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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 1992

Cassazione n. 22629/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Sabrina PASSAFIUME che ha concluso per il rigetto; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Gerardo LANDI di riconoscimento del bis in idem tra i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 25 marzo 2022, irrevocabile in data 23 febbraio 2023, e quelli giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 1 febbraio 2018, irrevocabile in data 18 giugno 2018, con riguardo all'episodio detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti accertato in data 22 settembre 2017, accogliendo, invece, l'istanza di riconoscimento della continuazione fra i suddetti reati, rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo in diciotto anni e dieci mesi di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] LANDI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di bis in idem, trattandosi di episodi tutti commessi in data 22 settembre 2017, durante l'operatività dell'associazione dedita al narcotraffico giudicata con la prima sentenza, pure in presenza della medesima condotta materiale prevista dall'articolo 73 TU Stup. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorso, senza confrontarsi con il provvedimento impugnato, si ostina a ribadire l'identità delle condotte di cessione di stupefacenti, accertate nei due distinti processi, il giorno 22 settembre 2017.

In proposito, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che nel giorno indicato l'imputato era stato costantemente osservato mentre si trovava sulla piazza di spaccio avendo contatti con una decina di acquirenti cui cedeva la sostanza stupefacente.

Al termine dell'operazione di polizia, invece, LANDI veniva tratto in arresto mentre deteneva a fini di spaccio uno specifico quantitativo di sostanza stupefacente (sequestrata), quantitativo che non è ricompreso nella contestazione dei precedenti episodi di cessione al dettaglio ricostruiti in ragione r—r dei contatti osservati, ma senza una puntuale indicazione del tipo e quantità dello stupefacente ceduto.

2.1. Il giudice dell'esecuzione, quindi, in piena consonanza con quanto risulta dalle sentenze di cognizione, ha puntualmente evidenziato gli elementi di fatto che impongono di tenere distinti i due episodi in quanto caratterizzati da diverse condotte realizzate in un altro ambito temporale e con riguardo a distinti quantitativi di stupefacente, pur trattandosi di condotte tutte accertate lo stesso giorno 22 settembre 2017.

Ciò ha, piuttosto, condotto il giudice dell'esecuzione a unificare i reati ex art.671 cod. proc. pen. in adesione alla richiesta del condannato.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Sabrina PASSAFIUME che ha concluso per il rigetto; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Gerardo LANDI di riconoscimento del bis in idem tra i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 25 marzo 2022, irrevocabile in data 23 febbraio 2023, e quelli giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 1 febbraio 2018, irrevocabile in data 18 giugno 2018, con riguardo all'episodio detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti accertato in data 22 settembre 2017, accogliendo, invece, l'istanza di riconoscimento della continuazione fra i suddetti reati, rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo in diciotto anni e dieci mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] LANDI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di bis in idem, trattandosi di episodi tutti commessi in data 22 settembre 2017, durante l'operatività dell'associazione dedita al narcotraffico giudicata con la prima sentenza, pure in presenza della medesima condotta materiale prevista dall'articolo 73 TU Stup. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorso, senza confrontarsi con il provvedimento impugnato, si ostina a ribadire l'identità delle condotte di cessione di stupefacenti, accertate nei due distinti processi, il giorno 22 settembre 2017. In proposito, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che nel giorno indicato l'imputato era stato costantemente osservato mentre si trovava sulla piazza di spaccio avendo contatti con una decina di acquirenti cui cedeva la sostanza stupefacente. Al termine dell'operazione di polizia, invece, LANDI veniva tratto in arresto mentre deteneva a fini di spaccio uno specifico quantitativo di sostanza stupefacente (sequestrata), quantitativo che non è ricompreso nella contestazione dei precedenti episodi di cessione al dettaglio ricostruiti in ragione r—r dei contatti osservati, ma senza una puntuale indicazione del tipo e quantità dello stupefacente ceduto. 2.1. Il giudice dell'esecuzione, quindi, in piena consonanza con quanto risulta dalle sentenze di cognizione, ha puntualmente evidenziato gli elementi di fatto che impongono di tenere distinti i due episodi in quanto caratterizzati da diverse condotte realizzate in un altro ambito temporale e con riguardo a distinti quantitativi di stupefacente, pur trattandosi di condotte tutte accertate lo stesso giorno 22 settembre 2017. Ciò ha, piuttosto, condotto il giudice dell'esecuzione a unificare i reati ex art.671 cod. proc. pen. in adesione alla richiesta del condannato. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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