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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 16888/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che in epoca successiva alla presentazione del ricorso è intervenuta rinuncia; considerato che, pur a fronte del tempestivo invio della rinuncia all'impugnazione, per carenza di interesse, avvenuto il 21 ottobre 2024, ad appena due giorni dall'invio per via telematica del ricorso (del 19 ottobre 2024), non vi siano ragioni per dispensare l'imputato dal pagamento delle spese e, ancor meno, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione (ex art. 616 cod. proc. pen.), avendo dato causa alla inammissibilità (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02: si è infatti precisato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue comunque la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] igl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che in epoca successiva alla presentazione del ricorso è intervenuta rinuncia; considerato che, pur a fronte del tempestivo invio della rinuncia all'impugnazione, per carenza di interesse, avvenuto il 21 ottobre 2024, ad appena due giorni dall'invio per via telematica del ricorso (del 19 ottobre 2024), non vi siano ragioni per dispensare l'imputato dal pagamento delle spese e, ancor meno, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione (ex art. 616 cod. proc. pen.), avendo dato causa alla inammissibilità (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02: si è infatti precisato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue comunque la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] igl
Sentenza Cassazione n. 16888/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris