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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16814/2026

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so, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PiroEugenia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RovidaMarina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università edella Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e dellesingoli ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 giugno 2023 n. 4582;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2726/2024N.R.G.: 2726/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 16814/2026Data pubblicazione 28/05/20261.

Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuoladi specializzazione dopo il 1991.Nel 2015 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza delConsiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, ilMinistero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano statiremunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensidell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257;-) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione”che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, aisensi della Direttiva 93/16/CEE.Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute alrisarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedella normativa comunitaria, quantificata in euro 13.897 per ciascun anno difrequenza della scuola di specializzazione per ciascuno degli attori, “nonchéinteressi e rivalutazione monetaria”.2.

Con sentenza 11.7.2018 n. 14276 il Tribunale rigettò la domanda.La sentenza fu appellata dai soccombenti e la Corte d’appello di Roma consentenza 23.6.2023 n. 4582 rigettò il gravame.3.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio e le altre Amministrazioni centrali hannoresistito con controricorso.4.

Con tre distinti atti depositati il primo il 7 aprile 2026, gli altri due l’8aprile 2026, tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La rituale rinuncia depositata da tutti i ricorrenti rende superfluo darconto del contenuto dei motivi di impugnazione, in quanto il giudizio dilegittimità deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..N.R.G.: 2726/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 2726/2024Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 16814/2026Data pubblicazione 28/05/20262.

Non avendo la difesa erariale aderito alla rinuncia, reputa il Collegio didover provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c..2.1.

Ritiene il Collegio che la rinuncia al ricorso non giustifichi lacompensazione integrale delle spese, ma possa giustificare solo lacompensazione nella misura di due terzi; la rinuncia inoltre eviterà airicorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ed il raddoppio delcontributo unificato.La compensazione integrale delle spese non si giustifica in considerazione didue circostanze: da un lato la tardività della rinuncia, che ha comunquecostretto la controparte a preparare le proprie difese; dall’altro il fatto che ilricorso, se lo si fosse esaminato nel merito, sarebbe stato manifestamenteinammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamenteaffermati da questa Corte in subiecta materia, ovvero che “la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo adecorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo allamisura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampiamotivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del24.3.2021; Sez.

L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3,N.R.G.: 2726/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 2726/2024Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 16814/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenzacapostipite nei sensi sopra indicati è Sez.

L - , Sentenza n. 4449 del23/02/2018, Rv. 647457 – 01).3.

Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causava determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alladomanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).In primo grado la domanda di importo più elevato fu quella di condannadello Stato italiano al pagamento di euro 13.897 annui per un corso dicinque anni (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), e dunque euro

69.485.3.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitalegli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondocomma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condannadello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, ela specializzazione suddetta si concluse nel 1998, al valore della domanda sidevono sommare diciassette anni di interessi e rivalutazione (il giudizio diprimo grado, come detto, fu introdotto nel 2015).

Il valore della domandapiù elevata era dunque pari ad euro 129.741 attuali.A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra52.001 e 260.001 euro.3.2.

Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:-) individuando quale parametro il valore medio di euro 5.880;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del30% per ciascuno dei soccombenti ulteriori rispetto al primo fino al decimo(e quindi del 270%), e poi del 10% per ciascun ricorrente dall’11°(compreso) al 20°, e quindi di un ulteriore 100%, e così complessivamentedel 370% (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).Il totale ascende dunque ad euro 5.880 maggiorati del 370%, ovvero euro27.636, che vanno compensati per due terzi in considerazione dellasopravvenuta rinuncia.Il rimanente terzo (euro 9.212) va posto a carico dei ricorrenti in solido.Numero registro generale 2726/2024N.R.G.: 2726/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 16814/2026Data pubblicazione 28/05/2026P.q.m.(-) dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità;(-) compensa per due terzi le spese del presente giudizio di legittimità;(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri del rimanente terzo delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 9.212, oltre eventuali speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PiroEugenia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RovidaMarina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università edella Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e dellesingoli ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 giugno 2023 n. 4582;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2726/2024N.R.G.: 2726/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 16814/2026Data pubblicazione 28/05/20261. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuoladi specializzazione dopo il 1991.Nel 2015 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza delConsiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, ilMinistero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano statiremunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensidell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257;-) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione”che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, aisensi della Direttiva 93/16/CEE.Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute alrisarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedella normativa comunitaria, quantificata in euro 13.897 per ciascun anno difrequenza della scuola di specializzazione per ciascuno degli attori, “nonchéinteressi e rivalutazione monetaria”.2. Con sentenza 11.7.2018 n. 14276 il Tribunale rigettò la domanda.La sentenza fu appellata dai soccombenti e la Corte d’appello di Roma consentenza 23.6.2023 n. 4582 rigettò il gravame.3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio e le altre Amministrazioni centrali hannoresistito con controricorso.4. Con tre distinti atti depositati il primo il 7 aprile 2026, gli altri due l’8aprile 2026, tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La rituale rinuncia depositata da tutti i ricorrenti rende superfluo darconto del contenuto dei motivi di impugnazione, in quanto il giudizio dilegittimità deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..N.R.G.: 2726/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 2726/2024Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 16814/2026Data pubblicazione 28/05/20262. Non avendo la difesa erariale aderito alla rinuncia, reputa il Collegio didover provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c..2.1. Ritiene il Collegio che la rinuncia al ricorso non giustifichi lacompensazione integrale delle spese, ma possa giustificare solo lacompensazione nella misura di due terzi; la rinuncia inoltre eviterà airicorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ed il raddoppio delcontributo unificato.La compensazione integrale delle spese non si giustifica in considerazione didue circostanze: da un lato la tardività della rinuncia, che ha comunquecostretto la controparte a preparare le proprie difese; dall’altro il fatto che ilricorso, se lo si fosse esaminato nel merito, sarebbe stato manifestamenteinammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamenteaffermati da questa Corte in subiecta materia, ovvero che “la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo adecorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo allamisura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampiamotivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3,N.R.G.: 2726/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 2726/2024Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 16814/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenzacapostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L - , Sentenza n. 4449 del23/02/2018, Rv. 647457 – 01).3. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causava determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alladomanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).In primo grado la domanda di importo più elevato fu quella di condannadello Stato italiano al pagamento di euro 13.897 annui per un corso dicinque anni (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), e dunque euro 69.485.3.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitalegli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondocomma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condannadello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, ela specializzazione suddetta si concluse nel 1998, al valore della domanda sidevono sommare diciassette anni di interessi e rivalutazione (il giudizio diprimo grado, come detto, fu introdotto nel 2015). Il valore della domandapiù elevata era dunque pari ad euro 129.741 attuali.A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra52.001 e 260.001 euro.3.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:-) individuando quale parametro il valore medio di euro 5.880;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del30% per ciascuno dei soccombenti ulteriori rispetto al primo fino al decimo(e quindi del 270%), e poi del 10% per ciascun ricorrente dall’11°(compreso) al 20°, e quindi di un ulteriore 100%, e così complessivamentedel 370% (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).Il totale ascende dunque ad euro 5.880 maggiorati del 370%, ovvero euro27.636, che vanno compensati per due terzi in considerazione dellasopravvenuta rinuncia.Il rimanente terzo (euro 9.212) va posto a carico dei ricorrenti in solido.Numero registro generale 2726/2024N.R.G.: 2726/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 16814/2026Data pubblicazione 28/05/2026P.q.m.(-) dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità;(-) compensa per due terzi le spese del presente giudizio di legittimità;(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri del rimanente terzo delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 9.212, oltre eventuali speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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