CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 48158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Nola, in data 17 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640-ter e 615-ter cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen. non è ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si tratta di una violazione di legge che, deducibile ma non previamente devoluta alla cognizione della Corte d'appello, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione. Come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, emerge che i motivi di appello avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione, la riduzione della pena e la concessione delle attenuanti generiche. ritenuto che le ulteriori doglianze, relative alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, sono manifestamente infondate in quanto, come precisato dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti alla luce della gravità del reato, valorizzando negativamente il numero ed il peso delle opposte circostanze -vedi pag. 3 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i14