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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05607/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza appellata, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2) e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità del medesimo in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per cessione e illecita detenzione di varie tipologie di stupefacente, secondo quanto meglio specificato in rubrica (fatti del 30.11.2019).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per non avere i giudici di merito riconosciuto la fattispecie della lieve entità in relazione alla detenzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Si deduce, in proposito, che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente ostativo l'elemento della diversità della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente, così ponendosi in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51063/2018.

II) Vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in quanto la sentenza, da una parte, ritiene che la somma di denaro rinvenuta in capo al ricorrente sia elemento ostativo al riconoscimento della fattispecie di reato di lieve entità e dall'altra parte, però, revoca la confisca relativa alla medesima somma di denaro in quanto non ritenuta profitto della detenzione delle sostanze stupefacenti.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento della pena a titolo di continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta di riqualificazione della fattispecie ai sensi del quinto comma dell'art. 73 cit., ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di sostanza stupefacente di tipo "pesante", laddove accompagnata dalla contestuale detenzione di un quantitativo elevato di sostanza di tipo "leggero", ben può essere qualificata ai sensi dell'art. 73, commi 1 ed 1 bis, d.P.R. 309/90 e non, invece, ai sensi dell'art. 73, comma 5, dovendo la condotta relativa ad un tipo di stupefacente essere comunque valutata nel contesto della sua realizzazione, in modo da tenere conto delle specifiche circostanze e delle modalità dell'azione (Sez. 3, n. 35992 del 22/10/2020, Rv. 280798 - 01).

In proposito, i giudici di merito hanno evidenziato, nella vicenda in esame, la presenza di elementi sintomatici, tali da caratterizzare la fattispecie al di fuori dei confini della lieve entità: la non trascurabile quantità della sostanza stupefacente del tipo cocaina (dalla quale si potevano ricavare 81 dosi droganti); il plurimo confezionamento dello stupefacente in dosi, pronte per lo smercio; la perdurante e diffusa (con il sistema del passaparola) attività di spaccio posta in essere dal ricorrente (con l'uso di plurimi sistemi con i consumatori, quali i telefoni cellulari); la notevole platea di consumatori.

Tutti elementi adeguatamente valorizzati per sussumere la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, non esclusivamente a causa della detenzione congiunta da parte del ricorrente di diverse sostanze psicotrope — hashish, cocaina e marijuana — ma sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze e modalità che hanno caratterizzato la condotta.

3. Il secondo motivo è privo di pregio, in quanto fra le due asserzioni segnalate non sussiste alcuna contraddittorietà, atteso che la somma di denaro rinvenuta in possesso del prevenuto è stata valutata in maniera differente per fini diversi: da una parte, per inquadrare l'offensività della fattispecie concreta; dall'altra, per escludere la confiscabilità della stessa somma di denaro in quanto non provato trattarsi di provento del reato oggetto di imputazione.

Peraltro, è evidente che il vizio motivazionale dedotto appare privo di incidenza rispetto all'invocata applicazione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 cit., motivatamente esclusa dai giudici di merito sulla base di quanto già osservato nel paragrafo che precede, essendo stati valorizzati parametri (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) negativamente assorbenti.

4. Quanto al terzo motivo, seppure sia vero che le Sezioni Unite hanno di recente affermato la necessità di una specifica motivazione sui singoli aumenti di pena per la continuazione, è anche vero che le stesse Sezioni Unite si sono preoccupate di precisare come il detto onere motivazionale sia variabile, ovvero debba essere rapportato all'entità della pena e, soprattutto, al discostamento rispetto al minimo edittale, in base ai parametri affermati dalla consolidata giurisprudenza con riguardo alla determinazione della pena base.

In quest'ottica, è stato precisato che l'onere motivazionale va graduato in relazione all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione e deve essere comunque tale da escludere che vi possa essere una sproporzione tra pena base e pena per l'aumento a titolo di continuazione.

La motivazione, pertanto, deve essere idonea a far ritenere che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (cfr. Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01).

Nel caso di specie, risulta evidente l'insussistenza di una sproporzione tra la pena base e quella posta in continuazione, il cui aumento è stato minimo (pari a soli sei mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa), con la conseguenza che l'onere motivazionale deve ritenersi implicitamente assolto con la complessiva valutazione del fatto illecito contenuto in sentenza.

