CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26938/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania,in parziale riforma della sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data16 aprile 2025 dal G.u.p. del Tribunale della medesima città, ha riconosciuto lacontinuazione con altra sentenza emessa dal G.u.p. del medesimo Tribunale indata 22 marzo 2023 (divenuta irrevocabile il 9 aprile 2023) procedendo quindialla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e confermando nel restol’affermazione della penale responsabilità del predetto imputato in relazione aireati di concorso in rapina aggravata e di concorso nella violazione della leggesugli stupefacenti commessi rispettivamente in data 6 giugno 2022 e 1 agosto2022.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico violazione dilegge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazionedegli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso sopra indicato che contesta la correttezzadella motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è genericoper indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1,lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare irilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI