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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 agosto 2023

Cassazione n. 25697/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1281/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 73 - OSTIA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per legge domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di BARI n. 928/22 , depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che occorre provvedere sulle spese, ponendole a carico solidale dei ricorrenti, per l’identica posizione processuale, in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per il pari interesse in causa; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidate in € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), oltre spese eventualmente prenotate a debitoed accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 26/08/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1281/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 73 - OSTIA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per legge domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di BARI n. 928/22 , depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che occorre provvedere sulle spese, ponendole a carico solidale dei ricorrenti, per l’identica posizione processuale, in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per il pari interesse in causa; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidate in € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), oltre spese eventualmente prenotate a debitoed accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/08/2023
Decreto Cassazione n. 25697/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris