CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 19551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17720/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ORISTANO n. 71/2023, depositata il 09/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: il Giudice di Pace di Macomer, con la sentenza n. 2/2019, e, successivamente, il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 71/2023, pubblicata il 09.02.2023, hanno confermato la non debenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle somme richiestegli da [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di partite pregresse/conguagli regolatori in relazione agli anni 2005/2011. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Oristano, formulando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Considerato che: 1) il motivo è così rubricato: « Art.360, comma 1, n°3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del D.Lgs. n° 152/2006, art. 9 Dir. 2000/60/CE, all’art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n°201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n°214, all’art. 10 del D.L. n° 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.2011, n°106, all’art. 3 D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 12, lett. h), L.481/1995, all’art.1339 c.c., alle Delibere n°643/2013/R/IDR dell’AEEGSI e n° 18/2014 dell’AATO della Sardegna ed al Regolamento del S.I.I. (art. B.16), all’art.11 delle preleggi»; 2) con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica – quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori - posta dall’unico motivo dell’odierno ricorso; 3) l’udienza pubblica delle Sezioni Unite si è tenuta il 6 maggio 2025, ma la decisione non è stata ancora resa pubblica; 4) va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa del deposito della pronuncia delle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo in attesa del deposito della pronunzia delle Sezioni Unite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2025 dall