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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22228/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della contestata recidiva in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. è manifestamente infondato, dal momenl:o che risulta coerente e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità, la motivazione con la quale i giudici di merito hanno riconosciuto la contestata recidiva, considerando che le gravi modalità del fatto oggetto di giudizio lo rendessero espressione di una perdurante irclinazione al delitto del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della contestata recidiva in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. è manifestamente infondato, dal momenl:o che risulta coerente e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità, la motivazione con la quale i giudici di merito hanno riconosciuto la contestata recidiva, considerando che le gravi modalità del fatto oggetto di giudizio lo rendessero espressione di una perdurante irclinazione al delitto del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05
Sentenza Cassazione n. 22228/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris