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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08540/2026

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olito;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore protempore;– intimate–avversola sentenza n. 114/12/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia diTributaria di secondo grado del Lazio e depositata in data 12/01/2023;Numero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

Il contribuente ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate Riscossione che, nonostante regolare notificain data 11/7/2023, non hanno resistito con controricorso, avverso lasentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto con condanna allespese di lite.Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma l’intimazione di pagamento09720189022100154000 per Irpef 2006, con la quale venivasollecitato il pagamento delle cartelle n. 09720150164858249,n.097201600650332537, n. 09720160137016153, deducendo che asostegno della intimazione non sussisteva alcun titolo esecutivo inconsiderazione delle plurime sentenze favorevoli di annullamentodell’avviso di accertamento n.

TK7013007366 relativo ad Irepf ed altroanno 2006.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituitaeccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto le cartelle dipagamento richiamate nell’intimazione erano state correttamentenotificate e, quindi, il termine per la impugnazione era decorso;evidenziava poi la pendenza del giudizio avverso il verbale diaccertamento dinanzi alla Corte di cassazione; infine, deduceva lamancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’enteimpositore e, conseguentemente, la propria carenza di legittimazionepassiva.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, in parte, dichiaravainammissibile il ricorso per tardività e, in parte, lo respingeva inNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026relazione ai pretesi vizi dell’atto impugnato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese di lite.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nella sentenzaimpugnata, così ricostruita la prima fase del giudizio, dichiaravainammissibile l’appello del contribuente, condannandolo al pagamentodelle spese di lite.3.

Il contribuente deposita ricorso per cassazione articolando duemotivi.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossionesono rimaste intimate nonostante la ricezione della notifica via p.e.c.l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].4.

In data 16/4/2025 il consigliere delegato redigeva proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritenendoloinammissibile.

In data 10/6/2025 il ricorrente formulava istanza didecisione opponendosi alla proposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 e num. 5 c.p.c., l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra leparti in ordine ad atti posti a base dell’accertamento opposto, e laviolazione dei diritti di difesa.Il contribuente evidenzia che la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado non ha rispettato le sentenze di Commissioni tributarieprovinciali e regionali favorevoli passate in giudicato, né le ordinanzedella Corte di cassazione n. 14849/18 (pur richiamata) e n.20316/2020; rileva poi che erroneamente è stato indicato comependente il giudizio di rinvio instaurato dopo l’annullamento della Cortedi cassazione con ordinanza n. 14849/2018, in quanto definito consentenza n. 57/2011 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva accolto il ricorsoannullando il prodromico avviso di accertamento n.

TK7013007366.

LaNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026sentenza n. 57/11 è passata in giudicato per cui non vi era titoloesecutivo contro il contribuente ed erano nulli anche i conseguenti attie cioè la cartella dell’Agenzia Entrate e Riscossione n.09720150164858249 del 204/2016 e la conseguente intimazioneoggetto di impugnazione.2.

Con il secondo motivo si ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5 c.p.c., l’omessa,carente e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, l’errore su un fatto decisivo e che è stato oggetto didiscussione tra le parti, su un’ingiusta pretesa tributaria basata su datierronei ed inesistenti ed atti annullati o rinunciati dagli enti impositori.Il ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado nella sentenza impugnata si è limitata soltanto ad un esameformale ed erroneo deli atti esattoriali senza comprendere che essierano nulli perché privi di titolo esecutivo, non considerando lemolteplici sentenze favorevoli alla parte e neppure lo sgravio dirilevante importo per Irpef 2006 e la definizione agevolata per le atredue voci di modesto importo.

Gli atti e la sentenza della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado che li ha confermati violano ilcriterio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., che avrebbeimposto all’Ufficio di fornire la prova richiesta e, cioè, la prova deglielementi concreti posti a base della pretesa, prova non fornita.

Lasentenza impugnata viola, dunque, il c.d. minimo costituzionale.3.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, perconnessione logico-giuridica in conseguenza delle censure proposte, esono infondati.3.1.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte (Cass. sez. 1,23/10/2018 n. 26874; Cass. sez.

L., 06/02/2024, n. 3397) in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1,num.3 e num.5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; oquale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione suun punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza dellamotivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sedeprocessuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato apronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede laprecisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenzaimpugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.Deve però anche evidenziarsi che l’inammissibilità non è ravvisabileladdove la formulazione della censura permette comunque di isolare ledoglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamentecome se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente(Cass. sez. 5, 28/4/2025, n. 11152).3.2.

Nel caso di specie l’inammissibilità non consegue di per sé soloalla formulazione cumulativa dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., quantopiuttosto dalla inconferenza della critica rispetto alla sentenzaimpugnata circa l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessamotivazione al riguardo ed alla formulazione delle doglianze in assenzadel necessario requisito di specificità che deve connotare laproposizione del motivo, considerata la natura del giudizio di legittimitàa critica vincolata delimitato appunto dai motivi.3.3.E’ noto, infatti, che secondo l’orientamento consolidato dellaCorte (Cass. sez.2, 20/06/2024, n. 17005; Cass. sez. 26/2/2025, n.2961) il vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinatoun esito diverso della controversia) pone l’onere per il ricorrente diprecisare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua "decisività” (Cass., sezioni unite, 07/04/2014, n. 8053).La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nella sentenzaimpugnata, dopo aver richiamato il contenuto della sentenza di primogrado oggetto di censura e le posizioni processuali ivi assunte dalleparti, ha evidenziato che il contribuente aveva impugnato dettasentenza deducendo il conflitto della pronuncia con altre sentenzeanaloghe di [OSCURATO:PERSONA] e di CommissioniTributarie Regionali e della Corte di cassazione, l’erronea emissionedell’intimazione da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione,l’insussistenza della pretesa e l’omesso esame dell’impugnazione inordine ai vizi propri dell’intimazione.

Inoltre, ha evidenziato chel’Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituita contestandol’avverso dedotto e concludendo per l’inammissibilità dell’appelloproposto in violazione del be bis in idem in quanto per la cartella dipagamento n. 09720150164858249 sottesa all’atto di intimazione ilprecedente ricorso si era concluso con sentenza n. 23252/2017 infavore dell’appellata.

Ed ancora ha riportato che l’Agenzia delle Entrate– [OSCURATO:PERSONA] III di Roma si era costituita nel giudizio edaveva evidenziato in relazione al prodromico avviso che, dopo lacassazione della sentenza n. 6469/17/16 della Commissione TributariaRegionale da parte della Corte con ordinanza n. 14849/2018, ilcontribuente aveva riassunto la causa ma il giudice del rinvio non avevaNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026ancora fissato l’udienza e che, in ogni caso, l’Ufficio aveva provvedutoa sgravare parzialmente la cartella 09720150164858249 in esecuzionedell’art. 68, primo comma, lettera c bis del d.lgs. 546/92.

Ed infine,aveva evidenziato che si era costituita anche l’Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale I di Roma che aveva rilevato come l’unica cartelladi sua competenza fosse quella n.097201600650332537, concernentegli importi dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n.208/3/022279 per l’anno di imposta 2010, oggetto di ricorso respintocon sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.9783/24/2016, passata in giudicato perché non impugnata.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha quindi rilevatoche i giudici di primo grado avevano esaminato le doglianze delricorrente relativamente ai vizi propri dell’atto impugnato, a differenzadi quanto dedotto dal ricorrente, ritenendo correttamente motivatal’intimazione di pagamento; ha escluso la sussistenza del vizio dimancata indicazione del responsabile del procedimento; ha verificatola corretta notificazione delle cartelle sottese che, quindi, avrebberodovuto essere impugnate entro sessanta giorni dalla loro rispettivanotifica; ha evidenziato il parziale sgravio della cartella di pagamento09720150164858249; ha rilevato, con riferimento alla cartella n.097201600650332537 concernente gli importi dell’avviso diliquidazione dell’imposta di registro, che l’impugnazione delcontribuente era stata rigettata con sentenza n. 983/24/2016depositata il 22/4/2016 passata in giudicato.

Da tanto conseguival’inammissibilità dell’appello e la condanna dell’appellante alpagamento delle spese di lite.3.4.

Dalla sentenza impugnata, dunque, emerge sia il riferimentodel ricorrente ad altre pronunce favorevoli, sia il richiamo all’ordinanzadella Corte di cassazione n.14849/2018 ed alla conseguenteinstaurazione del giudizio di rinvio, concluso poi con sentenza n.Numero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/202657/2001, di cui il ricorrente assume che l’esame sia stato pretermesso,senza però dedurre di averla depositata in quel giudizio corredata dadella propria prospettazione difensiva e delle proprie conclusioni.

Allostesso modo, nella sentenza impugnata vi è il riferimento allo sgraviocompiuto in corso di causa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione aisensi dell’art. 68 del d.lgs. 546/1992 e la Commissione, infatti, ne hatenuto conto nel valutare la pronuncia di inammissibilità resa.Il ricorrente, quindi, non ha assolto compiutamente all’onere diindicare i profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base delladecisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello,com'era invece necessario per dar ingresso alle censure proposte (cfr.Cass.

Sez. 5, 7/11/2025, n. 29576).Non vengono in rilievo precisi fatti storici con la compiutaallegazione circa l’esposizione e la documentazione ad essi pertinente,la cui valutazione sarebbe stata omessa, quanto piuttostoargomentazioni difensive di parte ricorrente in particolare circa lavicenda complessiva a fondamento dell’intimazione di pagamentoimpugnata che, peraltro, si riferisce a tre cartelle di pagamento comein atti indicato.4.

Il ricorso è, pertanto, infondato.5.

Nulla va disposto per le spese in considerazione del mancatoespletamento di difese da parte delle intimate.6.

In considerazione della conformità della decisione alla propostadi definizione, e della mancata attività difensiva delle parti intimate, ilricorrente va condannato al pagamento della somma di euro 500,00 aisensi dell’art 96 comma 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende,in virtù del richiamo operato dall’art. 380-bis c.p.c.La Corte,Numero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olito;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore protempore;– intimate–avversola sentenza n. 114/12/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia diTributaria di secondo grado del Lazio e depositata in data 12/01/2023;Numero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. Il contribuente ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate Riscossione che, nonostante regolare notificain data 11/7/2023, non hanno resistito con controricorso, avverso lasentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto con condanna allespese di lite.Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma l’intimazione di pagamento09720189022100154000 per Irpef 2006, con la quale venivasollecitato il pagamento delle cartelle n. 09720150164858249,n.097201600650332537, n. 09720160137016153, deducendo che asostegno della intimazione non sussisteva alcun titolo esecutivo inconsiderazione delle plurime sentenze favorevoli di annullamentodell’avviso di accertamento n. TK7013007366 relativo ad Irepf ed altroanno 2006. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituitaeccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto le cartelle dipagamento richiamate nell’intimazione erano state correttamentenotificate e, quindi, il termine per la impugnazione era decorso;evidenziava poi la pendenza del giudizio avverso il verbale diaccertamento dinanzi alla Corte di cassazione; infine, deduceva lamancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’enteimpositore e, conseguentemente, la propria carenza di legittimazionepassiva.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, in parte, dichiaravainammissibile il ricorso per tardività e, in parte, lo respingeva inNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026relazione ai pretesi vizi dell’atto impugnato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese di lite.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nella sentenzaimpugnata, così ricostruita la prima fase del giudizio, dichiaravainammissibile l’appello del contribuente, condannandolo al pagamentodelle spese di lite.3. Il contribuente deposita ricorso per cassazione articolando duemotivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossionesono rimaste intimate nonostante la ricezione della notifica via p.e.c.l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].4. In data 16/4/2025 il consigliere delegato redigeva proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritenendoloinammissibile. In data 10/6/2025 il ricorrente formulava istanza didecisione opponendosi alla proposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 e num. 5 c.p.c., l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra leparti in ordine ad atti posti a base dell’accertamento opposto, e laviolazione dei diritti di difesa.Il contribuente evidenzia che la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado non ha rispettato le sentenze di Commissioni tributarieprovinciali e regionali favorevoli passate in giudicato, né le ordinanzedella Corte di cassazione n. 14849/18 (pur richiamata) e n.20316/2020; rileva poi che erroneamente è stato indicato comependente il giudizio di rinvio instaurato dopo l’annullamento della Cortedi cassazione con ordinanza n. 14849/2018, in quanto definito consentenza n. 57/2011 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva accolto il ricorsoannullando il prodromico avviso di accertamento n. TK7013007366. LaNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026sentenza n. 57/11 è passata in giudicato per cui non vi era titoloesecutivo contro il contribuente ed erano nulli anche i conseguenti attie cioè la cartella dell’Agenzia Entrate e Riscossione n.09720150164858249 del 204/2016 e la conseguente intimazioneoggetto di impugnazione.2. Con il secondo motivo si ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5 c.p.c., l’omessa,carente e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, l’errore su un fatto decisivo e che è stato oggetto didiscussione tra le parti, su un’ingiusta pretesa tributaria basata su datierronei ed inesistenti ed atti annullati o rinunciati dagli enti impositori.Il ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado nella sentenza impugnata si è limitata soltanto ad un esameformale ed erroneo deli atti esattoriali senza comprendere che essierano nulli perché privi di titolo esecutivo, non considerando lemolteplici sentenze favorevoli alla parte e neppure lo sgravio dirilevante importo per Irpef 2006 e la definizione agevolata per le atredue voci di modesto importo. Gli atti e la sentenza della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado che li ha confermati violano ilcriterio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., che avrebbeimposto all’Ufficio di fornire la prova richiesta e, cioè, la prova deglielementi concreti posti a base della pretesa, prova non fornita. Lasentenza impugnata viola, dunque, il c.d. minimo costituzionale.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente, perconnessione logico-giuridica in conseguenza delle censure proposte, esono infondati.3.1. Secondo l’orientamento consolidato della Corte (Cass. sez. 1,23/10/2018 n. 26874; Cass. sez. L., 06/02/2024, n. 3397) in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1,num.3 e num.5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; oquale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione suun punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza dellamotivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sedeprocessuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato apronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede laprecisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenzaimpugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.Deve però anche evidenziarsi che l’inammissibilità non è ravvisabileladdove la formulazione della censura permette comunque di isolare ledoglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamentecome