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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10159/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.02685/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta t o e dife s o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura congiunta materialmente al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Via D. Chiossone n.6, Genova; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Chiocca ([OSCURATO:EMAIL]); elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] est. ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale - per la cassazione dellasentenza n. 1082/2020 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata il giorno13 novembre 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2001 , [OSCURATO:PERSONA] – premesso che era conduttore di un locale destinato a negozio di foto-ottica compreso nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 6 a Genova; che nel novembre 1996 il locale, a causa di infiltrazioni di acque meteoriche, scaricate sul terrazzino sovrastante da pluviali condominiali non ben raccordati tra loro, era divenuto parzialmente inutilizzabile; che, pur risarcendo, nel tempo, i danni cagionati, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva tuttavia eliminato la loro causa, sicché egli, nel settembre 1999, aveva dovuto reperire, per lo svolgimento della sua attività commerciale, un altro locale, stipulando un contratto di locazione più oneroso del precedente;infine, che , nello stesso anno,aveva ricevuto la proposta di acquisto del ramo di azienda relativo alla fotografia, verso un corrispettivo di 50 milioni di lire , proposta che egli aveva accettato ma che poi era stata ritirata dal proponente a causa dell’ammaloramento del locale dovuto alle infiltrazioni – convenne il [OSCURATO:PERSONA] danneggiante dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendone la condanna al risarcimento: a)del danno derivante dal mancato parziale godimento del locale (quantificato nel 50% dei canoni versati tra il novembre 1996 e l’agosto 1999: Euro 8.017,99); b) del danno da lucro cessante derivante dal mancato ricavo della cessione dell’attività di fotografia ([OSCURATO:PERSONA] est. 25.882,84); c) e del danno derivante dalla differenza tra il minor canone che avrebbe pagato per il locale danneggiato e quello effettivamente versato per il nuovo locale dal momento della stipula del nuovo contratto di locazione (settembre 1999) sino alla scadenza contrattualmente prevista per il vecchio (dicembre 2006), quantificato in Euro 10.074,70. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio , chiese e ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa la società [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del terrazzino sovrastante il locale condotto da [OSCURATO:PERSONA], da cui erano provenute le infiltrazioni.

Costituitasi in giudizio, questa società chiamò in causa l ’impresa Fava, cui aveva commissionato lo svolgimento di taluni lavori di impermeabilizzazione del terrazzino nel 1992, e quest’ultima, costituitasi a sua volta, chiamò in causa laRoyal and [OSCURATO:PERSONA], sua compagnia assicuratrice.

IlTribunale, espletata CTU, dapprima, con sentenza non definitiva n. 4036/2007 (confermata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza n. 1124/2014, passata in giudicato), respinse la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaMecsa s.r.l., estromettendo gli altri soggetti chiamati dal giudizio; successivamente, con sentenza definitiva n.1460/2016, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2.La Corte d’appello di Genova, con sentenza 13 novembre 2020, n. 1082, ha rigettato l’impugnazione dell’originario attore, sulla base dei seguenti rilievi: I-al di là dei limiti del giudicato di cui alla sentenza n. 1124/2014, non era condivisibile la statuizione del Tribunale, il quale –rilevato che il terrazzinoera di proprietà esclusiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e che su di esso [OSCURATO:PERSONA] est. erano stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione commessi dalla proprietariaall’impresa Fava – aveva escluso in radice la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sul duplice presupposto che il pluviale si era staccato dal suo terminale solo dopo l’esecuzione dei predetti lavori, e che, comunque, se il terrazz in o fosse stato adeguatamente impermeabilizzato, le infiltrazioni non si sarebbero verificate; in contrario, doveva invece osservarsi che la resp onsabilità del Condominioper eventuali danni da infiltrazioni era dimostrata proprio dalla circostanza che esse provenivano anche dal pluviale condominiale, il quale, per effetto deldistacco dal terminale, scaricava sul terrazzino: da un lato, infatti, la circostanza che il distacco del pluviale condominiale fosse stato presumibilmente posto in essere in occasione dei lavori di impermeabilizzazione non aveva sollevato il [OSCURATO:PERSONA], quale custode, dall’obbligo di procedere alle necessarie riparazioni, avendo avuto a disposizione , tra l’altro, tutto il tempo necessario per intervenire, atteso che i lavori era stati eseguiti nel 1992; dall’altro lato, il difetto di imperme a bi liz zazione non interrompeva il rapporto di causalità tra il danno e la cosa (il pluviale) in custodia del condominio, non costituendo tale difetto circostanza imprevedibile o eccezionale idonea a integrare il caso fortuito liberatorio ex art. 2051 cod. civ.; II- l’accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per le infiltrazioni non era però sufficiente in funzione dell’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova delle conseguenze dannose che egli aveva asseritamente subìto; al riguardo, valevano le seguenti osservazioni: a)in via generale, e con particolare riferimento al mancato parziale godimento dell’immobile , a fronte del preciso rilievo contenuto nella CTU, secondo cui la zona interessata dalle [OSCURATO:PERSONA] est. infiltrazioni era «una piccola frazione dell’intero negozio» – e a fronte del dato incontroverso che vi erano stati ripetuti interventi riparatori del C ondominio – , l’attore aveva formulato allegazioni del tutto generiche, facendo riferimento ad un lungo periodo temporale senza chiarire con quale frequenza si manifestassero le infiltrazioni, ed aveva dedotto capitoli di prova testimoniale altrettanto generici , i quali , quand’anche fossero stati ammessi , non avrebbero comunque consentito di indicare l ’incidenza quantitativa e qualitativa delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile (in relazione alla loro frequenza, alle parti dei locali effettivamente colpite e risultate inutilizzabili, alla durata di tale inutilizzabilità) e le modalità con cui avrebbero potuto nuocere in concreto all’esercizio dell’attività commerciale; b) con riguardo al dedotto maggior costo del nuovo contratto di locazione, in difetto della prova dell’incidenza delle infiltrazioni sull’effettivo godimento dell’immobile, mancava anche quella che la stipula del nuovo contratto fosse stata resa necessaria dall’evento dannoso e non fosse invece stata una libera scelta del conduttore, non potendosi, del resto, identificare la conseguenza dannosa con il pagamento di un canone maggiore, il quale avrebbe potutoinvece essere stato giustificato dalla maggiore metratura o dalla migliore esposizione del nuovo locale; c) infine, in ordine al dedotto ricevimento della proposta di acquisto del ramo di azienda da cui il terzo proponente sarebbe receduto in ragione delle condizioni dell’immobile, oltre all’incompletezza del documento prodotto in giudizio, doveva rilevarsi che, se effettivamentefosse stata negoziata una cessionedi ramo d’ azienda , il danno derivante dalla sua mancata conclusione non avrebbe potuto essere certo identificato nel corrispettivo perduto, a fronte del mantenimentodell’azienda; peraltro, [OSCURATO:PERSONA] est. i termini dell’accordo non erano chiari, poiché dalla copia prodotta sembrava piuttosto potersi desumere la previsione di un’indennità di buonuscita a fronte di un integrale subingresso del proponente nella locazione;proposta che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di essere in condizioni di poter accettare, provando di avere l’immediata disponibilità di un altro locale. 3.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di quattromotivi.

Ha risposto con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.6, Genova, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato , fondato su due motivi.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ..

Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le partihanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia « Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa (art. 360 comma primo comma n. 5 cpc).

Omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso le quali si intendeva fornire la prova del danno derivante dal parziale mancato utilizzo dei locali».

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ammesso la dedotta prova per testimoni in funzione della dimostrazione dei danni derivanti d al mancato parziale utilizzo del locale; afferma che se le prove testimoniali fossero state ammesse, «esse avrebbero certamente modificato l’esito del giudizio»; illustra alcuni capitoli di prova articolati in sede di merito e sostiene che essi [OSCURATO:PERSONA] est. sarebbero stati «rilevanti» ai fini della dimostrazione dei danni;deduce che il fatto storico non esaminato consisterebbe nell’avere la Corte territoriale ritenuto che si trattasse di danni da allagamento in seguito ad un singolo evento, laddove invece, era stato allegato che «il danno era un ripetersi di infiltrazioni». 2.Con il secondo motivo si denuncia «Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa (art. 360 comma primo comma n. 5 cpc).

Omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso le quali si intendeva fornire la prova del danno derivante dalla fallita vendita del ramo d'azienda causa l'ammaloramento deilocali».

Il ricorrente deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi (la proposta di acquisto del ramo d’azienda e la successiva rinuncia del proponente a causa delle condizioni dell’immobile) e l’omessa valutazione del documento prodotto al riguardo; osserva che le circostanze di cui la Corte di m e rito ha reputato non fornita la prova avrebberopotuto essere dimostrate mediante l’escussione di testimoni su alcuni specifici capitoli di prova, debitamente articolati. 3.Con il terzo motivo si denuncia « O messa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli attidi causa (art. 360 comma primo comma n. 5 cpc).

Omessa ammissione delleprove testimoniali attraverso le quali si intendeva fornire la prova del danno consistente nel maggior costo per la locazione di immobile alternativo».

Il ricorrente deduce il carattere decisivo delle prove testimoniali di cui era stata indebitamente negata l’ammissione, anche in funzione della prova della terza voce di danno lamentata, ovverosia quella relativa al maggior costo connesso con il nuovo contratto di locazione; deduce che la Corte di merito non avrebbe esaminato « fatti storici [OSCURATO:PERSONA] est. provati da documenti, in primo luogo l’incidenza sull’uso dei locali delle infiltrazioni … nonché il contratto».

4. Con il quarto motivo si denuncia « Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 cpc) in particolare degli artt. 115, 116, 244, e 245 cpc , relativamente al la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi».

Il ricorrente contesta il giudizio di “genericità” dei capitoli di prova testimoniale espresso dalla Corte territoriale, dal momento che non sarebbe stato possibile indicare un fatto specifico, venendo in considerazione una situazione di danno permanente protrattasi nel tempo.

4. I motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione– sono manifestamente inammissibili. 4.1.In primo luogo, con specifico riguardo ai primi tre motivi, con cui si denuncia il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che, sebbene tale censura non fosse inibita, nella fattispecie, dalla disposizione di cui all’art. 348-ter, ult. comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis(stante la diversità di motivazione in fatto tra la sentenza di secondo grado e quella di primo grado, pur conformi nel dispositivo), tuttavia resta che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez.

Un., [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 8/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella fattispecie, i fatti storici di cui si sarebbe omesso l’esame (la ripetizione delle infiltrazioni, la loro incidenza sull’uso dei locali , la proposta di cessione del ramo d’azienda e la successiva rinuncia ) erano, in realtà, le circostanze di fatt o che il ricorrente (originario attore) aveva l’onere di provare; la Corte d’appello non ha omesso l’esame di queste circostanze ma, nel libero apprezzamento delle risultanze istruttorie e nella motivata e incensurabile attività di ricostruzione dei fatti, non le ha ritenute provate. 4.2.Pertanto, al di là della formale intestazione, i motivi in esame, lungi dal censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, censurano inammissibilmente il giudizio di non rilevanza delle formulate istanze istruttorie (s oprattutto di quelle aventi ad oggetto prove costituende, stante la ritenuta genericità dei capitoli di prova orale ) ; giudizio che, a differenza di quello eventuale di inammissibilità, rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice del merito e non è dunque sindacabile in sede di legittimità, se – come nella specie –debitamente motivato. 4.3.I rilievi che precedono valgono anche – e a maggior ragione – per il quarto motivo di ricorso, atteso che il giudizio di non ammissione delle istanze istruttorie fondato sull’irrilevanza delle stesse in funzione della dimostrazione concreta dei fatti posti a fondamento della domanda è un giudizio che prescinde dalla formale disciplina relativa [OSCURATO:PERSONA] est. all’ammissibilità del mezzo istruttorio dedotto e che dunque riposa su una valutazione di merito discrezionale,censurabile solo sotto il profilo della motivazione quando quest’ultima presenti lacune costituzionalmente rilevanti.

In proposito,questa Corte ha affermato che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto allaprova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanzain rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione(Cass. 6/11/2023, n. 30810). 4.4.Non può infine sottacersi che la decisione del giudice d’appello si basa non solo, in negativo, sulla mancata dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda e sulla ritenuta irrilevanza delle istanze istruttorie, ma anche, in positivo, sugli esiti della CTU, che avevano evidenziato che la zona interessata dalle infiltrazioni era «una piccola frazione dell’intero negozio», con ciò implicitamente escludendo la sussistenza di danni tali da incidere sull’utilizzo dello stesso, da determinare la necessità di reperire un altro locale e, addirittura,da far recedere l’eventuale proponente di acquisto di azienda da tale proposta.

In ordine aquesto profilo , nessuna censura è stata formulata dal ricorrente alla decisione di merito impugnata, ciò che determina una ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi di ricorso, per omesso confronto con la complessiva ratio decidendidella gravata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] est. 5.In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

6. I l ricorso incidentale condizionato proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.6, Genova,si articola, come si è detto, in due motivi: con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2051 cod. civ., 41 cod. pen., 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; con il secondo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1585, secondo comma, cod. civ., 81 e 112 cod. proc. civ..

Poiché l’accoglimento di tali motivi è stato invocato dal controricorrente subordinatamente a quello dei motivi del ricorso principale, per effetto della declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo resta assorbitoil ricorso incidentale. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto ( Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale a rimborsare a l controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltrealle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] est.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente princi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.02685/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta t o e dife s o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura congiunta materialmente al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Via D. Chiossone n.6, Genova; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Chiocca ([OSCURATO:EMAIL]); elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] est. ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale - per la cassazione dellasentenza n. 1082/2020 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata il giorno13 novembre 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2001 , [OSCURATO:PERSONA] – premesso che era conduttore di un locale destinato a negozio di foto-ottica compreso nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 6 a Genova; che nel novembre 1996 il locale, a causa di infiltrazioni di acque meteoriche, scaricate sul terrazzino sovrastante da pluviali condominiali non ben raccordati tra loro, era divenuto parzialmente inutilizzabile; che, pur risarcendo, nel tempo, i danni cagionati, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva tuttavia eliminato la loro causa, sicché egli, nel settembre 1999, aveva dovuto reperire, per lo svolgimento della sua attività commerciale, un altro locale, stipulando un contratto di locazione più oneroso del precedente;infine, che , nello stesso anno,aveva ricevuto la proposta di acquisto del ramo di azienda relativo alla fotografia, verso un corrispettivo di 50 milioni di lire , proposta che egli aveva accettato ma che poi era stata ritirata dal proponente a causa dell’ammaloramento del locale dovuto alle infiltrazioni – convenne il [OSCURATO:PERSONA] danneggiante dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendone la condanna al risarcimento: a)del danno derivante dal mancato parziale godimento del locale (quantificato nel 50% dei canoni versati tra il novembre 1996 e l’agosto 1999: Euro 8.017,99); b) del danno da lucro cessante derivante dal mancato ricavo della cessione dell’attività di fotografia ([OSCURATO:PERSONA] est. 25.882,84); c) e del danno derivante dalla differenza tra il minor canone che avrebbe pagato per il locale danneggiato e quello effettivamente versato per il nuovo locale dal momento della stipula del nuovo contratto di locazione (settembre 1999) sino alla scadenza contrattualmente prevista per il vecchio (dicembre 2006), quantificato in Euro 10.074,70. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio , chiese e ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa la società [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del terrazzino sovrastante il locale condotto da [OSCURATO:PERSONA], da cui erano provenute le infiltrazioni. Costituitasi in giudizio, questa società chiamò in causa l ’impresa Fava, cui aveva commissionato lo svolgimento di taluni lavori di impermeabilizzazione del terrazzino nel 1992, e quest’ultima, costituitasi a sua volta, chiamò in causa laRoyal and [OSCURATO:PERSONA], sua compagnia assicuratrice. IlTribunale, espletata CTU, dapprima, con sentenza non definitiva n. 4036/2007 (confermata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza n. 1124/2014, passata in giudicato), respinse la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaMecsa s.r.l., estromettendo gli altri soggetti chiamati dal giudizio; successivamente, con sentenza definitiva n.1460/2016, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2.La Corte d’appello di Genova, con sentenza 13 novembre 2020, n. 1082, ha rigettato l’impugnazione dell’originario attore, sulla base dei seguenti rilievi: I-al di là dei limiti del giudicato di cui alla sentenza n. 1124/2014, non era condivisibile la statuizione del Tribunale, il quale –rilevato che il terrazzinoera di proprietà esclusiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e che su di esso [OSCURATO:PERSONA] est. erano stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione commessi dalla proprietariaall’impresa Fava – aveva escluso in radice la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sul duplice presupposto che il pluviale si era staccato dal suo terminale solo dopo l’esecuzione dei predetti lavori, e che, comunque, se il terrazz in o fosse stato adeguatamente impermeabilizzato, le infiltrazioni non si sarebbero verificate; in contrario, doveva invece osservarsi che la resp onsabilità del Condominioper eventuali danni da infiltrazioni era dimostrata proprio dalla circostanza che esse provenivano anche dal pluviale condominiale, il quale, per effetto deldistacco dal terminale, scaricava sul terrazzino: da un lato, infatti, la circostanza che il distacco del pluviale condominiale fosse stato presumibilmente posto in essere in occasione dei lavori di impermeabilizzazione non aveva sollevato il [OSCURATO:PERSONA], quale custode, dall’obbligo di procedere alle necessarie riparazioni, avendo avuto a disposizione , tra l’altro, tutto il tempo necessario per intervenire, atteso che i lavori era stati eseguiti nel 1992; dall’altro lato, il difetto di imperme a bi liz zazione non interrompeva il rapporto di causalità tra il danno e la cosa (il pluviale) in custodia del condominio, non costituendo tale difetto circostanza imprevedibile o eccezionale idonea a integrare il caso fortuito liberatorio ex art. 2051 cod. civ.; II- l’accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per le infiltrazioni non era però sufficiente in funzione dell’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova delle conseguenze dannose che egli aveva asseritamente subìto; al riguardo, valevano le seguenti osservazioni: a)in via generale, e con particolare riferimento al mancato parziale godimento dell’immobile , a fronte del preciso rilievo contenuto nella CTU, secondo cui la zona interessata dalle [OSCURATO:PERSONA] est. infiltrazioni era «una piccola frazione dell’intero negozio» – e a fronte del dato incontroverso che vi erano stati ripetuti interventi riparatori del C ondominio – , l’attore aveva formulato allegazioni del tutto generiche, facendo riferimento ad un lungo periodo temporale senza chiarire con quale frequenza si manifestassero le infiltrazioni, ed aveva dedotto capitoli di prova testimoniale altrettanto generici , i quali , quand’anche fossero stati ammessi , non avrebbero comunque consentito di indicare l ’incidenza quantitativa e qualitativa delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile (in relazione alla loro frequenza, alle parti dei locali effettivamente colpite e risultate inutilizzabili, alla durata di tale inutilizzabilità) e le modalità con cui avrebbero potuto nuocere in concreto all’esercizio dell’attività commerciale; b) con riguardo al dedotto maggior costo del nuovo contratto di locazione, in difetto della prova dell’incidenza delle infiltrazioni sull’effettivo godimento dell’immobile, mancava anche quella che la stipula del nuovo contratto fosse stata resa necessaria dall’evento dannoso e non fosse invece stata una libera scelta del conduttore, non potendosi, del resto, identificare la conseguenza dannosa con il pagamento di un canone maggiore, il quale avrebbe potutoinvece essere stato giustificato dalla maggiore metratura o dalla migliore esposizione del nuovo locale; c) infine, in ordine al dedotto ricevimento della proposta di acquisto del ramo di azienda da cui il terzo proponente sarebbe receduto in ragione delle condizioni dell’immobile, oltre all’incompletezza del documento prodotto in giudizio, doveva rilevarsi che, se effettivamentefosse stata negoziata una cessionedi ramo d’ azienda , il danno derivante dalla sua mancata conclusione non avrebbe potuto essere certo identificato nel corrispettivo perduto, a fronte del mantenimentodell’azienda; peraltro, [OSCURATO:PERSONA] est. i termini dell’accordo non erano chiari, poiché dalla copia prodotta sembrava piuttosto potersi desumere la previsione di un’indennità di buonuscita a fronte di un integrale subingresso del proponente nella locazione;proposta che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di essere in condizioni di poter accettare, provando di avere l’immediata disponibilità di un altro locale. 3.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di quattromotivi. Ha risposto con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.6, Genova, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato , fondato su due motivi. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.. Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le partihanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia « Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa (art. 360 comma primo comma n. 5 cpc). Omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso le quali si intendeva fornire la prova del danno derivante dal parziale mancato utilizzo dei locali». Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ammesso la dedotta prova per testimoni in funzione della dimostrazione dei danni derivanti d al mancato parziale utilizzo del locale; afferma che se le prove testimoniali fossero state ammesse, «esse avrebbero certamente modificato l’esito del giudizio»; illustra alcuni capitoli di prova articolati in sede di merito e sostiene che essi [OSCURATO:PERSONA] est. sarebbero stati «rilevanti» ai fini della dimostrazione dei danni;deduce che il fatto storico non esaminato consisterebbe nell’avere la Corte territoriale ritenuto che si trattasse di danni da allagamento in seguito ad un singolo evento, laddove invece, era stato allegato che «il danno era un ripetersi di infiltrazioni». 2.Con il secondo motivo si denuncia «Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa (art. 360 comma primo comma n. 5 cpc). Omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso le quali si intendeva fornire la prova del danno derivante dalla fallita vendita del ramo d'azienda causa l'ammaloramento deilocali». Il ricorrente deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi (la proposta di acquisto del ramo d’azienda e la successiva rinuncia del proponente a causa delle condizioni dell’immobile) e l’omessa valutazione del documento prodotto al riguardo; osserva che le circostanze di cui la Corte di m e rito ha reputato non fornita la prova avrebberopotuto essere dimostrate mediante l’escussione di testimoni su alcuni specifici capitoli di prova, debitamente articolati. 3.Con il terzo motivo si denuncia « O messa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli attidi causa (art. 360 comma primo comma n. 5 cpc). Omessa ammissione delleprove testimoniali attraverso le quali si intendeva fornire la prova del danno consistente nel maggior costo per la locazione di immobile alternativo». Il ricorrente deduce il carattere decisivo delle prove testimoniali di cui era stata indebitamente negata l’ammissione, anche in funzione della prova della terza voce di danno lamentata, ovverosia quella relativa al maggior costo connesso con il nuovo contratto di locazione; deduce che la Corte di merito non avrebbe esaminato « fatti storici [OSCURATO:PERSONA] est. provati da documenti, in primo luogo l’incidenza sull’uso dei locali delle infiltrazioni … nonché il contratto». 4. Con il quarto motivo si denuncia « Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 cpc) in particolare degli artt. 115, 116, 244, e 245 cpc , relativamente al la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi». Il ricorrente contesta il giudizio di “genericità” dei capitoli di prova testimoniale espresso dalla Corte territoriale, dal momento che non sarebbe stato possibile indicare un fatto specifico, venendo in considerazione una situazione di danno permanente protrattasi nel tempo. 4. I motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione– sono manifestamente inammissibili. 4.1.In primo luogo, con specifico riguardo ai primi tre motivi, con cui si denuncia il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che, sebbene tale censura non fosse inibita, nella fattispecie, dalla disposizione di cui all’art. 348-ter, ult. comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis(stante la diversità di motivazione in fatto tra la sentenza di secondo grado e quella di primo grado, pur conformi nel dispositivo), tuttavia resta che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez. Un., [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 8/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie, i fatti storici di cui si sarebbe omesso l’esame (la ripetizione delle infiltrazioni, la loro incidenza sull’uso dei locali , la proposta di cessione del ramo d’azienda e la successiva rinuncia ) erano, in realtà, le circostanze di fatt o che il ricorrente (originario attore) aveva l’onere di provare; la Corte d’appello non ha omesso l’esame di queste circostanze ma, nel libero apprezzamento delle risultanze istruttorie e nella motivata e incensurabile attività di ricostruzione dei fatti, non le ha ritenute provate. 4.2.Pertanto, al di là della formale intestazione, i motivi in esame, lungi dal censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, censurano inammissibilmente il giudizio di non rilevanza delle formulate istanze istruttorie (s oprattutto di quelle aventi ad oggetto prove costituende, stante la ritenuta genericità dei capitoli di prova orale ) ; giudizio che, a differenza di quello eventuale di inammissibilità, rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice del merito e non è dunque sindacabile in sede di legittimità, se – come nella specie –debitamente motivato. 4.3.I rilievi che precedono valgono anche – e a maggior ragione – per il quarto motivo di ricorso, atteso che il giudizio di non ammissione delle istanze istruttorie fondato sull’irrilevanza delle stesse in funzione della dimostrazione concreta dei fatti posti a fondamento della domanda è un giudizio che prescinde dalla formale disciplina relativa [OSCURATO:PERSONA] est. all’ammissibilità del mezzo istruttorio dedotto e che dunque riposa su una valutazione di merito discrezionale,censurabile solo sotto il profilo della motivazione quando quest’ultima presenti lacune costituzionalmente rilevanti. In proposito,questa Corte ha affermato che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto allaprova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanzain rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione(Cass. 6/11/2023, n. 30810). 4.4.Non può infine sottacersi che la decisione del giudice d’appello si basa non solo, in negativo, sulla mancata dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda e sulla ritenuta irrilevanza delle istanze istruttorie, ma anche, in positivo, sugli esiti della CTU, che avevano evidenziato che la zona interessata dalle infiltrazioni era «una piccola frazione dell’intero negozio», con ciò implicitamente escludendo la sussistenza di danni tali da incidere sull’utilizzo dello stesso, da determinare la necessità di reperire un altro locale e, addirittura,da far recedere l’eventuale proponente di acquisto di azienda da tale proposta. In ordine aquesto profilo , nessuna censura è stata formulata dal ricorrente alla decisione di merito impugnata, ciò che determina una ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi di ricorso, per omesso confronto con la complessiva ratio decidendidella gravata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] est. 5.In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile. 6. I l ricorso incidentale condizionato proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.6, Genova,si articola, come si è detto, in due motivi: con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2051 cod. civ., 41 cod. pen., 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; con il secondo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1585, secondo comma, cod. civ., 81 e 112 cod. proc. civ.. Poiché l’accoglimento di tali motivi è stato invocato dal controricorrente subordinatamente a quello dei motivi del ricorso principale, per effetto della declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo resta assorbitoil ricorso incidentale. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto ( Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale a rimborsare a l controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltrealle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] est. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente princi
Sentenza Cassazione n. 10159/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris