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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24292/2026

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MIRABILE, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CATALDO2782 SONIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CRISTINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAZZUCCOPRISCILLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TASSITANOEUGENIA, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 3599/2023XELLA MATTIA, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 24292/2026rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA];- intimate -avverso la sentenza n. 3190/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/08/2022 R.G.N. 2850/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 1373/2019 il Tribunale di Roma,decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (poi decedutain corso di causa), da [OSCURATO:PERSONA], nonché da altri lavoratori,nei confronti della S.D.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della UPTIMEs.p.a. in liquidazione, nella contumacia di questa secondasocietà, aveva così provveduto: - aveva dichiarato“inammissibile il capo di domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] spain liquidazione”; - aveva condannato “SDA [OSCURATO:PERSONA] spaal pagamento in favore dei ricorrenti” degli importi per ognunodi essi indicati; - aveva rigettato “i residui profili del ricorso”; -aveva compensato “della metà le spese di lite e” avevacondannato “SDA [OSCURATO:PERSONA] spa a rifondere ai ricorrentila residua quota, che” aveva liquidato “in € 2.551,50 percompensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%,IVA e CPA da distrarsi”.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’originaria ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026Carosi Silvia, e dagli altri ulteriori ricorrenti, fatta eccezioNnuem eproe dri r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026Romani [OSCURATO:PERSONA], contro la suddetta sentenza di primo grado, nellapersistente contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cosìprovvedeva “in parziale riforma della sentenza impugnata,ferma nel resto”: 1) accertava “che nessuna rinuncia era stataespressa dalle parti appellanti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. inordine ai diritti dei medesimi lavoratori derivanti dal rapportodi lavoro intercorso con detta società”; 2) condannava “[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore degli appellantidelle maggiori somme di seguito indicate, in luogo di quelle giàdeterminate con la sentenza di primo grado, già comprensivedi quanto versato in esecuzione di tale sentenza”, specificandoper ognuno degli allora appellanti tali somme, “oltre interessi erivalutazione dal maturare dei singoli crediti al saldo”; 3)condannava “SDA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento infavore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado digiudizio”, come liquidate per ogni grado, e in distrazione;mentre compensava integralmente le spese del doppio gradotra gli appellanti e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale davaampiamente conto: a) di quello che avevano dedotto e richiestogli attori nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; b)delle difese ed eccezioni della convenuta costituita S.D.A.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; c) di ciò che aveva considerato e decisoil primo giudice; d) dei due motivi di appello dei ricorrenti inprimo grado (fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA] ricorrente inprimo grado, ma non appellante), nonché da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’originaria ricorrente[OSCURATO:PERSONA]; e) delle difese di S.D.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026nel costituirsi tempestivamente in secondo grado, mNuemnertor dei r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026l’altra società rimaneva contumace.4.

Tutto ciò premesso, la Corte svolgeva taluni preliminaririlievi in rito, tra i quali quello che la S.D.A. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza diprimo grado, sia con riguardo alla ritenuta sussistenza dellaresponsabilità solidale della società appellata ex art. 29,comma 2, d.lgs. n. 276/2003 quanto ai crediti dei lavoratoridella [OSCURATO:SOCIETA]., come accertati dalla sentenza di primogrado, sia con riferimento all’implicito rigetto delle domandegià formulate da S.D.A. in primo grado, relative al beneficiodella preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore edall’obbligo di manleva, ragion per cui su tali statuizioni secondola Corte doveva ritenersi formato il giudicato c.d. interno.5.

Indi, la Corte giudicava fondato il primo motivod’impugnazione, con il quale gli appellanti censuravano lagravata sentenza per aver dichiarato inammissibile la domandadi accertamento di inopponibilità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]della rinuncia formalizzata dai lavoratori nel contesto delverbale di conciliazione intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.6.

La Corte riteneva, altresì, fondato il secondo motivo diimpugnazione, che censurava la gravata sentenza nella partein cui aveva escluso gli accantonamenti del TFR ed i contributiCourier s.p.a.6.1.

Passava, perciò, a quantificare le maggiori sommeritenute dovute ai lavoratori appellanti e, nel caso della Carosi,Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026ai suoi eredi suddetti, come specificate in motivazionNeu meer o idni r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026dispositivo, rispetto a quelle quantificate dal Tribunale.7.

Avverso tale decisione la S.D.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi esuccessiva memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nonhanno svolto difese (nonostante la regolare notificazione delricorso per cassazione anche ad esse), mentre tutti gli altriintimati resistono con unico controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte romanaerroneamente interpretato l’art. 2 dei verbali di conciliazionesottoscritti in punto di TFR.

Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1676 e 29, comma II, D.Lgs. 276/2003, in relazioneall’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.”.

Censura la partedell’impugnata sentenza in cui la Corte “ha ritenuto che l’art. 2di cui ai verbali di conciliazione sottoscritti non contenessealcuna rinuncia dei lavoratori al trattamento di fine rapporto daloro maturato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], concludendo per ladebenza delle poste richieste (cfr. pag. 16 della sentenzagravata) e per la sussistenza dell’obbligo di solidarietà in capoa SDA, sempre in relazione al TFR”.2.

Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/20263.

Rileva preliminarmente il Collegio che la censura aNtutmieeron dei r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026esclusivamente alla parte della sentenza di secondo grado incui la Corte distrettuale ha ritenuto “dovute da [OSCURATO:SOCIETA]. ai lavoratori appellanti anche le quote ditrattamento di fine rapporto” (v. §§ 10.2.,

10.2.1. e 10.2.2.della sua sentenza).Non forma oggetto di ricorso per cassazione, invece, laprecedente parte di motivazione (v. §§ 10.1., 10.1.1., 10.1.2.)in cui la stessa Corte ha accolto il secondo motivo di gravamedegli allora appellanti con riferimento ai “contributi FASC” (siglache sta per [OSCURATO:PERSONA] e Corrieri).4.

Inoltre, è pacifico tra le parti che ognuno degli originarilavoratori ricorrenti, contestualmente alla firma del contratto diassunzione con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a far data dal mese dimarzo 2017, in seguito ad accordo sindacale del 31/05/2016,aveva sottoscritto, in sede protetta, un verbale di conciliazionecon [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto “standard” qui prodotto dallaricorrente per cassazione in all. 7 della propria produzione(corrispondente al doc. 10 del fascicolo di primo grado deiricorrenti).5.

Tanto precisato, la Corte d’appello, nella parte dellapropria decisione qui censurata con il primo motivo, haosservato:“10.2.

Quanto, infine, al TFR, il verbale di conciliazione,come sopra riportato, esclude espressamente dalla rinuncia –efficace anche nei confronti della committente l’appalto – tuttociò che sia sussumibile nel concetto di “retribuzione fissa econtinuativa”, e tale verbale di conciliazione non può nonessere letto in relazione alla previsione normativa di cui all’art.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/202629, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che espressamente prNeumveerod dei r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committenteimprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido conl’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventualisubappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazionedell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti inrelazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”,comprendendo, dunque, nell’oggetto della responsabilitàsolidale tutti i “trattamenti retributivi” che, per definizionelegislativa, includono anche le quote di trattamento di finerapporto.

In sostanza, il verbale di conciliazione sottoscritto dailavoratori, parafrasando le espressioni letterali utilizzate dallegislatore, al punto da escludere dagli effetti della rinunciaproprio la retribuzione ed i contributi previdenziali obbligatori,non può non aver ricompreso nella nozione di “retribuzionefissa e continuativa” anche le quote di trattamento di finerapporto”.Nel successivo §

10.2.1. della propria motivazione la Corteha ritenuto di trarre conforto alla propria interpretazione dataluni richiamati precedenti di legittimità.6.

Rileva allora questo Collegio che nel punto 2 della partedispositiva del verbale di conciliazione, secondo il prodottoesemplare c.d. standard (vale a dire, uniforme per tutti i verbalisottoscritti dai lavoratori), si legge: “[OSCURATO:PERSONA] hanno raggiuntoun accordo volto a definire in via transattiva ogni controversianei confronti di ogni e qualsiasi Società del [OSCURATO:PERSONA]: inparticolare, il Sig./la Sig.ra _________ - fatto salvo quantoprevisto dagli artt. 1676 Cod.

