CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41896/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18971/21 Deidda [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di resistenza ed evasione, unificati in continuazione, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e applicata la diminuente di rito; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione quanto alla omessa assoluzione per il reato di resistenza, alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il delitto di evasione e, infine, alla mancata esclusione della recidiva; che, quanto al primo motivo, l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente per il reato di resistenza è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. si palesa a- specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo, ove si è rappresentata la peculiare gravità e offensività del comportamento complessivamente tenuto dall'imputato, che ha violato la misura degli arresti domiciliari opponendo anche resistenza: valutazioni di tipo fattuale, queste, motivatamente ostative all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto tali insindacabili in sede di legittimità; che tali ultime considerazioni valgono anche con riferimento alla recidiva, la cui l'applicazione in concreto è stata puntualmente giustificata dalla Corte d'appello; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt