CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. attinge al precluso profilo del merito del giudizio, tentando di sindacare la motivazione che, con ragionamento privo di lacune e logico, aveva portato la Corte di appello a ritenere determinante il riconoscimento operato dal teste di polizia giudiziaria, che aveva con certezza riconosciuto il ricorrente da lui ben osservato in volto allorché, intimatogli di fermarsi per un controllo, si dava repentinamente alla fuga; che dette dichiarazioni, tra l'altro, sono state ritenute, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, compatibili con le ragioni che avevano spinto l'imputato a presentare la falsa denuncia del furto del motociclo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30