CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06032/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ? letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la tenuta motivazionale della decisione impugnata in relazione al diniego delle generiche quando di contro, del tutto correttamente, la decisione gravata ha messo in evidenza l'assenza di elementi valorizzabili nell'ottica del riconoscimento delle dette circostanze attenuanti atipiche, carenza argomentativa replicata dal ricorso che occupa (che mette in evidenza situazioni in fatto già esaminate e disattese nel valutarne l'inconferenza rispetto al reso giudizio di responsabilità con considerazione di merito all'evidenza estesa anche al tema proposto dall'odierna impugnazione alla luce della gravità delle minacce proferite); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 202