Civ. e 29, comma 2, del D.Lgs.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026n. 276/2003, con esclusivo riferimento ai conNturmiberou dtii r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026previdenziali obbligatori, nonché alla retribuzione fissa econtinuativa relativi all’inquadramento nel livello _____ delCCNL ____ in essere alla data di cessazione del rapporto dilavoro di cui al punto C. delle premesse – dichiara di rinunciareespressamente ed incondizionatamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché delle Società delGruppo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle quali sia statodirettamente o indirettamente fornito in regime di appalto unservizio, nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro di cui alpunto A. delle premesse: … (omissis) …”.

In tale punto 2seguono in due alinea distinti altrettanteelencazioni/specificazioni dell’oggetto delle “ampie rinuncecomunque formulate nel precedente punto 2” (così definitenell’ambito del successivo punto 3).7.

Osserva, allora, il Collegio che è ormai incontroverso,ed è comunque indiscutibile, che l’inciso che si apre con leparole “fatto salvo quanto previsto …” (inciso ben evidenziatonel testo perché compreso tra due trattini “-“, di apertura e dichiusura dell’inciso stesso) delinei un’esclusione di qualcosadall’ambito delle pur “ampie rinunce” espresse nel testo di una“transazione”, definita “generale e novativa” al punto F. dellepremesse del verbale di conciliazione.Del resto, come già notato, è ormai coperta da giudicatointerno la statuizione della Corte che, andando in contrarioavviso sul punto rispetto al primo giudice, ha ritenuto compresiin tale “esclusione” anche i “contributi FASC”, ritenendolicontributi “obbligatori”.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/20268.

Vero è, poi, che il tenore letterale dell’inciso Nnuomner o sdii r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026esaurisce nel fare salvo “quanto previsto dagli artt. 1676 Cod.Civ. e 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003”.Difatti, il testo dell’inciso prosegue aggiungendo: “conesclusivo riferimento ai contributi previdenziali obbligatorinonché alla retribuzione fissa e continuativa relativiall’inquadramento nel livello ____ del CCNL ____ in essere alladata della cessazione del rapporto di lavoro di cui al punto C.delle premesse”.E a tale “aggiunta”, anche in base al canone ermeneuticolegale di cui all’art. 1367 c.c., deve darsi un senso plausibileche non può essere quello di ribadire puramente esemplicemente il richiamo a “quanto previsto dagli artt. 1676Cod.

Civ. e 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003”, penal’inutilità dell’aggiunta che “non avrebbe senso alcuno”.8.1.

In primo luogo, allora, sul piano retributivo che quiormai esclusivamente interessa, si deve annettere all’aggiuntail significato di essere riferita alla precipua posizione a riguardodi ogni lavoratore in relazione “all’inquadramento” in undeterminato livello del CCNL applicato ai rapporti cessati, e “inessere alla data di cessazione del rapporto di lavoro di cui alpunto C”; specificazioni, queste, per nulla inutili o superflueperché cristallizzavano in modo vincolante anche per illavoratore la sua posizione da considerare a tal fine(escludendosi quindi il rilievo di “posizioni economichedifferenziate” o di un “difforme inquadramento”, che, difatti,come si vedrà subito, il lavoratore rinunciava a far valere).In questa stessa direzione, e sempre sul pianostrettamente letterale, assume allora indubbio rilievo anzituttoNumero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026il dato evidente che l’inciso della clausola in questioneN uamberbo idai r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026esplicitamente considerato quale dato presupposto “lacessazione del rapporto di lavoro di cui al punto C. dellepremesse”; cessazione del rapporto che, a sua volta,costituisce il principale fondamento legale del diritto altrattamento di fine rapporto ex art. 2120, comma primo, c.c.;un trattamento che, a mente del secondo comma dello stessoarticolo, deve quantificarsi tenendo conto almeno della“retribuzione fissa e continuativa” (cui le parti del verbalehanno fatto esplicito riferimento).8.2.

Inoltre, deve notarsi che, tra le “premesse” che, atermini del punto

1. del verbale, ne costituivano “parteintegrante e sostanziale”, vi era quella sub lett.

E., nella qualesi dava conto che: “In relazione all’attività svolta nell’ambitodelle commesse per la Società SDA e [OSCURATO:PERSONA] il Sig/laSig.ra _________ ha manifestato la propria intenzione diavvalersi della responsabilità solidale in capo alle predetteAziende committenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1676 Cod.

Civ. …”.Pertanto, anche in ossequio al criterio ermeneutico legaledi cui all’art. 1363 c.c., appare del tutto plausibile che - sulpiano di una “transazione novativa e generale” con reciprocheconcessioni, in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di intervenire“anche in nome e per conto di SDA e di ogni altra Società delGruppo [OSCURATO:PERSONA]”, e si impegnava “ad assumere” “concontratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parttime, in applicazione del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] del 31maggio 2016” (v. punto 3 del verbale) il lavoratore, il qualecontestualmente dichiarava “di accettare” detta assunzione (v.punto 4 dello stesso) -, la comune intenzione delle partiNumero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026nell’occasione fosse quella di dare applicazione al più voNltueme croi dti. r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (come in precedenzarichiesto dal lavoratore senza eccezioni), sì limitatamente, ma– sul fronte retributivo – assicurandogli anche le “quote ditrattamento di fine rapporto”.Si noti nello stesso senso, e in applicazione del medesimocanone dell’interpretazione complessiva delle clausole, che le“quote di trattamento di fine rapporto”, pur di intuibilerilevanza a fronte della cessazione del precedente rapportolavorativo, non erano assolutamente considerate nel pur lungoe dettagliato elenco con cui si chiude il secondo alinea dellostesso punto

2. della parte dispositiva del verbale diconciliazione, dove il lavoratore, tra l’altro, rinunciava a pretesecirca: “eventuale straordinario non pagato; mancatoriconoscimento di posizioni economiche differenziate; premi diproduttività dovuti e non corrisposti; gratifiche, premi eincentivi; difforme inquadramento; ferie maturate e nongodute; indennità di vacanza contrattuale; diarie; trattamentodi trasferimento; e quant’altro non fosse stato già erogato ofatto valere prima d’ora”.8.3.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni cheprecedono, l’interpretazione dei verbali di conciliazione fornitadai giudici di secondo grado risulta del tutto attendibile econforme ai canoni ermeneutici legali.9.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia:“violazione ed erronea interpretazione degli art. 23 e ss. delD.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 112 c.p.c. inrelazione art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per aver la sentenzaerroneamente detratto, dagli importi lordi liquidati aiNumero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026lavoratori, le somme nette medio tempore ricevuNtueme ro idni r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026esecuzione della sentenza di primo grado”.10.

Il motivo è inammissibile.11.

Rileva, infatti, il Collegio che l’error in iudicando che laricorrente addebita alla Corte d’appello si fonda su un aspettofattuale, vale a dire, che nell’impugnata sentenza sarebberostate considerate in detrazione le somme nette ricevute dailavoratori in esecuzione della sentenza di primo grado, che nonè dato cogliere assolutamente nel testo di quest’ultima.Invero, la Corte territoriale ha considerato la “necessità didetrarre dalle somme dovute – come chiesto da SDA che haprodotto documentazione in merito non contestata dallecontroparti – quanto già versato dalla predetta società ailavoratori in esecuzione della sentenza di primo grado”.E dai calcoli esposti dalla Corte come dal seguito della suamotivazione in proposito risulta che la stessa hasemplicemente considerato che “l’importo oggetto disottrazione corrisponde a quanto già versato da SDA” (v. inextenso § 11.1.), né emerge che le relative operazioni abbianointeso considerare importi netti, piuttosto che quelli lordi.Va da sé, ovviamente, che eventuali errori di calcolo chenon siano dipesi da errori di diritto sostanziale, quali quellidedotti dalla ricorrente, non possono essere denunciati inquesta sede di legittimità.12.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore deicontroricorrenti, dichiaratosi anticipatario, delle spese diquesto giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 3599/2023inoltre, è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 24292/2026di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, oveData pubblicazione 31/07/2026dovuto.

Nulla va disposto quanto alle stesse spese tra laricorrente e le altre due intimate, rimasta tali in questa sede.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 8.000,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae infavore del difensore dei controricorrenti.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MIRABILE, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CATALDO2782 SONIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CRISTINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAZZUCCOPRISCILLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TASSITANOEUGENIA, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 3599/2023XELLA MATTIA, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 24292/2026rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA];- intimate -avverso la sentenza n. 3190/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/08/2022 R.G.N. 2850/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1373/2019 il Tribunale di Roma,decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (poi decedutain corso di causa), da [OSCURATO:PERSONA], nonché da altri lavoratori,nei confronti della S.D.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della UPTIMEs.p.a. in liquidazione, nella contumacia di questa secondasocietà, aveva così provveduto: - aveva dichiarato“inammissibile il capo di domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] spain liquidazione”; - aveva condannato “SDA [OSCURATO:PERSONA] spaal pagamento in favore dei ricorrenti” degli importi per ognunodi essi indicati; - aveva rigettato “i residui profili del ricorso”; -aveva compensato “della metà le spese di lite e” avevacondannato “SDA [OSCURATO:PERSONA] spa a rifondere ai ricorrentila residua quota, che” aveva liquidato “in € 2.551,50 percompensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%,IVA e CPA da distrarsi”.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’originaria ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026Carosi Silvia, e dagli altri ulteriori ricorrenti, fatta eccezioNnuem eproe dri r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026Romani [OSCURATO:PERSONA], contro la suddetta sentenza di primo grado, nellapersistente contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cosìprovvedeva “in parziale riforma della sentenza impugnata,ferma nel resto”: 1) accertava “che nessuna rinuncia era stataespressa dalle parti appellanti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. inordine ai diritti dei medesimi lavoratori derivanti dal rapportodi lavoro intercorso con detta società”; 2) condannava “[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore degli appellantidelle maggiori somme di seguito indicate, in luogo di quelle giàdeterminate con la sentenza di primo grado, già comprensivedi quanto versato in esecuzione di tale sentenza”, specificandoper ognuno degli allora appellanti tali somme, “oltre interessi erivalutazione dal maturare dei singoli crediti al saldo”; 3)condannava “SDA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento infavore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado digiudizio”, come liquidate per ogni grado, e in distrazione;mentre compensava integralmente le spese del doppio gradotra gli appellanti e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale davaampiamente conto: a) di quello che avevano dedotto e richiestogli attori nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; b)delle difese ed eccezioni della convenuta costituita S.D.A.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; c) di ciò che aveva considerato e decisoil primo giudice; d) dei due motivi di appello dei ricorrenti inprimo grado (fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA] ricorrente inprimo grado, ma non appellante), nonché da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’originaria ricorrente[OSCURATO:PERSONA]; e) delle difese di S.D.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026nel costituirsi tempestivamente in secondo grado, mNuemnertor dei r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026l’altra società rimaneva contumace.4. Tutto ciò premesso, la Corte svolgeva taluni preliminaririlievi in rito, tra i quali quello che la S.D.A. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza diprimo grado, sia con riguardo alla ritenuta sussistenza dellaresponsabilità solidale della società appellata ex art. 29,comma 2, d.lgs. n. 276/2003 quanto ai crediti dei lavoratoridella [OSCURATO:SOCIETA]., come accertati dalla sentenza di primogrado, sia con riferimento all’implicito rigetto delle domandegià formulate da S.D.A. in primo grado, relative al beneficiodella preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore edall’obbligo di manleva, ragion per cui su tali statuizioni secondola Corte doveva ritenersi formato il giudicato c.d. interno.5. Indi, la Corte giudicava fondato il primo motivod’impugnazione, con il quale gli appellanti censuravano lagravata sentenza per aver dichiarato inammissibile la domandadi accertamento di inopponibilità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]della rinuncia formalizzata dai lavoratori nel contesto delverbale di conciliazione intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.6. La Corte riteneva, altresì, fondato il secondo motivo diimpugnazione, che censurava la gravata sentenza nella partein cui aveva escluso gli accantonamenti del TFR ed i contributiCourier s.p.a.6.1. Passava, perciò, a quantificare le maggiori sommeritenute dovute ai lavoratori appellanti e, nel caso della Carosi,Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026ai suoi eredi suddetti, come specificate in motivazionNeu meer o idni r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026dispositivo, rispetto a quelle quantificate dal Tribunale.7. Avverso tale decisione la S.D.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi esuccessiva memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nonhanno svolto difese (nonostante la regolare notificazione delricorso per cassazione anche ad esse), mentre tutti gli altriintimati resistono con unico controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte romanaerroneamente interpretato l’art. 2 dei verbali di conciliazionesottoscritti in punto di TFR. Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1676 e 29, comma II, D.Lgs. 276/2003, in relazioneall’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.”. Censura la partedell’impugnata sentenza in cui la Corte “ha ritenuto che l’art. 2di cui ai verbali di conciliazione sottoscritti non contenessealcuna rinuncia dei lavoratori al trattamento di fine rapporto daloro maturato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], concludendo per ladebenza delle poste richieste (cfr. pag. 16 della sentenzagravata) e per la sussistenza dell’obbligo di solidarietà in capoa SDA, sempre in relazione al TFR”.2. Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/20263. Rileva preliminarmente il Collegio che la censura aNtutmieeron dei r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026esclusivamente alla parte della sentenza di secondo grado incui la Corte distrettuale ha ritenuto “dovute da [OSCURATO:SOCIETA]. ai lavoratori appellanti anche le quote ditrattamento di fine rapporto” (v. §§ 10.2., 10.2.1. e 10.2.2.della sua sentenza).Non forma oggetto di ricorso per cassazione, invece, laprecedente parte di motivazione (v. §§ 10.1., 10.1.1., 10.1.2.)in cui la stessa Corte ha accolto il secondo motivo di gravamedegli allora appellanti con riferimento ai “contributi FASC” (siglache sta per [OSCURATO:PERSONA] e Corrieri).4. Inoltre, è pacifico tra le parti che ognuno degli originarilavoratori ricorrenti, contestualmente alla firma del contratto diassunzione con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a far data dal mese dimarzo 2017, in seguito ad accordo sindacale del 31/05/2016,aveva sottoscritto, in sede protetta, un verbale di conciliazionecon [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto “standard” qui prodotto dallaricorrente per cassazione in all. 7 della propria produzione(corrispondente al doc. 10 del fascicolo di primo grado deiricorrenti).5. Tanto precisato, la Corte d’appello, nella parte dellapropria decisione qui censurata con il primo motivo, haosservato:“10.2. Quanto, infine, al TFR, il verbale di conciliazione,come sopra riportato, esclude espressamente dalla rinuncia –efficace anche nei confronti della committente l’appalto – tuttociò che sia sussumibile nel concetto di “retribuzione fissa econtinuativa”, e tale verbale di conciliazione non può nonessere letto in relazione alla previsione normativa di cui all’art.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/202629, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che espressamente prNeumveerod dei r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committenteimprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido conl’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventualisubappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazionedell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti inrelazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”,comprendendo, dunque, nell’oggetto della responsabilitàsolidale tutti i “trattamenti retributivi” che, per definizionelegislativa, includono anche le quote di trattamento di finerapporto. In sostanza, il verbale di conciliazione sottoscritto dailavoratori, parafrasando le espressioni letterali utilizzate dallegislatore, al punto da escludere dagli effetti della rinunciaproprio la retribuzione ed i contributi previdenziali obbligatori,non può non aver ricompreso nella nozione di “retribuzionefissa e continuativa” anche le quote di trattamento di finerapporto”.Nel successivo § 10.2.1. della propria motivazione la Corteha ritenuto di trarre conforto alla propria interpretazione dataluni richiamati precedenti di legittimità.6. Rileva allora questo Collegio che nel punto 2 della partedispositiva del verbale di conciliazione, secondo il prodottoesemplare c.d. standard (vale a dire, uniforme per tutti i verbalisottoscritti dai lavoratori), si legge: “[OSCURATO:PERSONA] hanno raggiuntoun accordo volto a definire in via transattiva ogni controversianei confronti di ogni e qualsiasi Società del [OSCURATO:PERSONA]: inparticolare, il Sig./la Sig.ra _________ - fatto salvo quantoprevisto dagli artt. 1676 Cod. Civ. e 29, comma 2, del D.Lgs.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026n. 276/2003, con esclusivo riferimento ai conNturmiberou dtii r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026previdenziali obbligatori, nonché alla retribuzione fissa econtinuativa relativi all’inquadramento nel livello _____ delCCNL ____ in essere alla data di cessazione del rapporto dilavoro di cui al punto C. delle premesse – dichiara di rinunciareespressamente ed incondizionatamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché delle Società delGruppo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle quali sia statodirettamente o indirettamente fornito in regime di appalto unservizio, nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro di cui alpunto A. delle premesse: … (omissis) …”. In tale punto 2seguono in due alinea distinti altrettanteelencazioni/specificazioni dell’oggetto delle “ampie rinuncecomunque formulate nel precedente punto 2” (così definitenell’ambito del successivo punto 3).7. Osserva, allora, il Collegio che è ormai incontroverso,ed è comunque indiscutibile, che l’inciso che si apre con leparole “fatto salvo quanto previsto …” (inciso ben evidenziatonel testo perché compreso tra due trattini “-“, di apertura e dichiusura dell’inciso stesso) delinei un’esclusione di qualcosadall’ambito delle pur “ampie rinunce” espresse nel testo di una“transazione”, definita “generale e novativa” al punto F. dellepremesse del verbale di conciliazione.Del resto, come già notato, è ormai coperta da giudicatointerno la statuizione della Corte che, andando in contrarioavviso sul punto rispetto al primo giudice, ha ritenuto compresiin tale “esclusione” anche i “contributi FASC”, ritenendolicontributi “obbligatori”.Numero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/20268. Vero è, poi, che il tenore letterale dell’inciso Nnuomner o sdii r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026esaurisce nel fare salvo “quanto previsto dagli artt. 1676 Cod.Civ. e 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003”.Difatti, il testo dell’inciso prosegue aggiungendo: “conesclusivo riferimento ai contributi previdenziali obbligatorinonché alla retribuzione fissa e continuativa relativiall’inquadramento nel livello ____ del CCNL ____ in essere alladata della cessazione del rapporto di lavoro di cui al punto C.delle premesse”.E a tale “aggiunta”, anche in base al canone ermeneuticolegale di cui all’art. 1367 c.c., deve darsi un senso plausibileche non può essere quello di ribadire puramente esemplicemente il richiamo a “quanto previsto dagli artt. 1676Cod. Civ. e 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003”, penal’inutilità dell’aggiunta che “non avrebbe senso alcuno”.8.1. In primo luogo, allora, sul piano retributivo che quiormai esclusivamente interessa, si deve annettere all’aggiuntail significato di essere riferita alla precipua posizione a riguardodi ogni lavoratore in relazione “all’inquadramento” in undeterminato livello del CCNL applicato ai rapporti cessati, e “inessere alla data di cessazione del rapporto di lavoro di cui alpunto C”; specificazioni, queste, per nulla inutili o superflueperché cristallizzavano in modo vincolante anche per illavoratore la sua posizione da considerare a tal fine(escludendosi quindi il rilievo di “posizioni economichedifferenziate” o di un “difforme inquadramento”, che, difatti,come si vedrà subito, il lavoratore rinunciava a far valere).In questa stessa direzione, e sempre sul pianostrettamente letterale, assume allora indubbio rilievo anzituttoNumero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026il dato evidente che l’inciso della clausola in questioneN uamberbo idai r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026esplicitamente considerato quale dato presupposto “lacessazione del rapporto di lavoro di cui al punto C. dellepremesse”; cessazione del rapporto che, a sua volta,costituisce il principale fondamento legale del diritto altrattamento di fine rapporto ex art. 2120, comma primo, c.c.;un trattamento che, a mente del secondo comma dello stessoarticolo, deve quantificarsi tenendo conto almeno della“retribuzione fissa e continuativa” (cui le parti del verbalehanno fatto esplicito riferimento).8.2. Inoltre, deve notarsi che, tra le “premesse” che, atermini del punto 1. del verbale, ne costituivano “parteintegrante e sostanziale”, vi era quella sub lett. E., nella qualesi dava conto che: “In relazione all’attività svolta nell’ambitodelle commesse per la Società SDA e [OSCURATO:PERSONA] il Sig/laSig.ra _________ ha manifestato la propria intenzione diavvalersi della responsabilità solidale in capo alle predetteAziende committenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1676 Cod. Civ. …”.Pertanto, anche in ossequio al criterio ermeneutico legaledi cui all’art. 1363 c.c., appare del tutto plausibile che - sulpiano di una “transazione novativa e generale” con reciprocheconcessioni, in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di intervenire“anche in nome e per conto di SDA e di ogni altra Società delGruppo [OSCURATO:PERSONA]”, e si impegnava “ad assumere” “concontratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parttime, in applicazione del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] del 31maggio 2016” (v. punto 3 del verbale) il lavoratore, il qualecontestualmente dichiarava “di accettare” detta assunzione (v.punto 4 dello stesso) -, la comune intenzione delle partiNumero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026nell’occasione fosse quella di dare applicazione al più voNltueme croi dti. r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (come in precedenzarichiesto dal lavoratore senza eccezioni), sì limitatamente, ma– sul fronte retributivo – assicurandogli anche le “quote ditrattamento di fine rapporto”.Si noti nello stesso senso, e in applicazione del medesimocanone dell’interpretazione complessiva delle clausole, che le“quote di trattamento di fine rapporto”, pur di intuibilerilevanza a fronte della cessazione del precedente rapportolavorativo, non erano assolutamente considerate nel pur lungoe dettagliato elenco con cui si chiude il secondo alinea dellostesso punto 2. della parte dispositiva del verbale diconciliazione, dove il lavoratore, tra l’altro, rinunciava a pretesecirca: “eventuale straordinario non pagato; mancatoriconoscimento di posizioni economiche differenziate; premi diproduttività dovuti e non corrisposti; gratifiche, premi eincentivi; difforme inquadramento; ferie maturate e nongodute; indennità di vacanza contrattuale; diarie; trattamentodi trasferimento; e quant’altro non fosse stato già erogato ofatto valere prima d’ora”.8.3. In definitiva, alla stregua delle considerazioni cheprecedono, l’interpretazione dei verbali di conciliazione fornitadai giudici di secondo grado risulta del tutto attendibile econforme ai canoni ermeneutici legali.9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia:“violazione ed erronea interpretazione degli art. 23 e ss. delD.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 112 c.p.c. inrelazione art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per aver la sentenzaerroneamente detratto, dagli importi lordi liquidati aiNumero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026lavoratori, le somme nette medio tempore ricevuNtueme ro idni r accolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026esecuzione della sentenza di primo grado”.10. Il motivo è inammissibile.11. Rileva, infatti, il Collegio che l’error in iudicando che laricorrente addebita alla Corte d’appello si fonda su un aspettofattuale, vale a dire, che nell’impugnata sentenza sarebberostate considerate in detrazione le somme nette ricevute dailavoratori in esecuzione della sentenza di primo grado, che nonè dato cogliere assolutamente nel testo di quest’ultima.Invero, la Corte territoriale ha considerato la “necessità didetrarre dalle somme dovute – come chiesto da SDA che haprodotto documentazione in merito non contestata dallecontroparti – quanto già versato dalla predetta società ailavoratori in esecuzione della sentenza di primo grado”.E dai calcoli esposti dalla Corte come dal seguito della suamotivazione in proposito risulta che la stessa hasemplicemente considerato che “l’importo oggetto disottrazione corrisponde a quanto già versato da SDA” (v. inextenso § 11.1.), né emerge che le relative operazioni abbianointeso considerare importi netti, piuttosto che quelli lordi.Va da sé, ovviamente, che eventuali errori di calcolo chenon siano dipesi da errori di diritto sostanziale, quali quellidedotti dalla ricorrente, non possono essere denunciati inquesta sede di legittimità.12. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore deicontroricorrenti, dichiaratosi anticipatario, delle spese diquesto giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 3599/2023inoltre, è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 24292/2026di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, oveData pubblicazione 31/07/2026dovuto. Nulla va disposto quanto alle stesse spese tra laricorrente e le altre due intimate, rimasta tali in questa sede. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 8.000,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae infavore del difensore dei controricorrenti.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 3599/2023Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 24292/2026Data pubblicazione 31/07/2026
Sentenza Cassazione n. 24292/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris