CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43498/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 12-7601/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso (violazione della legge processuale, lett. c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., posta a presidio della corrispondenza tra fatto contestato in imputazione e fatto ritenuto in sentenza, artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) la difesa ha denunziato la nullità tanto della sentenza di primo grado, quanto di quella di appello, giacché entrambe avrebbero condannato l'imputato per un fatto (alterazione del numero di telaio identificativo di altra vettura, provento di furto) diverso da quello contestato (alterazione del numero di telaio identificativo della propria vettura). Né vi è prova della avvenuta alterazione, essendo viceversa emersa la sola punzonatura del numero di telaio, senza che potesse risalirsi ad un diverso numero di telaio identificativo di quella vettura; mentre alcuna certezza accompagna la rilevazione del c.d. numero statistico, occultato dal costruttore in parti non facilmente accessibili del veicolo. 1.1. Il motivo palesa evidenti ragioni di inammissibilità, in quanto la violazione della legge processuale evidenziata con i motivi di ricorso non è stata previamente dedotta con i motivi di gravame innanzi al giudice della revisione di merito della prima decisione, il che si pone in evidente violazione di quanto disposto dall'art. 606, comma 3 del codice di rito. In ogni caso, la dedotta violazione processuale non si riscontra nella decisione impugnata, ove il fatto contestato è stato riconosciuto nella pienezza del contraddittorio. Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., (Sez. U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez. U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez. U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Rv. 269666, 269569, 257015, 277277). L'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta (Sez. 6. n. 422, del 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204). 1.1.2. Quanto alla seconda censura contenuta nel prbmo motivo di ricorso, il rilievo è di mero fatto e pone critica astratta alla valutazione, in duplice giudizio conforme, della prova dichiarativa assunta in primo grado, ove il consulente del p.m., esaminato nel contraddittorio ha dichiarato di aver rinvenuto all'interno della vettura, in luogo recondito individuato dal costruttore un numero identificativo che corrisponde ad altro numero di telaio, quello che identificava altra vettura dello stesso modello ma provento di furto; il che rende ragione della è 12-7601/2020 corrispondenza tra vettura provento di delitto e vettura (modificata nei tratti identificativi) rinvenuta nel possesso dell'imputato. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) per avere la Corte negato la diversa e più mite qualificazione giuridica del fatto richiesta con i motivi di gravame (contraffazione del numero di matricola o ricettazione, in luogo del ritenuto riciclaggio). 2.1. Sul punto la Corte territoriale ha offerto congrua e logica risposta, con la quale il ricorrente non si confronta, avendo -come poco sopra già rilevato- valorizzato la testimonianza resa in contraddittorio dal consulente tecnico del p.m. che ha avuto modo di identificare un numero statistico (occultato dal costruttore in luogo recondito) corrispondente ad altra vettura provento di furto. Del resto, non risponde a logica elementare punzonare il proprio numero di telaio originale per sovrapporre ad esso il medesimo numero di telaio, così da simulare le tracce di una illecita provenienza dell'auto legittimamente posseduta. E' del tutto evidente, dunque, e la Corte opportunamente lo valorizza, che la punzonatura del numero di telaio tradisce la volontà (realizzata) di cancellare le tracce identificative della illecita provenienza della res posseduta, così realizzandosi il "tipo" delineato dal legislatore all'art. 648 bis, cod. pen. Corretta,dunqueila qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di sostituzione dei dati identificativi adesi alla vettura, atti ad occultarne la provenienza da delitto e favorirne la immissione nel mercato lecito dell'usato, attività perfettamente consumata. Il motivo pecca dunque di specificità e come tale va dichiarato inammissibile. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per assoluta mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte omesso di offrire adeguata e puntuale risposta al motivo di gravame con il quale si era dedotta la inutilizzabilità della prova dichiarativa assunta in primo grado (escussione del c.t. del p.m., che aveva rilevato il numero statistico abbinato ad un diverso numero di telaio che identificava l'auto provento di furto) non avendo il consulente chiarito in quale punto della vettura ha rilevato il detto numero statistico ed in cosa esso consista. 3.1. Anche detto ultimo motivo partecipa della medesima sorte processuale. Esso è infatti inammissibile sotto un triplice profilo: in primo luogo, la deduzione difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato al motivo di ricorso, né la relazione di consulenza tecnica cui fa riferimento nel motivo, né il verbale di udienza contenente la trascrizione dell'esame del consulente posto all'indice; in secondo luogo, solo con il ricorso per cassazione è stata dedotta la inutilizzabilità della detta prova dichiarativa, senza peraltro specificare per quale ragione detta prova sarebbe inutilizzabile; in terzo luogo il vizio dedotto non sarebbe comunque decisivo, giacché la Corte territoriale ha ben spiegato che l'attività di apposizione di targhe genuine ad un veicolo provento di delitto configura già ipotesi consumata di riciclaggio, secondo le argomentazioni che si leggono in sentenza; del resto, nessun altro, se non il proprietario delle targhe poteva aver interesse ad apporre le stesse ad un veicolo di 12-7601/2020 provenienza delittuosa (come testimoniato dalla ripunzonatura del numero di telaio) in suo illecito possesso. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]