Sul punto, peraltro, la censura in esame nulla osserva, rivelando in tal modo la sua estrema genericità.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza appellata, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2) e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità del medesimo in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per cessione e illecita detenzione di varie tipologie di stupefacente, secondo quanto meglio specificato in rubrica (fatti del 30.11.2019). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per non avere i giudici di merito riconosciuto la fattispecie della lieve entità in relazione alla detenzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina. Si deduce, in proposito, che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente ostativo l'elemento della diversità della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente, così ponendosi in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51063/2018. II) Vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in quanto la sentenza, da una parte, ritiene che la somma di denaro rinvenuta in capo al ricorrente sia elemento ostativo al riconoscimento della fattispecie di reato di lieve entità e dall'altra parte, però, revoca la confisca relativa alla medesima somma di denaro in quanto non ritenuta profitto della detenzione delle sostanze stupefacenti. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento della pena a titolo di continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta di riqualificazione della fattispecie ai sensi del quinto comma dell'art. 73 cit., ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di sostanza stupefacente di tipo "pesante", laddove accompagnata dalla contestuale detenzione di un quantitativo elevato di sostanza di tipo "leggero", ben può essere qualificata ai sensi dell'art. 73, commi 1 ed 1 bis, d.P.R. 309/90 e non, invece, ai sensi dell'art. 73, comma 5, dovendo la condotta relativa ad un tipo di stupefacente essere comunque valutata nel contesto della sua realizzazione, in modo da tenere conto delle specifiche circostanze e delle modalità dell'azione (Sez. 3, n. 35992 del 22/10/2020, Rv. 280798 - 01). In proposito, i giudici di merito hanno evidenziato, nella vicenda in esame, la presenza di elementi sintomatici, tali da caratterizzare la fattispecie al di fuori dei confini della lieve entità: la non trascurabile quantità della sostanza stupefacente del tipo cocaina (dalla quale si potevano ricavare 81 dosi droganti); il plurimo confezionamento dello stupefacente in dosi, pronte per lo smercio; la perdurante e diffusa (con il sistema del passaparola) attività di spaccio posta in essere dal ricorrente (con l'uso di plurimi sistemi con i consumatori, quali i telefoni cellulari); la notevole platea di consumatori. Tutti elementi adeguatamente valorizzati per sussumere la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, non esclusivamente a causa della detenzione congiunta da parte del ricorrente di diverse sostanze psicotrope — hashish, cocaina e marijuana — ma sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze e modalità che hanno caratterizzato la condotta. 3. Il secondo motivo è privo di pregio, in quanto fra le due asserzioni segnalate non sussiste alcuna contraddittorietà, atteso che la somma di denaro rinvenuta in possesso del prevenuto è stata valutata in maniera differente per fini diversi: da una parte, per inquadrare l'offensività della fattispecie concreta; dall'altra, per escludere la confiscabilità della stessa somma di denaro in quanto non provato trattarsi di provento del reato oggetto di imputazione. Peraltro, è evidente che il vizio motivazionale dedotto appare privo di incidenza rispetto all'invocata applicazione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 cit., motivatamente esclusa dai giudici di merito sulla base di quanto già osservato nel paragrafo che precede, essendo stati valorizzati parametri (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) negativamente assorbenti. 4. Quanto al terzo motivo, seppure sia vero che le Sezioni Unite hanno di recente affermato la necessità di una specifica motivazione sui singoli aumenti di pena per la continuazione, è anche vero che le stesse Sezioni Unite si sono preoccupate di precisare come il detto onere motivazionale sia variabile, ovvero debba essere rapportato all'entità della pena e, soprattutto, al discostamento rispetto al minimo edittale, in base ai parametri affermati dalla consolidata giurisprudenza con riguardo alla determinazione della pena base. In quest'ottica, è stato precisato che l'onere motivazionale va graduato in relazione all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione e deve essere comunque tale da escludere che vi possa essere una sproporzione tra pena base e pena per l'aumento a titolo di continuazione. La motivazione, pertanto, deve essere idonea a far ritenere che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01). Nel caso di specie, risulta evidente l'insussistenza di una sproporzione tra la pena base e quella posta in continuazione, il cui aumento è stato minimo (pari a soli sei mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa), con la conseguenza che l'onere motivazionale deve ritenersi implicitamente assolto con la complessiva valutazione del fatto illecito contenuto in sentenza. Sul punto, peraltro, la censura in esame nulla osserva, rivelando in tal modo la sua estrema genericità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos
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