Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 17737/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 23 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione del 4 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen.; in data 10 febbraio 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

Considerato che entrambi i motivi di impugnazione, con i quali il ricorrente lamenta la carenza di prova in ordine all'effettiva contraffazione dei beni sequestrati ed in ordine al dolo del reato di ricettazione , sono aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

Considerato che i giudici di appello, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, hanno ritenuto comprovata la contraffazione della merce sulla base delle dichiarazioni di un appartenente alla polizia giudiziaria particolarmente qualificato, che ha riferito su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).

Rilevato che l'ulteriore doglianza inerente all'elemento soggettivo del reato di ricettazione non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, dei giudici di appello i quali, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), hanno fondato la responsabilità dell'imputato dalla mancata indicazione di una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza delittuosa rinvenuti nella sua disponibilità (pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 23 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione del 4 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen.; in data 10 febbraio 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato che entrambi i motivi di impugnazione, con i quali il ricorrente lamenta la carenza di prova in ordine all'effettiva contraffazione dei beni sequestrati ed in ordine al dolo del reato di ricettazione , sono aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Considerato che i giudici di appello, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, hanno ritenuto comprovata la contraffazione della merce sulla base delle dichiarazioni di un appartenente alla polizia giudiziaria particolarmente qualificato, che ha riferito su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Rilevato che l'ulteriore doglianza inerente all'elemento soggettivo del reato di ricettazione non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, dei giudici di appello i quali, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), hanno fondato la responsabilità dell'imputato dalla mancata indicazione di una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza delittuosa rinvenuti nella sua disponibilità (pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 17737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris