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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16135/2026

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o [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1772 - controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 141/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 10/06/2022 R.G.N. 29/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 141/2022, la Corte d’Appello di Ancona,decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia dellaCorte di Cassazione n. 32396/2021, riformava parzialmenNtumee rloa r egistro generale 21669/2022Numero sezionale 1772/2026sentenza del Tribunale di Ancona n. 109/2016, delimitNaunmderoo dii lra ccolta generale 16135/2026risarcimento del danno spettante alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] SantiDsa ta pubblicazione 25/05/2026alle retribuzioni non percepite a decorrere dal 5 settembre 2014(data della prima comunicazione di messa in mora) sino alladata di effettiva assunzione, compensando le spese del giudizioper la metà e ponendo la restante parte a carico della odiernadeducente.Veniva richiamato, al riguardo, il principio secondo cui “… in talcaso non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delleretribuzioni relative al periodo di mancato impiego che nonsiano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, inquanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento extunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, inragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla PAed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento deldanno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriorea quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, ilmancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dalmomento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta ...”.2.

Premesso il dato pacifico che l'originaria ricorrente avevaagito in via giudiziale per ottenere, previo accertamento deldiritto all'assunzione come riservista sin dall'epoca dellaconclusione della procedura concorsuale, il risarcimento deldanno patito nella misura delle retribuzioni medio tempore noncorrisposte, la Corte distrettuale accertava che la missivatrasmessa per posta elettronica certificata il 5 settembre 2014dai difensori della ricorrente si poneva quale primo atto dimessa in mora della [OSCURATO:PERSONA], ossia quale primamanifestazione di univoco tenore circa l'interesse dellariservista a mettere a disposizione dell'azienda convenuta leNumero registro generale 21669/2022proprie energie lavorative, non rilevando quale costituzione inN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026mora l'istanza inoltrata dalla ricorrente medesima in data 24Da ta pubblicazione 25/05/2026Marzo 2010 alla commissione giudicatrice, non essendosi,ancora, perfezionato a quella data l'iter concorsuale conl'espletamento di tutte le prove d'esame con l'approvazionedella graduatoria definitiva.3.

Occorreva ad avviso della Corte distrettuale, dunque, che ilformale atto di messa in mora facesse seguito al perfezionarsidella complessa fattispecie costitutiva del diritto controverso eche fosse quantomeno successivo alla fase di scorrimento dellagraduatoria finale ossia al momento della correttaindividuazione da parte dell'Asur degli aventi dirittoall'assunzione.4.

Avverso la sentenza domanda la cassazione la [OSCURATO:PERSONA] ricorso assistito da un motivo cui resiste con controricorsola lavoratrice che propone, altresì, ricorso incidentale articolatoin un motivo.5.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo ASUR Marche ora AST diAncona, denuncia- ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207,1218, 1321, 1326, 1328, 1336 e 2094 c.c., per non aver laCorte territoriale considerato che la posizione della lavoratricefosse riconducibile all’utilizzo della graduatoria per un numerodi posti superiore a quelli inizialmente messi a concorso, e peraver, comunque, liquidato il danno in misura automaticamentepari alle retribuzioni non corrisposte nel periodo della pretesaretrodatazione.1.1 In particolare, parte ricorrente sostiene che solo con ilsuperamento di un concorso pubblico risultando tra i vincitori ilcandidato consolida nel suo patrimonio una situazione giurNiudmiecroa r egistro generale 21669/2022Numero sezionale 1772/2026individuale di diritto soggettivo, con conseguente responsNuambeirloi tdià ra ccolta generale 16135/2026contrattuale della P.A.

Data pubblicazione 25/05/20261.2 L’atto costitutivo del rapporto di lavoro non poteva esserericondotto alla messa in mora, perché è indubbio che solo dallavittoria del concorso deriva il diritto all'assunzione e chedall'approvazione della graduatoria non derivava, invece, di persé l'assunzione.1.3 L'inadempimento agli obblighi retributivi poteva essereravvisato solo a seguito della sentenza costitutiva del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (la signora [OSCURATO:PERSONA] è stata assuntain data 16 novembre 2016), per cui la retrodatazioneeconomica non poteva comportare il ristoro delle intereretribuzioni a partire dalla data di messa in mora del 5settembre 2014 anche in ragione dell'impossibilità di attuazionedel sinallagma.1.4 In altri termini, in presenza di tardiva assunzione conretrodatazione giuridica ed economica non vi erano ipresupposti per il riconoscimento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] delle retribuzioni in mancanza delperfezionamento dell'obbligo contrattuale e della prestazionelavorativa, per cui la fattispecie andava ricondotta a titolo diresponsabilità extracontrattuale per il risarcimento del dannoda liquidarsi ex art 2126 c.c.2.

In disparte l’inammissibilità della censura nella parte in cuideduce solo in rubrica l’omessa valutazione di fatto decisivo aisensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. senza sviluppareminimamente la stessa nel corpo dell’atto, il motivo è infondato.2.1 La sentenza di primo grado ha accertato il dirittoall’assunzione e tale statuizione non è stata impugnata, comeaffermato dalla corte d’Appello laddove rileva che l’Azienda haNumero registro generale 21669/2022prestato acquiescenza a tale statuizione (v. pag. 2 sentenza diN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026appello).

Data pubblicazione 25/05/20262.2 Va, al riguardo, data continuità all’orientamento di questaCorte (Cass. n. 16665/2020) relativo all’ipotesi diinadempimento ad obblighi di assunzione, la cui corrispondenteessi giudiziali (ad es. ai sensi dell'art. 2932 c.c., qualora l'azionesia ammissibile), amministrativi o da successivi contratti che,pur ponendo a proprio fondamento l'accertamento di taleinadempimento fin da una certa data e del conseguente dirittoall'assunzione, intervengano ex post a comporre una fattispeciecostitutiva del rapporto di lavoro.2.3 In tale caso, come quello all’esame nella sede odierna,l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva comporta che,prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, senon per quegli effetti che il provvedimento o l'atto faccianoespressamente retroagire; in tale ipotesi, il rimedioall'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire dellafattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perchéla costituzione ex post di un rapporto non può essereparagonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà ilmedesimo all'epoca non esisteva ancora (in sensosostanzialmente analogo è la giurisprudenza amministrativa: v.Cons.

Stato, sez.

IV, 22 novembre 2013, n. 5566; Cons.

Stato,sez.

V, 23 marzo 2009, n. 1752).2.4 Come rilevato nella pronuncia richiamata “è solo dopol'intervenire della fattispecie costitutiva che si può quindiparlare di inadempimento ad obblighi retributivi, da regolaresecondo principi analoghi a quelli di cui alla citata Cass., S.U.,2990/2018, ma ancora non è questo il caso, in quanto qui sidiscute senza dubbio di una domanda formulata in terminiNumero registro generale 21669/2022risarcitori e per un periodo anteriore rispetto al provvedimentoN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026di accoglimento del ricorso (amministrativo) straordinario e deDla ta pubblicazione 25/05/2026successivo contratto stipulato dalla P.A., solo parzialmenteretrodatato (al 1.9.2004 e non al 1.9.2001) negli effettieconomici.2.5 Va, dunque, confermato l'orientamento secondo cui «inmateria di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardivaassunzione con retrodatazione giuridica dovuta aprovvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto dellavoratore al pagamento delle retribuzioni», ma solo alrisarcimento del danno (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007,citt.); la mancata realizzazione degli effetti (qui, immissione inruolo fin dal 1.9.2001) che il Ministero aveva l'obbligo dideterminare, fa sorgere dunque il diritto della contropartedell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) informa specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio siaparimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazionie dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n.15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente.2.6 Va fatto riferimento all'assetto civilistico tradizionale,secondo cui il danno di regola non può essere considerato, senon in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche invia presuntiva; pertanto, mentre chi agisce a titolo diadempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapportodi lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre talepreesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione exart. 1217 c.c., chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A.nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti ilverificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presuppostidella mora della controparte nel procedere alla sua assunzione;rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegueNumero registro generale 21669/2022l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimoN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) Dèa ta pubblicazione 25/05/2026disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie,su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui lamancanza di occupazione è tuttavia già ed in sé elementocostitutivo della fattispecie: art. 19 L. 482/1968; art. 8 L.68/1999; art. 6, co. 7, L. 113/1985) e pertanto, tenuto contoanche del permanere della disponibilità delle energie lavorative,deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione delpregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che siaccompagni alla tardiva assunzione.2.7 Il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto,oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati perintraprendere altre attività lavorative: v.

Cass. 13940/2017cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazionenel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perdutoretribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A.,oppure nella sua occupazione a condizioni economiche menofavorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse statoadempimento all'obbligo di immissione in ruolo.2.9 Nel caso di specie, l'accoglimento della domanda non sipone dunque in contrasto con i limiti giuridici rispetto allarisarcibilità del danno, che sussiste, né il ricorrente precisa suquale base dovrebbe affermarsi la mancanza del pregiudizio.3.

Passando al ricorso incidentale si deduce la violazionedell’art. 366 n. 3 (rectius 360) in relazione all’art. 18, co 6,D.Lgs. n. 215/2001 e agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010 eall’art. 3 della legge n. 68/1999.In sintesi, la ricorrente incidentale sostiene che la sentenzadella Corte di appello sarebbe viziata nella parte in cui hariconosciuto la decorrenza del diritto al risarcimento del dannoNumero registro generale 21669/2022dall’atto di messa in mora trasmessa ad Asur anzicchèN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026dall’approvazione della graduatoria o data di prima assunzioneD.a ta pubblicazione 25/05/20263.1 La censura è infondata sulla scorta delle ragioni giàespresse con riferimento al ricorso principale e segnatamentedel principio secondo cui chi agisce lamentando il ritardoserbato dalla P.A. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento,purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenzadei presupposti della mora della controparte nel procedere allasua assunzione, come affermato dalla citata pronuncia dellaCassazione di cui ha fatto corretta applicazione la Corteterritoriale (Cass. n. 16665/2020).4.

In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale che ilricorso incidentale, con compensazione delle spese del presentegiudizio in ragione del principio della soccombenza reciproca.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorsoincidentale.

Compensa tra le parti le spese del presentegiudizio.dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto dellaricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente principale e della ricorrente incidentaledell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto rispettivamente per il ricorso principale e per quelloincidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 10 aprile 2026.Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1772 - controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 141/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 10/06/2022 R.G.N. 29/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 141/2022, la Corte d’Appello di Ancona,decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia dellaCorte di Cassazione n. 32396/2021, riformava parzialmenNtumee rloa r egistro generale 21669/2022Numero sezionale 1772/2026sentenza del Tribunale di Ancona n. 109/2016, delimitNaunmderoo dii lra ccolta generale 16135/2026risarcimento del danno spettante alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] SantiDsa ta pubblicazione 25/05/2026alle retribuzioni non percepite a decorrere dal 5 settembre 2014(data della prima comunicazione di messa in mora) sino alladata di effettiva assunzione, compensando le spese del giudizioper la metà e ponendo la restante parte a carico della odiernadeducente.Veniva richiamato, al riguardo, il principio secondo cui “… in talcaso non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delleretribuzioni relative al periodo di mancato impiego che nonsiano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, inquanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento extunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, inragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla PAed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento deldanno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriorea quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, ilmancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dalmomento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta ...”.2. Premesso il dato pacifico che l'originaria ricorrente avevaagito in via giudiziale per ottenere, previo accertamento deldiritto all'assunzione come riservista sin dall'epoca dellaconclusione della procedura concorsuale, il risarcimento deldanno patito nella misura delle retribuzioni medio tempore noncorrisposte, la Corte distrettuale accertava che la missivatrasmessa per posta elettronica certificata il 5 settembre 2014dai difensori della ricorrente si poneva quale primo atto dimessa in mora della [OSCURATO:PERSONA], ossia quale primamanifestazione di univoco tenore circa l'interesse dellariservista a mettere a disposizione dell'azienda convenuta leNumero registro generale 21669/2022proprie energie lavorative, non rilevando quale costituzione inN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026mora l'istanza inoltrata dalla ricorrente medesima in data 24Da ta pubblicazione 25/05/2026Marzo 2010 alla commissione giudicatrice, non essendosi,ancora, perfezionato a quella data l'iter concorsuale conl'espletamento di tutte le prove d'esame con l'approvazionedella graduatoria definitiva.3. Occorreva ad avviso della Corte distrettuale, dunque, che ilformale atto di messa in mora facesse seguito al perfezionarsidella complessa fattispecie costitutiva del diritto controverso eche fosse quantomeno successivo alla fase di scorrimento dellagraduatoria finale ossia al momento della correttaindividuazione da parte dell'Asur degli aventi dirittoall'assunzione.4. Avverso la sentenza domanda la cassazione la [OSCURATO:PERSONA] ricorso assistito da un motivo cui resiste con controricorsola lavoratrice che propone, altresì, ricorso incidentale articolatoin un motivo.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo ASUR Marche ora AST diAncona, denuncia- ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207,1218, 1321, 1326, 1328, 1336 e 2094 c.c., per non aver laCorte territoriale considerato che la posizione della lavoratricefosse riconducibile all’utilizzo della graduatoria per un numerodi posti superiore a quelli inizialmente messi a concorso, e peraver, comunque, liquidato il danno in misura automaticamentepari alle retribuzioni non corrisposte nel periodo della pretesaretrodatazione.1.1 In particolare, parte ricorrente sostiene che solo con ilsuperamento di un concorso pubblico risultando tra i vincitori ilcandidato consolida nel suo patrimonio una situazione giurNiudmiecroa r egistro generale 21669/2022Numero sezionale 1772/2026individuale di diritto soggettivo, con conseguente responsNuambeirloi tdià ra ccolta generale 16135/2026contrattuale della P.A. Data pubblicazione 25/05/20261.2 L’atto costitutivo del rapporto di lavoro non poteva esserericondotto alla messa in mora, perché è indubbio che solo dallavittoria del concorso deriva il diritto all'assunzione e chedall'approvazione della graduatoria non derivava, invece, di persé l'assunzione.1.3 L'inadempimento agli obblighi retributivi poteva essereravvisato solo a seguito della sentenza costitutiva del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (la signora [OSCURATO:PERSONA] è stata assuntain data 16 novembre 2016), per cui la retrodatazioneeconomica non poteva comportare il ristoro delle intereretribuzioni a partire dalla data di messa in mora del 5settembre 2014 anche in ragione dell'impossibilità di attuazionedel sinallagma.1.4 In altri termini, in presenza di tardiva assunzione conretrodatazione giuridica ed economica non vi erano ipresupposti per il riconoscimento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] delle retribuzioni in mancanza delperfezionamento dell'obbligo contrattuale e della prestazionelavorativa, per cui la fattispecie andava ricondotta a titolo diresponsabilità extracontrattuale per il risarcimento del dannoda liquidarsi ex art 2126 c.c.2. In disparte l’inammissibilità della censura nella parte in cuideduce solo in rubrica l’omessa valutazione di fatto decisivo aisensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. senza sviluppareminimamente la stessa nel corpo dell’atto, il motivo è infondato.2.1 La sentenza di primo grado ha accertato il dirittoall’assunzione e tale statuizione non è stata impugnata, comeaffermato dalla corte d’Appello laddove rileva che l’Azienda haNumero registro generale 21669/2022prestato acquiescenza a tale statuizione (v. pag. 2 sentenza diN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026appello). Data pubblicazione 25/05/20262.2 Va, al riguardo, data continuità all’orientamento di questaCorte (Cass. n. 16665/2020) relativo all’ipotesi diinadempimento ad obblighi di assunzione, la cui corrispondenteessi giudiziali (ad es. ai sensi dell'art. 2932 c.c., qualora l'azionesia ammissibile), amministrativi o da successivi contratti che,pur ponendo a proprio fondamento l'accertamento di taleinadempimento fin da una certa data e del conseguente dirittoall'assunzione, intervengano ex post a comporre una fattispeciecostitutiva del rapporto di lavoro.2.3 In tale caso, come quello all’esame nella sede odierna,l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva comporta che,prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, senon per quegli effetti che il provvedimento o l'atto faccianoespressamente retroagire; in tale ipotesi, il rimedioall'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire dellafattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perchéla costituzione ex post di un rapporto non può essereparagonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà ilmedesimo all'epoca non esisteva ancora (in sensosostanzialmente analogo è la giurisprudenza amministrativa: v.Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5566; Cons. Stato,sez. V, 23 marzo 2009, n. 1752).2.4 Come rilevato nella pronuncia richiamata “è solo dopol'intervenire della fattispecie costitutiva che si può quindiparlare di inadempimento ad obblighi retributivi, da regolaresecondo principi analoghi a quelli di cui alla citata Cass., S.U.,2990/2018, ma ancora non è questo il caso, in quanto qui sidiscute senza dubbio di una domanda formulata in terminiNumero registro generale 21669/2022risarcitori e per un periodo anteriore rispetto al provvedimentoN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026di accoglimento del ricorso (amministrativo) straordinario e deDla ta pubblicazione 25/05/2026successivo contratto stipulato dalla P.A., solo parzialmenteretrodatato (al 1.9.2004 e non al 1.9.2001) negli effettieconomici.2.5 Va, dunque, confermato l'orientamento secondo cui «inmateria di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardivaassunzione con retrodatazione giuridica dovuta aprovvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto dellavoratore al pagamento delle retribuzioni», ma solo alrisarcimento del danno (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007,citt.); la mancata realizzazione degli effetti (qui, immissione inruolo fin dal 1.9.2001) che il Ministero aveva l'obbligo dideterminare, fa sorgere dunque il diritto della contropartedell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) informa specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio siaparimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazionie dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n.15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente.2.6 Va fatto riferimento all'assetto civilistico tradizionale,secondo cui il danno di regola non può essere considerato, senon in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche invia presuntiva; pertanto, mentre chi agisce a titolo diadempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapportodi lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre talepreesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione exart. 1217 c.c., chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A.nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti ilverificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presuppostidella mora della controparte nel procedere alla sua assunzione;rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegueNumero registro generale 21669/2022l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimoN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) Dèa ta pubblicazione 25/05/2026disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie,su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui lamancanza di occupazione è tuttavia già ed in sé elementocostitutivo della fattispecie: art. 19 L. 482/1968; art. 8 L.68/1999; art. 6, co. 7, L. 113/1985) e pertanto, tenuto contoanche del permanere della disponibilità delle energie lavorative,deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione delpregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che siaccompagni alla tardiva assunzione.2.7 Il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto,oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati perintraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazionenel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perdutoretribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A.,oppure nella sua occupazione a condizioni economiche menofavorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse statoadempimento all'obbligo di immissione in ruolo.2.9 Nel caso di specie, l'accoglimento della domanda non sipone dunque in contrasto con i limiti giuridici rispetto allarisarcibilità del danno, che sussiste, né il ricorrente precisa suquale base dovrebbe affermarsi la mancanza del pregiudizio.3. Passando al ricorso incidentale si deduce la violazionedell’art. 366 n. 3 (rectius 360) in relazione all’art. 18, co 6,D.Lgs. n. 215/2001 e agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010 eall’art. 3 della legge n. 68/1999.In sintesi, la ricorrente incidentale sostiene che la sentenzadella Corte di appello sarebbe viziata nella parte in cui hariconosciuto la decorrenza del diritto al risarcimento del dannoNumero registro generale 21669/2022dall’atto di messa in mora trasmessa ad Asur anzicchèN umero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 16135/2026dall’approvazione della graduatoria o data di prima assunzioneD.a ta pubblicazione 25/05/20263.1 La censura è infondata sulla scorta delle ragioni giàespresse con riferimento al ricorso principale e segnatamentedel principio secondo cui chi agisce lamentando il ritardoserbato dalla P.A. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento,purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenzadei presupposti della mora della controparte nel procedere allasua assunzione, come affermato dalla citata pronuncia dellaCassazione di cui ha fatto corretta applicazione la Corteterritoriale (Cass. n. 16665/2020).4. In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale che ilricorso incidentale, con compensazione delle spese del presentegiudizio in ragione del principio della soccombenza reciproca. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorsoincidentale. Compensa tra le parti le spese del presentegiudizio.dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto dellaricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente principale e della ricorrente incidentaledell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto rispettivamente per il ricorso principale e per quelloincidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 10 aprile 2026.Il PresidenteIrene Tricomi
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