CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41795/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso nel resto; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del 5 aprile 2018 del Tribunale di Padova che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti di resistenza a pubblico ufficiale — così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come un unico reato di resistenza a pubblico ufficiale — (capo 1), per il delitto di lesione personale aggravata ai sensi degli artt. 582 e 585, primo comma, nn. 1 e 5-bis, cod. pen. (capo 2), e per il delitto di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen. (capo 3), e, ritenuta la continuazione solo tra i reati di cui ai capi 1) e 2) ed applicate le circostanze attenuanti generiche e — in relazione al solo delitto di cui al capo 2) — la attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nonché la riduzione di pena per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato il delitto di cui al capo 3) ai sensi dell'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. e ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione in relazione a tutti i reati per i quali è stata pronunciata condanna e ha ridotto la pena complessiva. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere posseduto una falsa carta di identità valida per l'espatrio recante la sua fotografia, di avere opposto resistenza ai poliziotti che lo stavano arrestando e di avere a tal fine cagionato ad uno di loro lesioni personali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di cui al capo 3), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza laddove ha escluso che il reato fosse commesso all'estero e difettasse la giurisdizione italiana e l'impossibilità di esercitare l'azione penale ai sensi dell'art. 10 cod. pen. I documenti erano stati procurati al Preni da alcuni suoi parenti in Albania e la falsificazione della carta di identità doveva ritenersi avvenuta all'estero e ciononostante la Corte di appello aveva ritenuto sufficiente per la giurisdizione del giudice italiano la circostanza che il documento fosse stato trovato in possesso del Preni in Italia. La motivazione è illogica poiché la Corte di appello ha ritenuto applicabile il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. per avere l'imputato partecipato alla falsificazione e tuttavia ha ritenuto irrilevante che la falsificazione fosse avvenuta all'estero. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in relazione al delitto di cui al capo 3), della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al discostamento della pena rispetto al minimo edittale ed al diniego della massima riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche. In ordine a tali punti, la Corte di appello si era uniformata a quanto già deciso dal Tribunale, giustificando la sua decisione attraverso il riferimento ai precedenti penali dell'imputato e la intenzione dello stesso di sottrarsi alla custodia cautelare in carcere, omettendo di confrontarsi con gli argomenti proposti con l'atto di appello e di decidere con equità e proporzione. Né era ravvisabile alcun collegamento tra il possesso del documento falso e l'intenzione dell'imputato di sottrarsi all'applicazione della misura cautelare; il possesso del documento valeva solo a consentirgli di trattenersi in Italia senza un valido titolo. Peraltro, all'epoca in cui i fatti erano stati commessi il Preni era gravato da solo due condanne e non quattro, come indicato nella sentenza di appello. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, in relazione alla imputazione di cui al capo 1), della violazione degli artt. 81 e 337 cod. peri., sostenendo che erroneamente la Corte di appello ha rigettato il motivo di gravame volto a sostenere che il fatto integrava un solo delitto di resistenza a pubblico ufficiale, pur essendo la violenza stata esercitata nei confronti di più poliziotti. Sul punto la Corte di appello si era limitata a richiamare un precedente delle Sezioni Unite secondo il quale, in detta ipotesi, ricorrono più reati di resistenza a pubblico ufficiale unificati dal concorso formale (Sez. li, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771), senza procedere ad alcuna verifica circa l'elemento soggettivo, dovendosi, invece, accertare che il dolo abbia investito ciascuno dei singoli frammenti del fatto. In realtà, la difesa aveva evidenziato che nel caso di specie mancava in capo al Preni la volontà di opporsi a ciascuno degli agenti intervenuti. L'unico scopo dell'imputato era fuggire e pertanto non rilevava il numero degli agenti coinvolti. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 576, primo comma, n. 5 -bis, cod. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile detta aggravante in relazione al delitto di lesione personale di cui al capo 2). In particolare, il ricorrente sostiene che la aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesione personale e quello di resistenza a pubblico ufficiale, applicata in relazione al delitto di cui al c:apo 2), assorbe necessariamente quella di aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale. Evidenzia il ricorrente che sussiste un contrasto di giurisprudenza sul punto e che tuttavia il precedente di questa Corte di cassazione che ammette in detta ipotesi l'applicazione dell'aggravante (Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203) è rimasto isolato e comunque risulta non convincente. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 81, secondo comma, e 133 cod. pen., nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del rigetto della istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche con riguardo ai reati satellite (capi 1 e 2) ai fini dell'applicazione di aumenti di pena in continuazione più contenuti.La Corte di appello aveva affermato che una volta individuato il reato più grave e stabilita la pena per esso, l'aumento per i reati satellite era disciplinato dall'art. 81 cod. pen. e il giudice non era tenuto ad applicare alcuna attenuante. Sostiene, invece, il ricorrente che le circostanze attenuanti rilevano e devono essere applicate ai reati satellite anche per calcolare i relativi aumenti di pena in continuazione, come del resto aveva fatto il Tribunale per determinare l'aumento di pena in continuazione per il reato di lesione personale. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione con il reato di resistenza ai danni del poliziotto [OSCURATO:PERSONA], incluso nell'imputazione contestata al capo 1). Avendo la Corte di appello ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti all'imputato, la resistenza ai danni di [OSCURATO:PERSONA] era divenuto uno dei tanti reati satellite di resistenza a pubblico ufficiale contestati al capo 1), cosicché l'aumento di pena per esso determinato in mesi sei di reclusione appariva illogico, a fronte dell'aumento di un solo mese di reclusione per ciascuno degli altri due reati satellite di cui all'art. 337 cod. pen. Peraltro, per questi due reati non risultavano essere state applicate le attenuanti generiche, che erano state invece applicate dal Tribunale al delitto di resistenza ai danni del Marra e ciò rendeva ancor più evidente l'illogicità del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. Il primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. punisce chi possiede il falso documento valido per l'espatrio e non abbia concorso alla sua contraffazione. Il secondo comma punisce chi possiede il falso documento valido per l'espatrio ed abbia concorso alla sua contraffazione oppure lo detenga al di fuori dei casi di uso personale. Il ricorrente sostiene che non sussisterebbe la giurisdizione italiana in quanto il reato di contraffazione sarebbe stato consumato all'estero; la contraffazione sarebbe stata materialmente eseguita all'estero da alcuni parenti dell'imputato ai quali quest'ultimo avrebbe fornito una propria foto da apporre sul documento contraffatto. Deve allora osservarsi che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. 4 ìf Non rileva, quindi, solo dove materialmente il reato è stato contraffatto, ma anche, sulla base della ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente, il luogo dove si trovava l'imputato quando egli ha consegnato o inviato ai suoi parenti la fotografia poi apposta sul documento contraffatto. Non specificando il ricorrente se la sua condotta di avere fatto pervenire ai suoi parenti in Albania la sua fotografia poi apposta sulla carta di identità contraffatta sia avvenuta mentre egli si trovava in Italia o all'estero, il motivo di ricorso risulta generico e come tale inammissibile. In ogni caso, il ricorrente, a fronte della motivazione contenuta nella sentenza qui impugnata secondo la quale la circostanza — da lui affermata - che la contraffazione fosse avvenuta in Albania era rimasta del tutto indinnostrata, non propone censure volte ad attaccare tale conclusione, e neppure deduce il travisamento delle prove che dimostrerebbero l'esattezza delle sue affermazioni. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie la pena per il reato di cui al capo 3) è stata fissata partendo da una pena base di anni tre e mesi tre di reclusione, che è inferiore alla media edittale prevista dal secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., cosicché, in applicazione del principio sopra espresso, la quantificazione della pena appare adeguatamente motivata attraverso il riferimento ai precedenti penali dell'imputato. Poiché ai sensi dell'art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. il giudice, nel determinare la pena, anche attraverso la quantificazione della diminuzione per effetto dell'applicazione delle attenuanti generiche, può tenere conto della condotta successiva al reato, del tutto correttamente i giudici del merito hanno preso in considerazione anche le condanne per fatti commessi successivamente al reato di cui al capo 3). 3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. È ben vero che, in linea generale, ai fini del concorso formale di reati, non può farsi derivare la unicità o la pluralità dell'azione puramente e semplicemente dalla pluralità delle persone offese e che è necessario, quando si verifica una tale ipotesi, un quid plurís consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, delle suddette persone, elemento quest'ultimo rinvenibile solo, come detto, attraverso la analisi concreta del fatto (in tal senso, Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). Tuttavia, le Sezioni Unite hanno osservato anche che la struttura del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sotto il profilo fattuale, prevede una condotta commissiva-oppositiva connotata: a) dalla violenza o dalla minaccia (esclusa la mera resistenza passiva) rivolta (in modo diretto o indiretto, esplicito o implicito) esclusivamente contro il pubblico ufficiale o il soggetto normativamente ad esso equiparato, siccome tesa a coartarne o a impedirne l'agire funzionale; b) dalla volontà (dolo specifico) di ostacolare il soggetto passivo nel momento dell'esercizio della funzione pubblica. Nel caso di specie, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, il Preni ha spinto violentemente i poliziotti che lo stavano catturando e li ha colpiti scalciando con i piedi e dimenandosi con le braccia, onde darsi alla fuga. Del tutto logicamente i giudici del merito hanno, sulla base del suo comportamento, ritenuto sussistente il dolo specifico di opporsi all'esecuzione, da parte dei poliziotti, dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, n. 35277 del 20/10%2020, Moretti, Rv. 280166). Ne deriva che non rileva che il Preni si proponesse quale unico scopo quello di fuggire, atteso che ciò riguarda semmai il motivo a delinquere e non il dolo specifico di opporsi in modo violento ai tre poliziotti per opporsi al compimento da parte loro dell'atto del loro ufficio. 4. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Questa Corte di cassazione ha, infatti, reiteratamente affermato che l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283159; Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep.2022, Tomasin, Rv. 282423; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203, che ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'ad, 337 cod. pen.). 5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile con riguardo al delitto di cui al capo 2), atteso che in relazione ad esso le circostanze attenuanti generiche sono state applicate già con la sentenza di primo grado. Quanto ai delitti di resistenza, già il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso che esse fossero applicabili in considerazione dell'omesso risarcimento del danno. L'odierno ricorrente, con l'atto di appello, ha sostenuto che il Giudice per le indagini preliminari non avesse in alcun modo motivato sul diniego delle invocate circostanze, ma il motivo di gravame, per quanto appena esposto, risultava inammissibile, non essendosi l'appellante in alcun modo c:onfrontato con gli argomenti posti dal giudice di primo grado a base della sua decisione e comunque, risultando il motivo di gravame estremamente generico, non indicando esso alcun elemento a sostegno della applicazione delle attenuanti previste dall'art. 62-bis cod. pen. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso. In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 - dep. 1999, Iannotta A, Rv. 213230). 6. Il sesto motivo è palesemente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente giustificato il divario di pena tra l'aumento per la continuazione per il resto di resistenza a pubblico ufficiale commesso ai danni del poliziotto [OSCURATO:PERSONA] e gli aumenti di pena per la continuazione con gli altri due reati di resistenza a pubblico ufficiale segnalando 7 • la maggior gravità del primo in conseguenza della sua maggiore offensività resa evidente dalle lesioni riportate dalla vittima. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna