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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23199/2026

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lo di Roma ha riformato lacondanna resa dal Tribunale di Tivoli in data 6 marzo 2023 per il concorrente nel reato (nonricorrente) e ha confermato la condanna dell’imputato, odierno ricorrente, alla pena di anniotto di reclusione in relazione al concorso nel reato di tentato omicidio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a due motivi(violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e vizio di motivazione – primomotivo; vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche –secondo motivo) è inammissibile perché riproduttivo dell’atto di appello (entrambi i motivi)nonché versato in fatto (primo motivo).Rilevato, infatti, che il ricorrente deduce la necessità di procedere alla riqualificazionedel reato in lesioni personali considerando la natura eventuale del dolo che ha sorrettol’azione dell’imputato ma, sul punto, la motivazione (v. p. 3 e ss.) del provvedimentoimpugnato spiega con ragionamento immune da vizi di ogni tipo la natura del tuttointenzionale dell’investimento della vittima attraverso la manovra di retromarcia ivi descritta.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è riproduttivodel gravale e sollecita una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità.

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna alpagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammendee che va disposto l’oscuramento dei dati sensibili trattandosi di tentato omicidio con lesionipersonali cagionate alla vittima.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Roma ha riformato lacondanna resa dal Tribunale di Tivoli in data 6 marzo 2023 per il concorrente nel reato (nonricorrente) e ha confermato la condanna dell’imputato, odierno ricorrente, alla pena di anniotto di reclusione in relazione al concorso nel reato di tentato omicidio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a due motivi(violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e vizio di motivazione – primomotivo; vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche –secondo motivo) è inammissibile perché riproduttivo dell’atto di appello (entrambi i motivi)nonché versato in fatto (primo motivo).Rilevato, infatti, che il ricorrente deduce la necessità di procedere alla riqualificazionedel reato in lesioni personali considerando la natura eventuale del dolo che ha sorrettol’azione dell’imputato ma, sul punto, la motivazione (v. p. 3 e ss.) del provvedimentoimpugnato spiega con ragionamento immune da vizi di ogni tipo la natura del tuttointenzionale dell’investimento della vittima attraverso la manovra di retromarcia ivi descritta.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è riproduttivodel gravale e sollecita una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna alpagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammendee che va disposto l’oscuramento dei dati sensibili trattandosi di tentato omicidio con lesionipersonali cagionate alla vittima. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 23199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris