CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente –controAgenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avversoNumero registro generale 12717/2024Numero sezionale 5043/2026Numero di raccolta generale 21700/2026Data pubblicazione 25/06/2026la sentenza n. 404/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Toscana, Sezione 05, del 22.03.2024 depositata il 25 marzo2024;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. A seguito di controllo formale, eseguito ai sensi dell’art. 36 bisdel d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle entrate emetteva la cartella dipagamento n. 04120190030115586000 dell’importo di euro 66.703,23-per omesso o parziale versamento IRAP 2016-, in virtùdell’applicazione della maggiore aliquota del 5,25% prevista dall’art. 5della L.R. Toscana n. 64/2006, oltre interessi e sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, con sentenzan. 617/2020, accoglieva il ricorso della società affermando inparticolare che il legislatore regionale ha inteso applicare il secondoaumento dello 0,85% solo ai soggetti che erano stati interessati dalprimo incremento di aliquota IRAP stabilito dalla L.R. 43/2002, che nonaveva riguardato gli enti di cui all'articolo 10 del d.lgs. 446/1997, tra iquali rientravano i confidi.3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, consentenza n. 404/2024, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate,rigettando l’eccezione proposta dalla società in ordine alla illegittimaapplicazione della procedura di cui all’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973e, nel merito, osservando che: 1) è pacifico che i confidi non possonoequipararsi alle banche e che nel vigore della Legge Regionale n.43/2002 la maggiore aliquota prevista per le banche non fosseapplicabile ai primi; 2) che la disciplina è stata modificata con la LeggeRegionale n. 64/2006, il cui art. 5, intitolato “Variazioni aliquota Irap”,ha previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 2007 le aliquota Irap sonoNumero registro generale 12717/2024Numero sezionale 5043/2026Numero di raccolta generale 21700/2026Data pubblicazione 25/06/2026soggette alle variazioni di incremento previste nell’allegato A”; 3)pertanto, l’aumento dello 0,85% rispetto alla aliquota ordinaria siapplica, oltre che per le attività finanziarie e di intermediazionefinanziaria (codice 65) anche per le attività ausiliariedell’intermediazione finanziaria (codice 67), tra le quali rientra l’attivitàsvolta dalla società contribuente. In definitiva, l’aliquota del 5,25% nonè stata applicata in ragione di una inesistente equiparazione agli istitutibancari bensì in quanto la società svolge attività, quale quella deiconsorzi di garanzia collettiva dei fidi, catalogata con il codice 67.13.3per il quale la legge Regione Toscana 64/2006 prevedeva un aumentodell’aliquota Irap originaria.4. La società contribuente ricorre per cassazione articolando duemotivi.5. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con istanzadi trattazione congiunta dei connessi ricorsi proposti in relazione adaltre annualità di imposta e contrassegnati ai numeri di ruolo generale26450/2020, 24858/2022 e 20741/2023.6. La società controricorrente in data 8/6/2026 ha depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, con riferimento alla richiesta avanzata inparticolare dalla controricorrente, si rileva che nella odierna adunanzacamerale è fissata la trattazione dei ricorsi n. 26450/2020, n.24858/2022, n. 20741/23 e n. 12717/2024, per cui non sussiste ilrischio di pronunce eventualmente contrastanti sulle medesimequestioni ed è garantita l’uniformità della interpretazione delledisposizioni normative che vengono in rilievo.1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsaNumero registro generale 12717/2024Numero sezionale 5043/2026Numero di raccolta generale 21700/2026Data pubblicazione 25/06/2026applicazione e, in ogni caso, la non corretta interpretazione dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto infondata l’eccezione preliminare sollevata dalla società e,quindi, corretto il ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate allaprocedura di controllo automatizzato prevista dall’art. 36- bisd.P.R.600/1973.Secondo la prospettazione della società, la possibilità di iscrivere aruolo l’imposta senza previamente emettere un avviso diaccertamento, prevista dall’art 36- bis del citato d.P.R., è consentitasoltanto allorché la maggiore imposta dovuta risulti ictu oculi dalladichiarazione del contribuente, e cioè in casi tassativi, consistenti nellacorrezione di errori materiali e di calcolo e nell’esclusione di ritenute odeduzioni non previste dalla legge e non può quindi essere estesa aricomprendere fattispecie, come quella in esame, che riguardanoquestioni di tipo giuridico ed interpretativo delle disposizioni normative.Inoltre, la sentenza sul punto è carente di motivazione poiché si limitaa richiamare una pronuncia della Corte (n. 2412/2017) superata daisuccessivi arresti giurisprudenziali.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’art. 36-bis, comma 2, del d.P.R. 600/1973 attribuisceall'Amministrazione finanziaria il potere di provvedere, tra l'altro, acorreggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuentinella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi, deipremi (lett. a). Si tratta, non diversamente dalle altre ipotesi indicatenelle successive lettere da b) a f) dello stesso comma 2, di un controlloformale, che viene effettuato, mediante procedure automatizzate(comma 1 dell'art. 36-bis), sulla base dei dati e degli elementidirettamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli inpossesso dell'anagrafe tributaria.Numero registro generale 12717/2024Numero sezionale 5043/2026Numero di raccolta generale 21700/2026Data pubblicazione 25/06/20261.3. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito, affermando unprincipio di diritto costantemente seguito nella successivagiurisprudenza di legittimità, che l’[OSCURATO:PERSONA] puòoperare, con procedure automatizzate, un controllo formale che nontocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro daprofili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi dal meroraffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria(Cass., Sez. U., 08/09/2016, n. 17758, in relazione all'omologo art.54-bis d.P.R. n. 633 del 1972).Con specifico riferimento all’aliquota applicabile dall’Ufficio indifformità a quella applicata dal contribuente in dichiarazione questaCorte, in specifiche fattispecie, ha ritenuto legittimo il ricorso allaprocedura automatizzata ed ha affermato che, da un lato, tale attivitàsi traduce nella correzione di un mero errore di calcolo e, dall'altro, nonassume rilievo l'inconsapevolezza dell'errore del dichiarante (Cass.31/01/2017, n. 2412). Si è precisato che il ricorso alla proceduraautomatizzata è legittimo in tali ipotesi perché si tratta della modificadi un dato numerico, riconducibile a diversa aliquota, che trova fontein una regola normativa, ancorché poi sulla applicabilità e sulla tenutadi quella disciplina possano formularsi contestazioni dalle implicazionigiuridiche anche complesse, come per quella oggetto de caso di specie(Cass. 10/06/2021, n. 16479, Cass. 05/12/2018, n. 31415).La Corte sulla base di tale consolidato orientamento ha, quindi,affermato (Cass. sez. 5, 28/3/2024, n.8462) che in tema di riscossionedelle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere allaprocedura di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o a quellaanaloga di cui all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, anche perrettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione diuna diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente,qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore oNumero registro generale 12717/2024Numero sezionale 5043/2026Numero di raccolta generale 21700/2026Data pubblicazione 25/06/2026derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma nonnell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi,diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possessodell'anagrafe tributaria.Nello stesso senso, peraltro, si era già pronunciata la Cortecostituzionale con l'ordinanza del 7 aprile 1988, n. 430 nella qualeaveva affermato che la liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un meroriscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dallalegge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamenterilevabili, senza la necessità quindi di alcuna istruttoria.1.4. E’ possibile dunque procedere al controllo automatizzato ancheper correggere l’aliquota applicata dal contribuente, ma sempre acondizione che non vi sia una diversa valutazione nell' an o nelquantum del presupposto impositivo e che la correzione dell’aliquotaderivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche.Nel caso in esame il recupero a tassazione implicava accertamentiincompatibili con la procedura automatizzata.Infatti, il recupero a tassazione non poteva derivare dal meroriscontro formale della riconducibilità della società contribuente ad unadelle categorie di cui alla legge regionale n. 64/2006, dovendosiprocedere all’interpretazione della normativa nazionale e di quellaregionale che nel tempo erano intervenute per disciplinare il regimefiscale dei consorzi, escludendoli dall’equiparazione alle banche ed aglialtri soggetti finanziari e, poi, pur qualificandoli come enti commerciali,ribadendo l’applicazione del regime fiscale agevolato e, quindi,dell’aliquota del 4,25% anche allorquando la legge regionale dellaToscana n. 43/2002 aveva incrementato l’aliquota al 4,40%, tra glialtri, per coloro che svolgevano attività ausiliaria a quella diintermediazione finanziaria e di assicurazione. Occorreva, quindi,Numero registro generale 12717/2024Numero sezionale 5043/2026Numero di raccolta generale 21700/2026Data pubblicazione 25/06/2026procedere all’interpretazione dell’art. 5 della legge regionale n.64/2006, nel più ampio sistema normativo che viene in rilievo, al finedi verificare se l’ulteriore aumento dello 0,85% si riferisse anche aiconfidi per i quali al 31 dicembre 2006 si applicava ancora l’aliquotadel 4,25% o soltanto a quei soggetti per i quali la legge regionale del2002 aveva previsto l’aumento.L’individuazione del regime fiscale cui sottoporre i confidi involgevaquindi l’individuazione della natura giuridica di detti enti, dell’attivitàsvolta in rapporto ai compiti assegnati, del regime fiscale applicabile inragione della disciplina di favore correlata alla funzione che eranochiamati a svolgere. Non poteva, dunque, applicarsi il citato art. 36-bis non essendosi in presenza di meri errori e/o di omissioni ricavabilidalla stessa dichiarazione del contribuente; l’Agenzia avrebbe, quindi,dovuto procedere con i canoni ordinari e cioè notificando l’avviso diaccertamento, essendo controvertibile l’aliquota da applicare aiconsorzi in questione anche a fronte della modifica nel 2007 dei codiciAteco -con indicazione di un codice autonomo rispetto quello relativoalle attività ausiliarie all’intermediazione finanziaria e delleassicurazioni nelle quali erano ricompresi i confidi nel 2002 come sievince dalla tabella A della legge 64/2006-, a dimostrazione di unpossibile peculiare inquadramento delle attività svolte dai consorzi digaranzia collettiva fidi.2. In definitiva il primo motivo di ricorso va accolto, conconseguente assorbimento del secondo motivo di doglianza, in ognicaso risolto nella odierna adunanza camerale con riferimento ai ricorsiinnanzi menzionati in senso favorevole alla società.3. Il ricorso va pertanto accolto e non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, pronunziando ai sensi dell'art. 384, secondocomma, cod. proc. civ., la Corte può decidere nel merito, accogliendol'originario ricorso proposto dalla contribuente.Numero registro generale 12717/2024Numero sezionale 5043/2026Numero di raccolta generale 21700/2026Data pubblicazione 25/06/20264. Quanto alle spese si ritiene di compensarle per tutti i gradi dimerito e per il presente giudizio di legittimità, in considerazione dellanovità e complessità della questione esaminata, stante l’introduzionedel ricorso prima che la decisione della Corte con la sentenza soprarichiamata facesse chiarezza in materia e considerati i diversiorientamenti della giurisprudenza di merito tributaria. P.Q.MLa Corte, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo,decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.accoglie il ricorso originario presentato dalla contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese di lite dei gradi di merito equelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 giugno 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro