CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28739-2021 proposto da: L.T.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] 06363391000, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3759/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28739 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- RG. 28793/2021 L.T.G. [OSCURATO:PERSONA] srl c/Agenzia delle Entrate Ritenuto che: L.T.G. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte della società dell'atto di recupero di credito d'imposta utilizzato in compensazione per l'anno d'imposta anno 2014, ha dichiarato inammissibile l'appello della contribuente. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso e deposita successiva istanza ex art. 46 d.lgs. 546/92; la ricorrente deposita memoria, con adesione alla richiesta di controparte di estinzione del giudizio. Considerato che: l'Avvocatura dello Stato ha comunicato in data 14 luglio 2022 che la Direzione provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle entrate, con nota 14.07.2022, ha provveduto ad annullare in autotutela la pretesa impositiva di cui all'atto di recupero impugnato, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, allegandola alla comunicazione e chiedendo a questa Corte l'estinzione del giudizio [OSCURATO:PERSONA], preso atto della richiesta e della documentazione allegata; visto l'art. 46 del d.lgs. 546/1992, dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Roma, 19 ottobre 2022 I Pres