CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico, aspecifico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, in considerazione della rilevanza ostativa della personalità dell'imputato, gravato da due condanne irrevocabili e da numerosissimi procedimenti penali pendenti in grado di appello, e della. insussistenza di elementi di segno positivo (non allegati neanche nel motivo in esame); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che il trattamento sanzionatorio è stato determinato sulla base del minimo edittale previsto per il reato per cui si procede da cui è stata detratta la diminuente per il rito. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente