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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20434/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 23 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di indebito utilizzo di carta di credito con recidiva reiterata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata, omette di confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato limitandosi a mere deduzioni di principio e, comunque, è manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla pena, peraltro individuata su una pena base pari al minimo edittale, anche in relazione all'aumento per la recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità della condotta, dei numerosi precedenti penali (21, per reati contro la persona e il patrimonio), commessi dal 2004 al 2008 con cadenza pressocché costante, segno di una reiterata capacità a delinquere del ricorrente, così giustificandosi anche l'applicazione della recidiva; considerato che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, d'altra parte, non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente, anche nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 23 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di indebito utilizzo di carta di credito con recidiva reiterata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata, omette di confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato limitandosi a mere deduzioni di principio e, comunque, è manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla pena, peraltro individuata su una pena base pari al minimo edittale, anche in relazione all'aumento per la recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità della condotta, dei numerosi precedenti penali (21, per reati contro la persona e il patrimonio), commessi dal 2004 al 2008 con cadenza pressocché costante, segno di una reiterata capacità a delinquere del ricorrente, così giustificandosi anche l'applicazione della recidiva; considerato che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, d'altra parte, non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente, anche nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]