CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 36034/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 aprile 1988; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 luglio 1992; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 ottobre 1990; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1° gennaio 1995; avverso la sentenza del 7 febbraio 2022, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le note conclusive depositate VS luglio 2022, dall'avv, [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato agli odierni ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ciascuno, nonché euro 980 di multa, per Thonni e [OSCURATO:PERSONA], ed euro 480 per Daniel e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto tentato pluriaggravato in abitazione in concorso. 2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione, per il tramite dei loro rispettivi difensori, tutti gli imputati, formulando, ciascuno, un autonomo motivo d'impugnazione. In particolare, 2.1. Ponili e [OSCURATO:PERSONA] deducono, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non emergendo, secondo la difesa, la piena prova della responsabilità dell'imputato; 2.2. Davide e [OSCURATO:PERSONA] deducono, sotto il profilo della violazione dell'art. 550 cod. proc. pen., che non sarebbe stata celebrata l'udienza preliminare, nonostante il reato contestato la imponesse e, solo il primo, che la sentenza oggetto di gravame riporterebbe il nome, errato, di [OSCURATO:PERSONA], in luogo di quello esatto, di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Con memoria del 7 luglio 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da Thonni e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto la sentenza del giudice di merito che applica la pena, su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, alla luce dei plurimi elementi di prova evidenziati nella sentenza impugnata, non sussiste. 2. I ricorsi proposti da Daniel e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.2.1. Il criterio utilizzato nell'art. 550 cod proc. pen. non è quello sanzionatorio (perché le diverse ipotesi elencate prevedono trattamenti del tutto eterogenei), ma quello tipologico, fondato su aspetti tecnici, sociali e criminologici, secondo una scelta riservata al legislatore, insindacabile dal giudice ordinario, se non sotto il profilo dell'eventuale incostituzionalità (in questa sede neanche prospettata). In applicazione di questo criterio, all'interno del "furto", indicato nell'art. 550 cod. proc. pen. solo nel suo genus (e, con il richiamo dell'art. 625 col proc. pen., anche nella sua forma aggravata), deve intendersi ricompreso anche quello aggravato aì sensi dell'art. 624-bis del codice penale (Sez.4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Rv. 275078). 2.2. La richiesta di correzione, invece, è inammissibile in quanto il nome riportato in sentenza è già quello, corretto, indicato dall'imputato. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de