore, dichiarava il ricorso tardivo e, quindi, inammissibile. 3. A seguito dell’appello di parte contribuente la CGT-2 Lazio, con la sentenza n. 2009/2024, nel premettere che caso di specie il giudizio di primo grado risulta proposto tardivamente ed infatti, come evidenziato dalla CTP - con statuizione che non aveva formato oggetto di impugnazione, il ricorso di primo grado risultava proposto in una data (10 aprile 2022) di gran lunga successiva allo scadere del termine di 60 giorni, indicato a pena di inammissibilità dall’art. 21 d.lgs. 546/1992, dalla data di notifica dell’atto (8 gennaio 2021)-rigettava l’appello osservando che lo stesso non meritava accoglimento in quanto l’eccezione di giudicato esterno implicava, necessariamente, che il giudizio fosse stato ritualmente instaurato. 4. Contro detta sentenza la società contribuente ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione cui ha resistito il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. ha avanzato istanza di decisione, successivamente depositando memoria. 4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. 2. Ciò premesso deve rilevarsi che con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., 21. d.lgs. n. 546/92; 7 bis e 7 ter, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3.c.p.c. assumendo che i giudici di appello avevano violato l’art. 2909 c.c. affermando che l’esame del c.d. giudicato esterno tra le parti sarebbe stato subordinato alla tempestiva produzione del provvedimento caduto in giudicato, unitamente al ricorso introduttivo, entro il termine decadenziale di cui all’art. 21, d.lgs. n. 564/92, non considerando che il giudicato esterno costituisce una semplice allegazione documentale, che non può andare soggetta a termini particolari e può avvenire in ogni stato, fase e grado del giudizio sicché una volta che il giudicato esterno è entrato a far parte del materiale documentale acquisito al processo, il Giudice è tenuto a rilevarlo d'ufficio a prescindere da qualsiasi istanza di parte. 2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 7-bis e 7-ter, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. riproponendo le medesime argomentazioni ed osservando che la pronunzia impugnata era da ritenere viziata per violazione di dette disposizioni normative. 3. Entrambe le censure - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse -sono prive di fondamento. 3.1. Appare opportuno, in questa sede, ribadire che nella sentenza impugnata è stato testualmente osservato: “…Come evidenziato dalla CTP con statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione, il ricorso di primo grado è stato proposto in una data (10aprile 2022) di gran lunga successiva allo scadere del termine di 60 giorni, indicato a pena di inammissibilità dall’art. 21 d.lgs. 546/1992, dalla data di notifica dell’atto (8 gennaio 2021)” ed i giudici territoriali hanno, pure, evidenziato che con il proprio atto di appello la società contribuente si era limitata a censurare il mancato accoglimento dell’eccezione relativa all’esistenza del paventato giudicato esterno, senza nulla dedurre in riferimento alla rilevata tardività del ricorso, statuizione da ritenersi passata in giudicato. 3.2. Muovendo da tale premessa, le censure appaiono prive di pregio alcuno con la precisazione che il riferimento ai principi fissati da SU n. 226/2001 circa la natura dell’eccezione di giudicato esterno rilevabile d’ufficio non conduce a diversa conclusione: rimane il dato oggettivo della tardività del ricorso introduttivo, statuizione non impugnata e l’accertata inammissibilità del ricorso, preclude, ex sé la possibilità di delibare eventuali profili di “giudicato esterno” il cui esame rimane precluso “a monte” dal formarsi di un “giudicato interno” sulla tardività del ricorso introduttivo. A tal fine va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (così Cass., Sez. Un., n. 13916 del 2006; conf. Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 15339 del 2018) nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ed in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato. Si tratta in effetti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Tanto precisato, le censure sono, tuttavia, da ritenere formulate nel presente giudizio in violazione dell'art. 346 c.p.c. e sotto siffatto profilo è da ritenere inammissibile. Trovano, invero, applicazione, rispetto al giudizio per cassazione, le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del codice di rito, circa la misura in cui le doglianze hanno inciso sull'oggetto della devoluzione al giudice di appello. Venendo al caso di specie, risulta che, a fronte della statuizione del giudice di primo grado in ordine alla tardività del ricorso la società contribuente non ha fatto oggetto di impugnazione tale specifica statuizione ed, a loro volta, i giudici di appello hanno ribadito il profilo di tardività dell’impugnazione dell’atto impositivo per violazione del termine di cui all’ dall’art. 21 d.lgs. 546/1992, statuizione anche questa non impugnata. Tale omissione comporta l'inammissibilità delle odierne censure, giacché allorquando con la sentenza di primo e secondo grado venga dichiarata la inammissibilità del ricorso avverso l’atto impositivo per tardività e avverso tali capi non venga proposta impugnazione, ai sensi dell'articolo 346 c.p.c., in applicazione dei principi sui limiti devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, sul relativo capo si forma il giudicato (parziale) interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, è definitivamente preclusa (in tal senso vanno, pure, richiamati i principi Cass. n. 33050/2018). 3.3. Del resto come correttamente rilevato dal P.G.nelle proprie conclusioni scritte: “Il giudizio tributario ha carattere squisitamente impugnatorio e non è, perciò, neppure astrattamente prospettabile che la domanda possa essere esaminata nel merito quando esso sia stato incardinato dopo la scadenza deltermine perentorio di legge”. Quanto alle ulteriori considerazioni svolte con le memorie conclusive va osservato che non risulta che la società contribuente abbia mai eccepito nei gradi di merito la violazione degli artt. 7-bis e 7-ter l. 212/2000. 3.4. In ogni caso le superiori considerazioni non può essere superate facendo riferimento all’attuale formulazione dell’art. 7-ter della legge n. 212 del 2000, in vigore dal 18 gennaio 2024, secondo cui: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito”. Non può ritenersi, in assenza di di disposizioni di diversa portata, che la previsione dettata dall’art. 7-ter della legge n. 212 del 2000 nella sua attuale formulazione possa ritenersi applicabile pure in relazione agli atti impositivi, quale quello in esame, formatisi in epoca antecedente al 18 gennaio del 2024. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono stante la manifesta infondatezza/inammissibilità delle censure formulate il ricorso va, dunque, rigettato. 4.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. 4.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidate equitativamente come in dispositivo. 4.3. Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 -01), «una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione di sorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsione legale. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell'importo di € 8.221,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Condanna, altresì, la società ricorrente al pagamento della somma di € 4.100,00 in favore dellaparte controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di € 2.050,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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