CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20801/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Rilevato che il primo punto dell'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato si appunta su profili o irrilevanti ai fini della integrazione della fattispecie delittuosa in contestazione (es. asserita assenza di patrimonio al momento del fallimento) oppure su questioni dì fatto già superate dalla sentenza impugnata con argomentazioni immuni da cadute di logicità; Rilevato che il secondo punto dell'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo specifico quale elemento soggettivo del reato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 5); Rìtenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci