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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 41522/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 giugno 2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha annullato -limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod. pen - l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 3 giugno 2024, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari con conseguente conferma della misura cautelare in relazione al solo reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità di misure cautelari diverse dagli arresti domiciliari a tutelare le ravvisate esigenze cautelari.

I giudici del riesame, oltre ad ignorare l'evidente affievolimento delle esigenze cautelari conseguente all'annullamento della misura coercitiva in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. dettato dall'esclusione della gravità indiziaria, non hanno tenuto conto degli elementi indicati dalla difesa che escluderebbe la necessità dell'applicazione degli arresti domiciliari (incensuratezza e giovane età del ricorrente, occasionalità dell'episodio delittuoso, decorso di un significativo periodo temporale dalla data di commissione del reato di ricettazione).

Il Tribunale, con percorso argomentativo congetturale ed illogico, avrebbe fatto riferimento ad aspetti che riguarderebbero esclusivamente gli affiliati all'associazione a delinquere in relazione alla quale è stata ritenuta l'insufficienza indiziaria nei confronti del Russo (in particolare la pluralità delle condotte contestate, la spregiudicatezza, l'aver posto in essere i reati in danno di soggetti vulnerabili e l'aver reiterato le condotte illecite anche dopo l'arresto del capo della consorteria).

La motivazione sarebbe del tutto ipotetica, priva di fondamento e insuscettibile di verifica empirica nella parte in cui i giudici del riesame hanno sostenuto che la detenzione domiciliare risulterebbe l'unica idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione in quanto il Russo "ben potrebbe prestarsi a cooperare nuovamente con il sodalizio nei momenti di fibrillazione e carenza di affiliati stabili" (vedi pag. 6 del ricorso).

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta insussistenza della motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari.

A giudizio della difesa, il mancato riconoscimento del ruolo di affiliato dell'associazione a delinquere oggetto di indagine, avrebbe imposto ai giudici del riesame di specificare le ragioni che renderebbeA » necessaria l'applicazione degli arresti domiciliari per un episodico reato di ricettazione di 600 grammi di oro realizzato il 9 febbraio 2023, necessità che, peraltro, non era stata ravvisata dai militari dell'Arma, i quali al momento della commissione del reato avevano deferito il Russo in stato di libertà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Dalla lettura degli atti emerge che, con provvedimento del 6 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente.

2. Il giudizio di riesame ed il conseguente ricorso in Cassazione sono funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge.

Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende che la revoca della misura cautelare fa cessare l'interesse all'impugnazione.

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

La revoca, nelle more del procedimento di impugnazione, della misura cautelare in precedenza disposta nei confronti del Russo determina, pertanto, l'inammissibilità, per carenza sopravvenuta d'interesse, del ricorso proposto; l'eventuale accoglimento dell'impugnazione, infatti, verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01; Sez. 6, n. 25852 del 14/05/2024, Nicastro, Rv. 286753 - 01).

Di conseguenza, nel caso di specie il provvedimento limitativo della libertà personale si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare la procedura incidentale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e nemmeno la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile a fattori connessi all'evoluzione dinamica del procedimento a carico del ricorrente; non si configura, pertanto, alcuna ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (vedi Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01).

P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 giugno 2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha annullato -limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod. pen - l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 3 giugno 2024, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari con conseguente conferma della misura cautelare in relazione al solo reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità di misure cautelari diverse dagli arresti domiciliari a tutelare le ravvisate esigenze cautelari. I giudici del riesame, oltre ad ignorare l'evidente affievolimento delle esigenze cautelari conseguente all'annullamento della misura coercitiva in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. dettato dall'esclusione della gravità indiziaria, non hanno tenuto conto degli elementi indicati dalla difesa che escluderebbe la necessità dell'applicazione degli arresti domiciliari (incensuratezza e giovane età del ricorrente, occasionalità dell'episodio delittuoso, decorso di un significativo periodo temporale dalla data di commissione del reato di ricettazione). Il Tribunale, con percorso argomentativo congetturale ed illogico, avrebbe fatto riferimento ad aspetti che riguarderebbero esclusivamente gli affiliati all'associazione a delinquere in relazione alla quale è stata ritenuta l'insufficienza indiziaria nei confronti del Russo (in particolare la pluralità delle condotte contestate, la spregiudicatezza, l'aver posto in essere i reati in danno di soggetti vulnerabili e l'aver reiterato le condotte illecite anche dopo l'arresto del capo della consorteria). La motivazione sarebbe del tutto ipotetica, priva di fondamento e insuscettibile di verifica empirica nella parte in cui i giudici del riesame hanno sostenuto che la detenzione domiciliare risulterebbe l'unica idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione in quanto il Russo "ben potrebbe prestarsi a cooperare nuovamente con il sodalizio nei momenti di fibrillazione e carenza di affiliati stabili" (vedi pag. 6 del ricorso). 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta insussistenza della motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. A giudizio della difesa, il mancato riconoscimento del ruolo di affiliato dell'associazione a delinquere oggetto di indagine, avrebbe imposto ai giudici del riesame di specificare le ragioni che renderebbeA » necessaria l'applicazione degli arresti domiciliari per un episodico reato di ricettazione di 600 grammi di oro realizzato il 9 febbraio 2023, necessità che, peraltro, non era stata ravvisata dai militari dell'Arma, i quali al momento della commissione del reato avevano deferito il Russo in stato di libertà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Dalla lettura degli atti emerge che, con provvedimento del 6 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente. 2. Il giudizio di riesame ed il conseguente ricorso in Cassazione sono funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende che la revoca della misura cautelare fa cessare l'interesse all'impugnazione. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. La revoca, nelle more del procedimento di impugnazione, della misura cautelare in precedenza disposta nei confronti del Russo determina, pertanto, l'inammissibilità, per carenza sopravvenuta d'interesse, del ricorso proposto; l'eventuale accoglimento dell'impugnazione, infatti, verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01; Sez. 6, n. 25852 del 14/05/2024, Nicastro, Rv. 286753 - 01). Di conseguenza, nel caso di specie il provvedimento limitativo della libertà personale si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare la procedura incidentale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e nemmeno la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile a fattori connessi all'evoluzione dinamica del procedimento a carico del ricorrente; non si configura, pertanto, alcuna ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (vedi Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01). P.Q.M. Di