se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente(Cass. sez. 5, 28/4/2025, n. 11152).3.2. Nel caso di specie l’inammissibilità non consegue di per sé soloalla formulazione cumulativa dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., quantopiuttosto dalla inconferenza della critica rispetto alla sentenzaimpugnata circa l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessamotivazione al riguardo ed alla formulazione delle doglianze in assenzadel necessario requisito di specificità che deve connotare laproposizione del motivo, considerata la natura del giudizio di legittimitàa critica vincolata delimitato appunto dai motivi.3.3.E’ noto, infatti, che secondo l’orientamento consolidato dellaCorte (Cass. sez.2, 20/06/2024, n. 17005; Cass. sez. 26/2/2025, n.2961) il vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinatoun esito diverso della controversia) pone l’onere per il ricorrente diprecisare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua "decisività” (Cass., sezioni unite, 07/04/2014, n. 8053).La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nella sentenzaimpugnata, dopo aver richiamato il contenuto della sentenza di primogrado oggetto di censura e le posizioni processuali ivi assunte dalleparti, ha evidenziato che il contribuente aveva impugnato dettasentenza deducendo il conflitto della pronuncia con altre sentenzeanaloghe di [OSCURATO:PERSONA] e di CommissioniTributarie Regionali e della Corte di cassazione, l’erronea emissionedell’intimazione da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione,l’insussistenza della pretesa e l’omesso esame dell’impugnazione inordine ai vizi propri dell’intimazione. Inoltre, ha evidenziato chel’Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituita contestandol’avverso dedotto e concludendo per l’inammissibilità dell’appelloproposto in violazione del be bis in idem in quanto per la cartella dipagamento n. 09720150164858249 sottesa all’atto di intimazione ilprecedente ricorso si era concluso con sentenza n. 23252/2017 infavore dell’appellata. Ed ancora ha riportato che l’Agenzia delle Entrate– [OSCURATO:PERSONA] III di Roma si era costituita nel giudizio edaveva evidenziato in relazione al prodromico avviso che, dopo lacassazione della sentenza n. 6469/17/16 della Commissione TributariaRegionale da parte della Corte con ordinanza n. 14849/2018, ilcontribuente aveva riassunto la causa ma il giudice del rinvio non avevaNumero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026ancora fissato l’udienza e che, in ogni caso, l’Ufficio aveva provvedutoa sgravare parzialmente la cartella 09720150164858249 in esecuzionedell’art. 68, primo comma, lettera c bis del d.lgs. 546/92. Ed infine,aveva evidenziato che si era costituita anche l’Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale I di Roma che aveva rilevato come l’unica cartelladi sua competenza fosse quella n.097201600650332537, concernentegli importi dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n.208/3/022279 per l’anno di imposta 2010, oggetto di ricorso respintocon sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.9783/24/2016, passata in giudicato perché non impugnata.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha quindi rilevatoche i giudici di primo grado avevano esaminato le doglianze delricorrente relativamente ai vizi propri dell’atto impugnato, a differenzadi quanto dedotto dal ricorrente, ritenendo correttamente motivatal’intimazione di pagamento; ha escluso la sussistenza del vizio dimancata indicazione del responsabile del procedimento; ha verificatola corretta notificazione delle cartelle sottese che, quindi, avrebberodovuto essere impugnate entro sessanta giorni dalla loro rispettivanotifica; ha evidenziato il parziale sgravio della cartella di pagamento09720150164858249; ha rilevato, con riferimento alla cartella n.097201600650332537 concernente gli importi dell’avviso diliquidazione dell’imposta di registro, che l’impugnazione delcontribuente era stata rigettata con sentenza n. 983/24/2016depositata il 22/4/2016 passata in giudicato. Da tanto conseguival’inammissibilità dell’appello e la condanna dell’appellante alpagamento delle spese di lite.3.4. Dalla sentenza impugnata, dunque, emerge sia il riferimentodel ricorrente ad altre pronunce favorevoli, sia il richiamo all’ordinanzadella Corte di cassazione n.14849/2018 ed alla conseguenteinstaurazione del giudizio di rinvio, concluso poi con sentenza n.Numero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/202657/2001, di cui il ricorrente assume che l’esame sia stato pretermesso,senza però dedurre di averla depositata in quel giudizio corredata dadella propria prospettazione difensiva e delle proprie conclusioni. Allostesso modo, nella sentenza impugnata vi è il riferimento allo sgraviocompiuto in corso di causa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione aisensi dell’art. 68 del d.lgs. 546/1992 e la Commissione, infatti, ne hatenuto conto nel valutare la pronuncia di inammissibilità resa.Il ricorrente, quindi, non ha assolto compiutamente all’onere diindicare i profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base delladecisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello,com'era invece necessario per dar ingresso alle censure proposte (cfr.Cass. Sez. 5, 7/11/2025, n. 29576).Non vengono in rilievo precisi fatti storici con la compiutaallegazione circa l’esposizione e la documentazione ad essi pertinente,la cui valutazione sarebbe stata omessa, quanto piuttostoargomentazioni difensive di parte ricorrente in particolare circa lavicenda complessiva a fondamento dell’intimazione di pagamentoimpugnata che, peraltro, si riferisce a tre cartelle di pagamento comein atti indicato.4. Il ricorso è, pertanto, infondato.5. Nulla va disposto per le spese in considerazione del mancatoespletamento di difese da parte delle intimate.6. In considerazione della conformità della decisione alla propostadi definizione, e della mancata attività difensiva delle parti intimate, ilricorrente va condannato al pagamento della somma di euro 500,00 aisensi dell’art 96 comma 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende,in virtù del richiamo operato dall’art. 380-bis c.p.c.La Corte,Numero registro generale 16208/2023Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 8540/2026Data pubblicazione 06/04/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08540/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris