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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21213/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 18 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 14 novembre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. per mancanza di motivazione, nei termini della motivazione apparente, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di gravame con cui si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo dell'apparenza è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come l'apparato motivazionale sia esistente e connotato da lineare e coerente logicità.

In particolare, ai fini del disconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente operato una valutazione complessiva del fatto, valorizzando le modalità della condotta violenta e minacciosa posta in essere dall'imputato per un arco temporale non minimo e l'offesa arrecata all'addetta alla vigilanza.

In tal senso, si rende necessario precisare che il riferimento alla condotta delittuosa ed all'offesa complessiva arrecata, nell'ambito della necessaria valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa, integrano elementi sufficienti ad escludere la tenuità del danno.

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., questa Corte ha, infatti, affermato che non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950; Sez. 2, n. 21014 del 13/5/2010, Rv. 247122).

Inoltre, la doglianza risulta riproduttiva della censura già proposta in sede di appello ed adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche coerenti e scevre da vizi logici, con cui il ricorrente non si confronta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 18 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 14 novembre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. per mancanza di motivazione, nei termini della motivazione apparente, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di gravame con cui si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo dell'apparenza è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come l'apparato motivazionale sia esistente e connotato da lineare e coerente logicità. In particolare, ai fini del disconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente operato una valutazione complessiva del fatto, valorizzando le modalità della condotta violenta e minacciosa posta in essere dall'imputato per un arco temporale non minimo e l'offesa arrecata all'addetta alla vigilanza. In tal senso, si rende necessario precisare che il riferimento alla condotta delittuosa ed all'offesa complessiva arrecata, nell'ambito della necessaria valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa, integrano elementi sufficienti ad escludere la tenuità del danno. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., questa Corte ha, infatti, affermato che non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950; Sez. 2, n. 21014 del 13/5/2010, Rv. 247122). Inoltre, la doglianza risulta riproduttiva della censura già proposta in sede di appello ed adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche coerenti e scevre da vizi logici, con cui il ricorrente non si confronta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]