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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10155/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano — in parziale riforma della condanna, pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. così diversamente qualificando il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 481 cod. pen. — ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto oggetto di addebito, ricondotto, però, alla originaria imputazione ex art. 481 cod. pen., ha riconosciuto la circostanza aggravante del fatto commesso a scopo di lucro (art. 481, comma secondo, cod. pen.), ha quindi proceduto alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il Tribunale aveva escluso l'applicabilità dell'istituto soltanto perché la pena edittale massima prevista per il reato come qualificato (art. 479 cod. pen.) all'epoca non ne consentiva l'operatività.

Ostacolo, quest'ultimo, venuto meno a livello normativo per effetto della riscrittura dell'art. 131-bis cod. pen. per effetto del d.

Igs. n. 150 del 2022 e comunque abbattuto, nel presente giudizio, in ragione della ulteriore riqualificazione del fatto, in appello, ex art. 481 cod. pen.

Ciononostante il Tribunale aveva fornito delle precise indicazioni sulla "modesta gravità del fatto", la "lieve intensità del dolo", il carattere isolato e non abituale della condotta; valutazione che la Corte di appello "ribalta" ponendo l'accento sulla finalità di ottenere un cospicuo finanziamento, così da offrire una motivazione contrastante con quella del Tribunale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 417 (rectius 517) e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale applicato la circostanza aggravante del fatto commesso a scopo di lucro (art. 481, comma secondo, cod. pen.) mai contestata.

2.3. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione sulla sussistenza della ridetta aggravante.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto ponendo l'accento sulla gravità dell'offesa, desunta dalla circostanza che la "precostituita falsificazione dei dati" mirasse ad ottenere fraudolentemente un cospicuo finanziamento in violazione dei termini del bando pubblico (pag. 5).Si tratta di risposta congrua, priva di cadute logiche, non rivalutabile in questa sede.

Essa non si pone in contrasto con quanto indicato dal Tribunale nell'esaminare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dato che i due apprezzamenti si muovono su piani diversi: la Corte di appello valuta il fatto all'interno di quelli previsti dall'art. 481 cod. pen. ed esclude che lo stesso, in questa cornice, si collochi in prossimità della soglia di minima rilevanza penale; il Tribunale, invece, ha considerato la gravità del fatto all'interno del più grave reato di cui all'art. 479 cod. pen. e ha evidenziato gli elementi che, in quel contesto, consentivano di pervenire a un trattamento sanzionatorio adeguato al caso concreto.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1. L'editto accusatorio eleva a carico dell'imputato la contestazione del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 481 cod. pen.

«perché, quale ingegnere incaricato professionalmente della progettazione e direzione dei lavori, rappresentava falsamente nella contabilità finale, nel certificato di ultimazione dei lavori e nel certificato di regolare esecuzione che i lavori sono stati ultimati il giorno 25 ottobre 2019, quando in realtà i predetti lavori erano ancora in corso di esecuzione».

La trascrizione del capo di imputazione rende evidente come non fosse contestata, né in fatto né tantomeno in diritto, la circostanza aggravante di cui all'art. 481, comma secondo, cod. pen. («fatto commesso a scopo di lucro»).

Ciononostante, la sentenza di condanna ha riconosciuto detta circostanza aggravante — mai contestata, neppure in fatto — così incorrendo, sul punto, nella violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Ne consegue che la relativa statuizione è affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (cfr. in motivazione paragrafo 5, pag. 11, Sez.

U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo; Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 - 01; Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 - 01).

4. Il terzo motivo è assorbito.

5. Deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 481 cod. pen., aggravante che va esclusa.

L'art. 481, comma primo, cod. pen. prevede la pena alternativa (della multa o della reclusione), sicché, in difetto di elementi che possano consentire a questo 3 ( collegio di provvedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., occorre rinviare il processo al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 481 cod. pen., che esclude e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano — in parziale riforma della condanna, pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. così diversamente qualificando il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 481 cod. pen. — ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto oggetto di addebito, ricondotto, però, alla originaria imputazione ex art. 481 cod. pen., ha riconosciuto la circostanza aggravante del fatto commesso a scopo di lucro (art. 481, comma secondo, cod. pen.), ha quindi proceduto alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale aveva escluso l'applicabilità dell'istituto soltanto perché la pena edittale massima prevista per il reato come qualificato (art. 479 cod. pen.) all'epoca non ne consentiva l'operatività. Ostacolo, quest'ultimo, venuto meno a livello normativo per effetto della riscrittura dell'art. 131-bis cod. pen. per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022 e comunque abbattuto, nel presente giudizio, in ragione della ulteriore riqualificazione del fatto, in appello, ex art. 481 cod. pen. Ciononostante il Tribunale aveva fornito delle precise indicazioni sulla "modesta gravità del fatto", la "lieve intensità del dolo", il carattere isolato e non abituale della condotta; valutazione che la Corte di appello "ribalta" ponendo l'accento sulla finalità di ottenere un cospicuo finanziamento, così da offrire una motivazione contrastante con quella del Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 417 (rectius 517) e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale applicato la circostanza aggravante del fatto commesso a scopo di lucro (art. 481, comma secondo, cod. pen.) mai contestata. 2.3. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione sulla sussistenza della ridetta aggravante. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto ponendo l'accento sulla gravità dell'offesa, desunta dalla circostanza che la "precostituita falsificazione dei dati" mirasse ad ottenere fraudolentemente un cospicuo finanziamento in violazione dei termini del bando pubblico (pag. 5).Si tratta di risposta congrua, priva di cadute logiche, non rivalutabile in questa sede. Essa non si pone in contrasto con quanto indicato dal Tribunale nell'esaminare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dato che i due apprezzamenti si muovono su piani diversi: la Corte di appello valuta il fatto all'interno di quelli previsti dall'art. 481 cod. pen. ed esclude che lo stesso, in questa cornice, si collochi in prossimità della soglia di minima rilevanza penale; il Tribunale, invece, ha considerato la gravità del fatto all'interno del più grave reato di cui all'art. 479 cod. pen. e ha evidenziato gli elementi che, in quel contesto, consentivano di pervenire a un trattamento sanzionatorio adeguato al caso concreto. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. L'editto accusatorio eleva a carico dell'imputato la contestazione del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 481 cod. pen. «perché, quale ingegnere incaricato professionalmente della progettazione e direzione dei lavori, rappresentava falsamente nella contabilità finale, nel certificato di ultimazione dei lavori e nel certificato di regolare esecuzione che i lavori sono stati ultimati il giorno 25 ottobre 2019, quando in realtà i predetti lavori erano ancora in corso di esecuzione». La trascrizione del capo di imputazione rende evidente come non fosse contestata, né in fatto né tantomeno in diritto, la circostanza aggravante di cui all'art. 481, comma secondo, cod. pen. («fatto commesso a scopo di lucro»). Ciononostante, la sentenza di condanna ha riconosciuto detta circostanza aggravante — mai contestata, neppure in fatto — così incorrendo, sul punto, nella violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che la relativa statuizione è affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (cfr. in motivazione paragrafo 5, pag. 11, Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo; Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 - 01; Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 - 01). 4. Il terzo motivo è assorbito. 5. Deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 481 cod. pen., aggravante che va esclusa. L'art. 481, comma primo, cod. pen. prevede la pena alternativa (della multa o della reclusione), sicché, in difetto di elementi che possano consentire a questo 3 ( collegio di provvedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., occorre rinviare il processo al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 481 cod. pen., che esclude e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazion
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