CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 24445/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], LeonettiMaria Donata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoSilvano Tozzi; Leonetti di [OSCURATO:PERSONA], Matarazzo di [OSCURATO:PERSONA] e Leonetti di [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima assistita dal suo curatore avvocato [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; tutti con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5363/17, depositata il 14 giugno 2017, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 settembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 5363/17, depositata il 14 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riformadella decisione di prime cure che diversamente aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. 2014008SC0000001221008) dell’imposta di registro dovuta (per € 111.818,00) dai contribuenti in relazione alla registrazione di sentenza civile (n. 1221/14)emessa dalla Corte di Appello di Napoli ; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - con la pronuncia sottoposta a tassazione, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il Comune di Marcianise e la Regione Campania eranostati «condannati in solido a risarcire gli odierni resistenti per la perdita della proprietà di alcuni suoli illecitamente assoggettati a procedura ablativa nonché al pagamento dellespese di lite.»; - non poteva, pertanto, trovare applicazione la disposizione, di stretta interpretazione, posta dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 59, in quanto la prenotazione a debito dell’imposta, ivi prevista, riguardava solo le amministrazioni dello Statoin senso proprio – non anche gli altri enti pubblici, territoriali o meno, - così come del resto confermato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, comma 1, lett. q), e art. 158; - le residue difese, riproposte dagli appellati in via incidentale, rimanevano, poi, destituite di fondamento in quanto: a) – l’imposta doveva ritenersi dovuta pur se la sentenza tassata non ancora eseguita o, ad ogni modo, non definitiva (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37); b) - in ragione del vincolo di solidarietà sussistente tra le parti del giudizio (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57), l’Agenzia legittimamente aveva liquidato l’imposta nei confronti delle parti private, seppur le spese del giudizio civile poste a carico di controparti; e solo se effettivamente versata, l’imposta avrebbe potuto formar oggetto di rivalsa nei confronti di dette controparti; 2. – [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - Leonetti di [OSCURATO:PERSONA], Matarazzo di [OSCURATO:PERSONA] e Leonetti di [OSCURATO:PERSONA]- quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima assistita dal suo curatore avvocato [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed hanno depositato memoria; l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. Considerato che: 1. –il primo motivo di ricorso espone la denuncia di violazione degli artt. 112, 113, 360 n. 3 cod. proc. civ., del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 59, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 3 e 158 , comma 1, «in relazione agli artt. 5, 114, 117 e 118 della Costituzione», deducendo i ricorrenti che – tenuto conto (anche) della riforma del titolo V della Costituzione e della «pari dignità conferita alle articolazioni amministrative di cui si compone una forma di governo federale», oltreché della disposizione di cui al d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 –la disposizione di cui all’art. 59, cit., deve essere sottoposta ad una interpretazione costituzionalmente orientata, così considerando quali amministrazioni pubbliche «tutte le amministrazioni nelle quali è articolata la struttura federale dello Stato, siano esse o meno riconducibili all’apparto dello Stato centrale»; -il secondo motivo reca la denuncia di violazione degli artt. 112, 113, 115, 360 n. 3 cod. proc. civ.,del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 37 e 57, «in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione»; -assumono, in sintesi, i ricorrenti che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulla questione posta da essi esponenti con riferimento alle disposizioni di cui d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 57, cit., che – tenuto conto dei principi di effettività e di progressività dell’imposizione tributaria, quali desumibili dall’art. 53 Cost. –debbono essere interpretatenel senso che l’obbligazione solidale (delle parti in causa) per l’imposta di registro assume a suo presupposto l’effettivo trasferimento di ricchezza correlato alla sentenza oggetto di tassazione, così che detto presupposto deve ritenersi insussistente laddove, come nella fattispecie, la sentenza non abbia ricevuto esecuzione ad opera delle parti nella stessa individuate come obbligate alla prestazione patrimoniale; 3. -in via pregiudiziale va rilevato che i ricorrenti ha nno depositato memoria, con documentazione allegata, con la quale ha nno richiesto dichiararsi cessata, tra le parti, la materia del contendere deducendo che l’imposta in contestazione «è stata assolta da parte soccombente in data 12.11.2021, al n. 032745, come attestato dall’esito della interrogazione scaricata dal sitodell’Agenzia delle Entrate»;3.1 – la produzione del documento in questione con le memorie deve ritenersi legittima in quanto suscettibile di incidere sulla ammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (art. 372, cit.);come, difatti, già statuito dalla Corte, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368; per un recente caso di rilevata inammissibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione ad accordo transattivo stragiudiziale v. Cass., 30 maggio 2023, n. 15274 e Cass., 13 luglio 2023, n. 20159); 3.2 - la documentazione prodotta è costituita da una nota telematica che reca gli estremi della registrazione della sentenza civile oggetto di tassazione, l’importo liquidato a titolo di imposta di registro e gli estremi (anche) della relativa iscrizione a ruolo; -da detta documentazione non può ricavarsi ex se che vi sia stato un effettivo versamento del tributo e, per dir meglio, un versamento, da parte di soggetto coobbligato, definitivo in quanto non più in contestazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; - vanno, pertanto, assunte informazioni dalla ricorrente Agenzia delle Entrate in ordine alla definitività del pagamento del tributo in contestazione tra le parti, come eseguito da coobbligato e con riferimento all’avviso di liquidazione in contestazione. P.Q.M. La Corte, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, dispone acquisirsi informazioni dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla definitività del pagamento del tributo in contestazione tra le parti, come eseguito da coobbligato