Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26211/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38456/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Lorenzo; -ricorrente- nei confronti di Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- Per la cassazione della sentenza n. 13750/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10 luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

A2(k 1 [OSCURATO:PERSONA] est.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38456/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnò, con opposizione ex art.617 c.p.c., l'ordinanza di conversione del pignoramento emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa, dinanzi al Tribunale di Roma, dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma in cui era, insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato.

L'opponente contestò il quantum oggetto dell'ordinanza di conversione del pignoramento, lamentando che il giudice dell'esecuzbne avesse ricompreso nella somma complessiva (Euro 168.674,92) anche gli importi spettanti al creditore intervenuto, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (pari ad Euro 75.176,15), sebbene rispetto a questo specifico debito egli avesse ottenuto il beneficio della rateizzazione ed avesse provveduto al pagamento delle prima rata, allegando all'istanza di conversione la relativa documentazione.

Dedusse che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione e il pagamento della prima rata avrebbe precluso all'agente della riscossione, oltre che di avviare nuove azioni esecutive, anche di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Domandò, dunque, che fosse dichiarata la sopravvenuta impossibilità dell'esattore di proseguire nell'azione esecutiva e che fosse espunto dal provvedimento che aveva autorizzato la conversione l'importo di Euro 75.176,15.

Rigettata l'istanza cautelare ed introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Roma, nella contumacia della convenuta Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], rigettò l'opposizione sui rilievi: a) che, avverso l'ordinanza di conversione del pignoramento, l'opposizione agli atti esecutivi avrebbe potuto essere esperita solo per dedurre vizi in procedendo e non già per contestare la sussistenza o l'ammontare del [OSCURATO:PERSONA] est.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38456/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani credito; b) che, esclusa l'ammissibilità della domanda di modifica dell'ordinanza di conversione (non proposta in sede di merito), quella di accertamento negativo dell'inesistenza del diritto del creditore intervenuto di proseguire l'azione esecutiva era infondata, poiché l'invocato art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo dettato per la procedura esecutiva esattoriale, non avrebbe potuto essere applicato nelle ordinarie procedure esecutive immobiliari in cui fosse intervenuto l'agente della riscossione.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

Non svolge difese l'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso (con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) non può essere esaminato, dovendosi riscontrare una nullità del giudizio di unico grado che impone la rimessione delle parti al giudice di merito (art. 383, terzo comma, c.p.c.).

2. Invero, per giurisprudenza assolutamente consolidata, nelle opposizioni del debitore, sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell'opposizione all'esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi, litisconsorte necessario è anche il condebitore esecutato, siccome soggetto ineliminabile sia del processo esecutivo sia dell'incidente cognitivo costituito dall'opposizione avverso di quello; pertanto, ove il giudizio di opposizione sia definito senza che egli sia stato convenuto in giudizio e senza che sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 28/04/2011, n. 9452).[OSCURATO:PERSONA] est.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38456/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] termini più generali, nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive, sussiste litisconsorzio processuale necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11268) e la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all'azione spiegata dall'opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda (Cass. 28/06/2019, n. 17441).

3. Nel caso di specie, non è in discussione che, oltre all'opponente, era debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare anche la moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché che la procedura era stata intrapresa dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma (creditore procedente).

Dall'intestazione e dalla narrativa della sentenza impugnata emerge che tanto il condebitore esecutato quanto il creditore procedente non sono stati convenuti nel giudizio di opposizione, né il giudice adìto ha provveduto all'integrazione del contradditorio, che è risultato non integro per indebita pretermissione di due litisconsorti necessari.

4. La non integrità originaria del contraddittorio, per indebita pretermissione di litisconsorti necessari, è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 c.p.c. (Cass.28/04/2011, n. 9452, cit.; Cass.19/02/2019, n.4763; Cass.18/05/2021, n. 13533).

Ne consegue necessariamente il rilievo della nullità verificatasi nel giudizio di merito, cui segue la cassazione della sentenza con la quale quel giudizio è stato definito e la rimessione delle parti al giudice di [OSCURATO:PERSONA] est.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38456/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani primo grado (nella specie, al giudice di unico grado di merito) perché il giudizio medesimo sia rinnovato a contraddittorio pieno ed integro.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che la parte intimata non soccombente non ha svolto difese in questa sede.

Per questi motivi La Corte dichiara la nullità del giudizio di merito di unico grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38456/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Lorenzo; -ricorrente- nei confronti di Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- Per la cassazione della sentenza n. 13750/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10 luglio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. A2(k 1 [OSCURATO:PERSONA] est. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38456/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnò, con opposizione ex art.617 c.p.c., l'ordinanza di conversione del pignoramento emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa, dinanzi al Tribunale di Roma, dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma in cui era, insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato. L'opponente contestò il quantum oggetto dell'ordinanza di conversione del pignoramento, lamentando che il giudice dell'esecuzbne avesse ricompreso nella somma complessiva (Euro 168.674,92) anche gli importi spettanti al creditore intervenuto, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (pari ad Euro 75.176,15), sebbene rispetto a questo specifico debito egli avesse ottenuto il beneficio della rateizzazione ed avesse provveduto al pagamento delle prima rata, allegando all'istanza di conversione la relativa documentazione. Dedusse che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione e il pagamento della prima rata avrebbe precluso all'agente della riscossione, oltre che di avviare nuove azioni esecutive, anche di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Domandò, dunque, che fosse dichiarata la sopravvenuta impossibilità dell'esattore di proseguire nell'azione esecutiva e che fosse espunto dal provvedimento che aveva autorizzato la conversione l'importo di Euro 75.176,15. Rigettata l'istanza cautelare ed introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Roma, nella contumacia della convenuta Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], rigettò l'opposizione sui rilievi: a) che, avverso l'ordinanza di conversione del pignoramento, l'opposizione agli atti esecutivi avrebbe potuto essere esperita solo per dedurre vizi in procedendo e non già per contestare la sussistenza o l'ammontare del [OSCURATO:PERSONA] est. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38456/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani credito; b) che, esclusa l'ammissibilità della domanda di modifica dell'ordinanza di conversione (non proposta in sede di merito), quella di accertamento negativo dell'inesistenza del diritto del creditore intervenuto di proseguire l'azione esecutiva era infondata, poiché l'invocato art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo dettato per la procedura esecutiva esattoriale, non avrebbe potuto essere applicato nelle ordinarie procedure esecutive immobiliari in cui fosse intervenuto l'agente della riscossione. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Non svolge difese l'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso (con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) non può essere esaminato, dovendosi riscontrare una nullità del giudizio di unico grado che impone la rimessione delle parti al giudice di merito (art. 383, terzo comma, c.p.c.). 2. Invero, per giurisprudenza assolutamente consolidata, nelle opposizioni del debitore, sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell'opposizione all'esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi, litisconsorte necessario è anche il condebitore esecutato, siccome soggetto ineliminabile sia del processo esecutivo sia dell'incidente cognitivo costituito dall'opposizione avverso di quello; pertanto, ove il giudizio di opposizione sia definito senza che egli sia stato convenuto in giudizio e senza che sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 28/04/2011, n. 9452).[OSCURATO:PERSONA] est. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38456/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] termini più generali, nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive, sussiste litisconsorzio processuale necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11268) e la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all'azione spiegata dall'opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda (Cass. 28/06/2019, n. 17441). 3. Nel caso di specie, non è in discussione che, oltre all'opponente, era debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare anche la moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché che la procedura era stata intrapresa dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma (creditore procedente). Dall'intestazione e dalla narrativa della sentenza impugnata emerge che tanto il condebitore esecutato quanto il creditore procedente non sono stati convenuti nel giudizio di opposizione, né il giudice adìto ha provveduto all'integrazione del contradditorio, che è risultato non integro per indebita pretermissione di due litisconsorti necessari. 4. La non integrità originaria del contraddittorio, per indebita pretermissione di litisconsorti necessari, è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 c.p.c. (Cass.28/04/2011, n. 9452, cit.; Cass.19/02/2019, n.4763; Cass.18/05/2021, n. 13533). Ne consegue necessariamente il rilievo della nullità verificatasi nel giudizio di merito, cui segue la cassazione della sentenza con la quale quel giudizio è stato definito e la rimessione delle parti al giudice di [OSCURATO:PERSONA] est. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38456/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani primo grado (nella specie, al giudice di unico grado di merito) perché il giudizio medesimo sia rinnovato a contraddittorio pieno ed integro. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che la parte intimata non soccombente non ha svolto difese in questa sede. Per questi motivi La Corte dichiara la nullità del giudizio di merito di unico grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona
Sentenza Cassazione n. 26211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris