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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16842/2026

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to a NAPOLI il 19/02/1969 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze generiche, è inammissibile, avendo la Corte di appello - con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, e quindi non censurabile in sede di legittimità - per un verso, ribadito l'insussistenza di situazioni valutabili ex art. 62-bis cod. pen., in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), considerando che l'asserita ammissione del fatto risulta smentita dalla "assenza di effettivi segni di resipiscenza" (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), e che il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., non costituisce un elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di una estrinsecazione della difesa tecnica riguardo alla strategia nell'acquisizione della prova in sede dibattimentale che non esplica alcun effetto in relazione alla posizione dell'imputato (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, 0., Rv. 281879 - 03); per altro verso, individuato nel contesto e nella modalità del fatto elementi ostativi a una riduzione di pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NAPOLI il 19/02/1969 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze generiche, è inammissibile, avendo la Corte di appello - con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, e quindi non censurabile in sede di legittimità - per un verso, ribadito l'insussistenza di situazioni valutabili ex art. 62-bis cod. pen., in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), considerando che l'asserita ammissione del fatto risulta smentita dalla "assenza di effettivi segni di resipiscenza" (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), e che il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., non costituisce un elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di una estrinsecazione della difesa tecnica riguardo alla strategia nell'acquisizione della prova in sede dibattimentale che non esplica alcun effetto in relazione alla posizione dell'imputato (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, 0., Rv. 281879 - 03); per altro verso, individuato nel contesto e nella modalità del fatto elementi ostativi a una riduzione di pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16842/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris