CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07653/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che: a) all'esito delle perquisizioni personali e domiciliari nei confronti dell'imputato, sono state rinvenute sostanza stupefacente del tipo cocaina utile a ricavare oltre 806 dosi medie singole nonché la somma di 6.070 euro, suddivisa in banconote di tagli diversi, nonché, ancora, strumenti per il confezionamento della droga, quali carta argentata e una macchina termosaldante per il sottovuoto; b) il denaro e gran parte della droga erano occultati in una cassaforte mobile nascosta sotto il letto; c) l'imputato ha riferito in modo del tutto generico la disponibilità della cassaforte ad egiziani di cui non sapeva riferire le generalità o altri elementi identificativi; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto correttamente applicata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, risultando che l'imputato è già stato condannato più volte per fatti analoghi e, come da lui stesso ammesso, trae i suoi mezzi di sostentamento dallo svolgimento dell'attività illecita, anche perché privo di lecita attività lavorativa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il