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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10681/2026

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RTOTESTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1370/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 153/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/20261.

Con ricorso del 23.12.2011, [OSCURATO:PERSONA], impiegatDoat a pubblicazione 22/04/2026assunto a tempo indeterminato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adecorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, a seguitodell’incorporazione della società datrice di lavoro nellaCerved [OSCURATO:SOCIETA]., transitato presso quest’ultima, adìva ilTribunale di Cosenza chiedendo il riconoscimento del propriodiritto all’inquadramento superiore a decorrere dal15.10.2005, nonché di annullare la sua adibizione, dal1.9.2009, alle mansioni di operatore dell’unità call center edal [OSCURATO:DATA_NASCITA] di operatore dell’unità assistenza clienti, conconseguente condanna della società convenuta acorrispondergli le differenze retributive maturate e aricostruire la corrispondente contribuzione previdenziale.Assumeva di essere stato inquadrato, in base ai c.c.n.l.metalmeccanici succedutisi nel tempo, inizialmente nellaquarta categoria professionale e poi, dal 1.1.2008, nellaquinta, mentre, a seguito del passaggio alla [OSCURATO:SOCIETA], era statoinquadrato nel terzo livello del c.c.n.l. terziario.1.1.

Nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale harespinto il ricorso ritenendo l’insussistenza dei presuppostiper il riconoscimento del superiore inquadramento richiestoe, all’esito dell’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 1370 del 2022, la Corte d’appello di Catanzaro,in riforma della decisione del giudice di primo grado, hariconosciuto il diritto del ricorrente ad accedere al superiorelivello contrattuale, avendone accertato lo svolgimento disuperiori mansioni, con conseguente condanna della societàconvenuta anche alla corresponsione delle differenzeretributive maturate oltre spese di lite.Numero registro generale 11850/20232.

Per la Cassazione della sentenza propone ricorso CervedN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026Group S.p.A., affidandolo a tre motivi.

Resiste coDnat a pubblicazione 22/04/2026controricorso [OSCURATO:PERSONA] e propone, altresì, ricorsoincidentale affidato ad un unico motivo.3.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo del ricorso principale censura [OSCURATO:SOCIETA]. la decisione impugnata sotto il profilo di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 1362 e 1363c.c., dell’art. 4 del c.c.n.l. metalmeccanici dell’8 giugno 1999,dell’art. 4 del c.c.n.l. metalmeccanici del 7 maggio 2003 edell’art.1 c.c.n.l. metalmeccanici del 20 gennaio 2008.Con il secondo motivo si deduce, sotto il profilo di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c.nonché gli artt. 115 e 116 c.p.c..Con il terzo motivo si deducono, sotto i profili di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., l’art. 2103 c.c. e nuovamente gli artt. 4del c.c.n.l. metalmeccanici dell’8 giugno 1999, 4 del c.c.n.l.metalmeccanici del 7 maggio 2003 e 1 del c.c.n.l.metalmeccanici del 20 gennaio 2008.2.Con l’unico, articolato motivo del ricorso incidentalelegge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2103c.c., agli artt. 4, sez.

III, del c.c.n.l. metalmeccanici 1999,all’art. 1, sez.

IV, titolo II del c.c.n.l. metalmeccanici 2008 eall’art. 100 del c.c.n.l. terziario; nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivoai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione alNumero registro generale 11850/2023procedimento logico seguito dal giudice per la determinazioneN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026della categoria da attribuire al lavoratore.

Data pubblicazione 22/04/20263.I tre motivi del ricorso principale, da esaminarsicongiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possonotrovare accoglimento.In particolare, parte ricorrente deduce, con la prima censura,un’errata sussunzione della fattispecie fattuale delle mansioniaccertate al VI livello del c.c.n.l. metalmeccanici dell’8 giugno1999, dando esclusiva rilevanza a un mero profilo descrittivoesemplificativo del VI livello di “segretario assistente”,trascurando quindi di applicare il canone ermeneutico degliarticoli 1362 e 1363 c.c., il quale avrebbe richiesto invece unalettura complessiva della declaratoria contrattuale.Afferma, poi, la società, nel secondo motivo, che la Corted’appello, disapplicando le norme di legge in materia di onereprobatorio e disattendendo i principi espressi dallagiurisprudenza in materia di ripartizione, avrebbe posto a caricodel datore di lavoro l’onere di provare di non aver adibito illavoratore alle mansioni superiori così come ricostruite dallostesso.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebberichiesto alla società di provare la condotta omissiva di non averassegnato mansioni superiori, violando l’art. 24 Cost. e i principiin materia di onere della prova sanciti dall’art. 2697 c.c., nonchéil principio di disponibilità e riferibilità dei mezzi di prova,secondo cui la prova di un fatto negativo può essere fornitamediante dimostrazione di un fatto positivo contrario.Quanto, infine, al terzo motivo di censura, si deduce la mancataarticolazione trifasica del procedimento logico-giuridicofinalizzato alla comparazione tra le mansioni originarie e quelledi destinazione, sostenendo che il confronto avrebbe dovutosvolgersi sul IV livello per il periodo 2004-1° ottobre 2008 e sulV livello per il periodo successivo, mentre il Giudice territNourmiearole re gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026avrebbe operato un esame complessivo senza suddNivumiseiroo ndi era ccolta generale 10681/2026cronologica.

Data pubblicazione 22/04/20264.Va preliminarmente rilevato che la denuncia di violazione ofalsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul pianoprocessuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essacomporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loroclausole in base alle norme codicistiche di ermeneuticanegoziale come criterio interpretativo diretto e non comecanone esterno di commisurazione dell'esattezza e dellacongruità della motivazione, senza più necessità, a pena diinammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione dellenorme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nédel discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti (v. per tutte Cass. n.3521 del 2024).Nel caso di specie, poi, la ricorrente, sebbene formalmentedenunci un vizio di violazione o falsa applicazione di legge exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., propone in realtà una diversalettura dei parametri utilizzati dal giudice di merito perindividuare la categoria contrattuale cui ricondurre le mansionisvolte dal lavoratore.La società ricorrente sollecita, in sostanza, questa Corte aprocedere a una nuova valutazione delle mansioni svolte dallavoratore e a ricondurle a una diversa (e inferiore) categoriacontrattuale rispetto a quella individuata dalla Corte territoriale,secondo una propria alternativa ricostruzione del fatto.

Ciòemerge, del resto, dal lungo excursus di elementi fattNuuamleir o ere gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026istruttori svolto nel corpo del motivo.

Numero di raccolta generale 10681/20264.Va rilevato come nella declaratoria contrattuale generale dDealt a pubblicazione 22/04/2026sesto livello del CCNL applicabile rientrino i lavoratori che“svolgono funzioni direttive ovvero che richiedono particolarepreparazione e capacità professionale, con discrezionalità dipoteri e con facoltà di decisione e autonomia d’iniziativa neilimiti delle sole direttive generali loro impartite”.Deve ritenersi proprio in considerazione della presenzadell’avverbio ovvero, che lo svolgimento di vere e proprie“funzioni direttive” non costituisca requisito indefettibile ai finidell’inquadramento nel sesto livello, potendo lo stesso esserericonosciuto anche in presenza di mansioni che, pur in assenzadi funzioni direttive in senso stretto, implichino comunquel’esercizio di facoltà decisionali e di autonomia di iniziativa neilimiti delle direttive generali impartite.6.

Questa Corte ha affermato che, in sede di interpretazionedelle clausole di un contratto collettivo relative allaclassificazione del personale in livelli o categorie, assume rilievopreminente la considerazione degli specifici profili professionaliindicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alledeclaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli diprofessionalità delle varie categorie, poiché le parti collettiveclassificano il personale non sulla base di astratti contenutiprofessionali, bensì con riferimento alle specifiche figureprofessionali dei singoli settori produttivi, successivamenteelaborate in declaratorie astratte al fine di consentirel’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (fra letante, Cass., n. 9861 del 2019).7.

In particolare, è stato ritenuto in sede di legittimità (Cfr., sulpunto, Cass. n. 2972 del 2021) che nell'interpretazione delleclausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale,N aumi efrion rie gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026della classificazione del personale ha rilievo premineNunmteero dli ara ccolta generale 10681/2026considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alDleat a pubblicazione 22/04/2026declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli diprofessionalità delle varie categorie, poiché le parti collettiveclassificano il personale sulla base delle specifiche figureprofessionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in unascala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorieastratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figureprofessionali atipiche o nuove.E’ stato, quindi, chiarito che, ai fini dell’inquadramento dellavoratore, è necessario un esame congiunto delle declaratoriedi area e dei profili professionali specifici, senza attribuire rilievoesclusivo né all’una né agli altri (Cass. n. 9861 del 2019).

Inparticolare, la Corte ha affermato che l’interpretazione delleclausole del contratto collettivo relative alla classificazione delpersonale in livelli o categorie deve considerare la capacitàconnotativa e discriminatoria in concreto dei profili professionaliprevisti dall’accordo.

Qualora tali profili risultino generici esuscettibili di diverse concretizzazioni, come nel caso di specie,occorre integrare le indicazioni con le declaratorie di caratteregenerale della categoria, le quali assumono valore determinanteai fini della corretta interpretazione e della reale portata deiprofili professionali.8.Nella specie, tra i profili professionali appartenenti alla sestacategoria, quello del “segretario assistente”, ben si attaglia allemansioni in concreto svolte dal [OSCURATO:PERSONA], così come emergentidal compendio probatorio acquisito.E’ sufficiente svolgere una disamina delle declaratorie di livelloe dei profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva,procedendo al raffronto tra i requisiti ivi contemplati e lemansioni concretamente svolte dal lavoratore, valorizzaNnumdeoro rie gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026profili professionali esemplificativi non già in via esclusivaN,u mbeeron dis raì ccolta generale 10681/2026come elementi di specificazione del contenuto concreto delDleat a pubblicazione 22/04/2026mansioni tipiche della categoria conducendo tale confronto,come detto, alla sesta categoria contrattuale del c.c.n.l.metalmeccanici.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., occorrequindi ricordare che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, (ex plurimis, Cass. n. 15107 del 2013) la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Cortefatto corretta applicazione del disposto normativo considerato.In particolare, poi, relativamente alla dedotta violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., occorre evidenziare che unaquestione di violazione e falsa applicazione di tale norma nonpuò porsi per una erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).La censura articolata nel secondo motivo, quindi, non denunciané una errata inversione dell’onere della prova, né l’utilizzo diprove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori deiNumero registro generale 11850/2023limiti legali, ma si risolve nella contestazione della valutazioneN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.

Data pubblicazione 22/04/2026Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto soddisfattol’onere probatorio gravante sul lavoratore e ha deciso in ordineall’inquadramento contrattuale sulla base di una valutazionecomplessiva del materiale probatorio e documentale acquisito,che le ha consentito di individuare il grado e l’intensitàdell’attività svolta e la sua riconducibilità al livello contrattualeinvocato, esprimendo un apprezzamento di fatto nonsindacabile in sede di legittimità.Il motivo di ricorso si risolve, pertanto, nell’inammissibilemanifestazione di un dissenso rispetto alla valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

Inparticolare, il ricorrente lamenta l’insufficienza della provafornita dal lavoratore in ordine alle mansioni superiori svolte, lanon condivisibile valutazione delle prove testimoniali edocumentali e l’attribuzione di maggiore attendibilità adelementi probatori diversi.

Tuttavia, la Corte d’appello haespressamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sullavoratore e non ha richiesto alcuna prova contraria impropriaalla parte appellata; ne consegue che non risulta integrataalcuna violazione dell’art. 2697 c.c.9.

Quanto alla terza censura, va rilevato come la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, nel delineare i criteri di correttaindividuazione dell’inquadramento del lavoratore, abbiaelaborato il c.d. procedimento logico-giuridico trifasico,articolato nell’accertamento in fatto delle attività concretamentesvolte dal lavoratore, nell’individuazione delle qualifiche e deilivelli previsti dal contratto collettivo di categoria e nelsuccessivo raffronto tra le risultanze della prima indagine e ledeclaratorie contrattuali individuate nella seconda (ex mNumuelrtoi sre gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026Cass. n. 16763 del 2023).

Numero di raccolta generale 10681/2026Tale procedimento logico-giuridico è imprescindibile per Dlaat a pubblicazione 22/04/2026determinazione dell’attribuzione di una qualifica superiore erimane riservato al giudice di merito, essendo sindacabile insede di legittimità esclusivamente nell’ipotesi in cui difetti lamotivazione in ordine a uno o più dei suddetti passaggi, nonessendo invece richiesta l’osservanza di una rigida eformalizzata sequenza espositiva (Cass. n. 18943 del 2016; frale più recenti, Cass. n. 16763 del 2023 cit.).Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,questo ragionamento non è connotato da rigidità formali, nonrichiedendo al giudice di seguire pedissequamente una rigida eformalizzata sequenza di azioni fissate dallo schemaprocedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei suddettimomenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione troviingresso, anche implicitamente, nel ragionamento decisorio,concorrendo a stabilirne le conclusioni (vedi Cass. n. 30580 del2019).Ebbene, nel caso di specie, il c.d.

“procedimento trifasico” èstato rispettato, in quanto la Corte territoriale ha correttamenteindividuato, in via preliminare e in astratto, il contenuto dellemansioni proprie sia dell’inquadramento rivendicato sia di quelloformalmente posseduto, ne ha delineato i tratti caratterizzantie distintivi e ha quindi verificato, in concreto, la riconducibilitàdei compiti effettivamente svolti alle fattispecie astratte cosìcircoscritte.10.Le argomentazioni adottate dalla Corte di appello risultanocoerenti e sufficienti, avendo la stessa richiamato i diversi livellidel c.c.n.l. metalmeccanici succedutisi nel tempo e avendoconcluso, valutando le acquisizioni probatorie, che quantomenoNumero registro generale 11850/2023dal 1/1/2006 il ricorrente avesse adempiuto alle mansioniN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026superiori da inquadrarsi nel sesto livello del c.c.n.Dla.t a pubblicazione 22/04/2026metalmeccanici (cfr. n. 21).Quindi, il giudice ha applicato l’art. 2103 c.c., avendo accertatolo svolgimento continuativo e prevalente da parte del lavoratoredi mansioni riconducibili al profilo del “segretario assistente”,inquadrato nel sesto livello del c.c.n.l. applicabile, escludendoneespressamente la riconducibilità al profilo di “segretario” delquinto livello, descritto come caratterizzato da compitimeramente esecutivi ed elementari: ogni diversa valutazionedeve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.Anche il ricorso incidentale non può essere oggetto diaccoglimento.Innanzitutto, si evidenzia che è inammissibile la sovrapposizionedi mezzi d’impugnazione eterogenei, concernenti le diverseipotesi previste dagli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

Nonè consentito prospettare la medesima questione sotto profiliincompatibili, quali la violazione di legge e l’omesso esame diun fatto decisivo, rimettendo così al giudice di legittimità ilcompito di individuare e qualificare le censure (Cass. n. 3397del 2024).Nel caso di specie, pur prospettando, apparentemente, duemotivi di ricorso incidentale distinti (violazione e falsaapplicazione di legge da un lato e nullità della sentenza eomesso esame di un fatto decisivo dall’altra), nel corpo delricorso, il [OSCURATO:PERSONA] li sviluppa in un’unica argomentazione,rimettendo di fatto al giudice di legittimità il compito di isolarele singole censure teoricamente proponibili e di ricondurle a unodei mezzi d’impugnazione enunciati sommariamente nella parteintroduttiva del ricorso.

Tale impostazione chiede,inammissibilmente, al giudice di legittimità di dare forma econtenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente, al fiNnuem erod rie gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026decidere successivamente su di esse.

E’ da ritenersi, Nuinmfearot dti ir,a ccolta generale 10681/2026inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezDzait a pubblicazione 22/04/2026d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazionedi legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, inquanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneenunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o qualidisposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse ( cfr., sul punto, Cass.n. 3397 del 2024 cit.).Nella specie, in sostanza, il ricorrente non contesta un viziospecifico di diritto o di motivazione, ma l’accertamento operatodalla Corte territoriale circa l’interpretazione del rapportonegoziale intercorso.Questa Corte ha affermato che, in caso di censura permotivazione mancante, apparente o perplessa, spetta alricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" nonvalutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale e la sua "decisività" per la definizionedella vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte,per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur segraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nelladescrizione astratta delle norme che regola la fattispeciededotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esatNtuemzerzoa re gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attinNgumeerreo d li ara ccolta generale 10681/2026soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 commDaat a pubblicazione 22/04/20266 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).Con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoriamotivazione, occorre rilevare, poi, che si verte nell’ambito diuna valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato dilegittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimanecircoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "innegativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).Nella specie, la parte, pur riconoscendo la correttezzadell’impianto motivazionale e l’accurata ricostruzione dei trattidifferenziali e specializzanti del parametro rivendicato, lamental’omessa applicazione, da parte della Corte d’appello, del c.d.percorso trifasico in materia di inquadramento professionale,assumendo che la stessa avrebbe omesso di valorizzareadeguatamente il requisito della “notevole esperienza”maturata dal lavoratore, nonché lo svolgimento, per almenNou mdeuro ere gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026anni e tre mesi, di funzioni di coordinamento. [OSCURATO:PERSONA] idci era ccolta generale 10681/2026territoriale, concludendo per l’inquadramento delle mansioni dDealt a pubblicazione 22/04/2026controricorrente nella sesta categoria del c.c.n.l.metalmeccanici, anziché nella settima, avrebbe, secondo ilricorrente incidentale, errato nella valutazione delle risultanzedi causa.Va considerato, al riguardo, che la domanda di inquadramentonella settima categoria era già stata proposta in via principale erigettata sia dal tribunale sia dalla Corte d’appello, conmotivazioni coincidenti circa l’insufficienza dei requisiti richiestidalla declaratoria e dalla prova documentale e testimoniale.

Inmancanza di indicazione di differenze concrete tra le duedecisioni, si configura una situazione di cd. doppia conforme,che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.,ex plurimis, Cass. n. 5445 del 2025, determina l’inammissibilitàdella censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., atteso che ladomanda di inquadramento nella settima categoria già stataproposta in via principale e rigettata sia dal Tribunale sia dallaCorte d’Appello, con motivazioni coincidenti circa l’insufficienzadei requisiti richiesti dalla declaratoria e dalla provadocumentale e testimoniale, non può essere oggetto di unulteriore apprezzamento in sede di legittimità.Come sopra già osservato deve tenersi conto, invero, non solodei profili professionali esemplificativi, ma anche delledeclaratorie di livello previste dalla contrattazione collettiva,dovendosi escludere la sussistenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], deirequisiti necessari per l’inquadramento nella superiore settimacategoria.Va rilevato, infatti, il difetto dei presupposti richiesti dalladeclaratoria del livello rivendicato e, segnatamente, dellaNumero registro generale 11850/2023“notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizioN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026delle funzioni”, nonché della preposizione ad attività dDait a pubblicazione 22/04/2026coordinamento di servizi, uffici o unità produttive aventicarattere “fondamentale” per l’organizzazione aziendale.Va esclusa, conseguentemente, la fondatezza della domandaprincipale di riconoscimento dell’inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] settima categoria del c.c.n.l. metalmeccanici.Tale corollario discende dall’analisi del testo della normativaapplicabile, nonché delle mansioni che il ricorrente hadimostrato di aver svolto, in adempimento dell’onere probatoriosu di lui gravante, nonché, infine, dalla comparazione dellerisultanze delle due indagini.Nello specifico, non sono emersi allegazioni e prove circa ilcarattere “fondamentale per l’azienda” delle attività dicoordinamento svolte da [OSCURATO:PERSONA], anche alla lucedell’impossibilità di accertare la “notevole esperienza acquisitaa seguito di prolungato esercizio delle funzioni”, atteso che è lostesso ricorrente a riconoscere di non aver svolto alcunafunzione di coordinamento prima dell’assunzione a tempoindeterminato e, comunque, di averla esercitatasuccessivamente per un periodo limitato a due anni e tre mesi.Già sul piano delle allegazioni, ancor prima che su quelloprobatorio, non emerge quel prolungato esercizio delle funzionidi coordinamento che connota gli appartenenti alla settimacategoria (cfr. punto 10 della sentenza impugnata).11.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare leproprie censure mediante ricorso per cassazione, non si èconformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine allaapparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè,che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omNuemsersoo re gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in reaNlutmàe,ro adi dra ccolta generale 10681/2026una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di meritDoat a pubblicazione 22/04/2026(cfr., SU n. 34476 del 2019).Alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi i ricorsidevono essere respinti.

In ragione del diverso peso ponderaledella reciproca soccombenza sussistono i presupposti per lacompensazione nella misura del cinquanta per cento delle spesedi lite e la società ricorrente principale va condanna allarifusione, in favore del ricorrente incidentale, delle residuespese, liquidate come in dispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.Compensa, nella misura del cinquanta per cento, le spese di litee condanna la ricorrente principale alla rifusione, in favore delricorrente incidentale, delle residue spese, che liquida in euro3000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi oltre spesegenerali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 5 febbraio 2026.La PresidenteNumero registro generale 11850/2023Antonella [OSCURATO:PERSONA] sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026Data pubblicazione 22/04/2026Numero registro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026Data pubblicazione 22/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTOTESTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1370/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 153/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/20261. Con ricorso del 23.12.2011, [OSCURATO:PERSONA], impiegatDoat a pubblicazione 22/04/2026assunto a tempo indeterminato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adecorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, a seguitodell’incorporazione della società datrice di lavoro nellaCerved [OSCURATO:SOCIETA]., transitato presso quest’ultima, adìva ilTribunale di Cosenza chiedendo il riconoscimento del propriodiritto all’inquadramento superiore a decorrere dal15.10.2005, nonché di annullare la sua adibizione, dal1.9.2009, alle mansioni di operatore dell’unità call center edal [OSCURATO:DATA_NASCITA] di operatore dell’unità assistenza clienti, conconseguente condanna della società convenuta acorrispondergli le differenze retributive maturate e aricostruire la corrispondente contribuzione previdenziale.Assumeva di essere stato inquadrato, in base ai c.c.n.l.metalmeccanici succedutisi nel tempo, inizialmente nellaquarta categoria professionale e poi, dal 1.1.2008, nellaquinta, mentre, a seguito del passaggio alla [OSCURATO:SOCIETA], era statoinquadrato nel terzo livello del c.c.n.l. terziario.1.1. Nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale harespinto il ricorso ritenendo l’insussistenza dei presuppostiper il riconoscimento del superiore inquadramento richiestoe, all’esito dell’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 1370 del 2022, la Corte d’appello di Catanzaro,in riforma della decisione del giudice di primo grado, hariconosciuto il diritto del ricorrente ad accedere al superiorelivello contrattuale, avendone accertato lo svolgimento disuperiori mansioni, con conseguente condanna della societàconvenuta anche alla corresponsione delle differenzeretributive maturate oltre spese di lite.Numero registro generale 11850/20232. Per la Cassazione della sentenza propone ricorso CervedN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026Group S.p.A., affidandolo a tre motivi. Resiste coDnat a pubblicazione 22/04/2026controricorso [OSCURATO:PERSONA] e propone, altresì, ricorsoincidentale affidato ad un unico motivo.3. Entrambe le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo del ricorso principale censura [OSCURATO:SOCIETA]. la decisione impugnata sotto il profilo di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 1362 e 1363c.c., dell’art. 4 del c.c.n.l. metalmeccanici dell’8 giugno 1999,dell’art. 4 del c.c.n.l. metalmeccanici del 7 maggio 2003 edell’art.1 c.c.n.l. metalmeccanici del 20 gennaio 2008.Con il secondo motivo si deduce, sotto il profilo di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c.nonché gli artt. 115 e 116 c.p.c..Con il terzo motivo si deducono, sotto i profili di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., l’art. 2103 c.c. e nuovamente gli artt. 4del c.c.n.l. metalmeccanici dell’8 giugno 1999, 4 del c.c.n.l.metalmeccanici del 7 maggio 2003 e 1 del c.c.n.l.metalmeccanici del 20 gennaio 2008.2.Con l’unico, articolato motivo del ricorso incidentalelegge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2103c.c., agli artt. 4, sez. III, del c.c.n.l. metalmeccanici 1999,all’art. 1, sez. IV, titolo II del c.c.n.l. metalmeccanici 2008 eall’art. 100 del c.c.n.l. terziario; nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivoai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione alNumero registro generale 11850/2023procedimento logico seguito dal giudice per la determinazioneN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026della categoria da attribuire al lavoratore. Data pubblicazione 22/04/20263.I tre motivi del ricorso principale, da esaminarsicongiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possonotrovare accoglimento.In particolare, parte ricorrente deduce, con la prima censura,un’errata sussunzione della fattispecie fattuale delle mansioniaccertate al VI livello del c.c.n.l. metalmeccanici dell’8 giugno1999, dando esclusiva rilevanza a un mero profilo descrittivoesemplificativo del VI livello di “segretario assistente”,trascurando quindi di applicare il canone ermeneutico degliarticoli 1362 e 1363 c.c., il quale avrebbe richiesto invece unalettura complessiva della declaratoria contrattuale.Afferma, poi, la società, nel secondo motivo, che la Corted’appello, disapplicando le norme di legge in materia di onereprobatorio e disattendendo i principi espressi dallagiurisprudenza in materia di ripartizione, avrebbe posto a caricodel datore di lavoro l’onere di provare di non aver adibito illavoratore alle mansioni superiori così come ricostruite dallostesso. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebberichiesto alla società di provare la condotta omissiva di non averassegnato mansioni superiori, violando l’art. 24 Cost. e i principiin materia di onere della prova sanciti dall’art. 2697 c.c., nonchéil principio di disponibilità e riferibilità dei mezzi di prova,secondo cui la prova di un fatto negativo può essere fornitamediante dimostrazione di un fatto positivo contrario.Quanto, infine, al terzo motivo di censura, si deduce la mancataarticolazione trifasica del procedimento logico-giuridicofinalizzato alla comparazione tra le mansioni originarie e quelledi destinazione, sostenendo che il confronto avrebbe dovutosvolgersi sul IV livello per il periodo 2004-1° ottobre 2008 e sulV livello per il periodo successivo, mentre il Giudice territNourmiearole re gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026avrebbe operato un esame complessivo senza suddNivumiseiroo ndi era ccolta generale 10681/2026cronologica. Data pubblicazione 22/04/20264.Va preliminarmente rilevato che la denuncia di violazione ofalsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul pianoprocessuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essacomporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loroclausole in base alle norme codicistiche di ermeneuticanegoziale come criterio interpretativo diretto e non comecanone esterno di commisurazione dell'esattezza e dellacongruità della motivazione, senza più necessità, a pena diinammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione dellenorme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nédel discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti (v. per tutte Cass. n.3521 del 2024).Nel caso di specie, poi, la ricorrente, sebbene formalmentedenunci un vizio di violazione o falsa applicazione di legge exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., propone in realtà una diversalettura dei parametri utilizzati dal giudice di merito perindividuare la categoria contrattuale cui ricondurre le mansionisvolte dal lavoratore.La società ricorrente sollecita, in sostanza, questa Corte aprocedere a una nuova valutazione delle mansioni svolte dallavoratore e a ricondurle a una diversa (e inferiore) categoriacontrattuale rispetto a quella individuata dalla Corte territoriale,secondo una propria alternativa ricostruzione del fatto. Ciòemerge, del resto, dal lungo excursus di elementi fattNuuamleir o ere gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026istruttori svolto nel corpo del motivo. Numero di raccolta generale 10681/20264.Va rilevato come nella declaratoria contrattuale generale dDealt a pubblicazione 22/04/2026sesto livello del CCNL applicabile rientrino i lavoratori che“svolgono funzioni direttive ovvero che richiedono particolarepreparazione e capacità professionale, con discrezionalità dipoteri e con facoltà di decisione e autonomia d’iniziativa neilimiti delle sole direttive generali loro impartite”.Deve ritenersi proprio in considerazione della presenzadell’avverbio ovvero, che lo svolgimento di vere e proprie“funzioni direttive” non costituisca requisito indefettibile ai finidell’inquadramento nel sesto livello, potendo lo stesso esserericonosciuto anche in presenza di mansioni che, pur in assenzadi funzioni direttive in senso stretto, implichino comunquel’esercizio di facoltà decisionali e di autonomia di iniziativa neilimiti delle direttive generali impartite.6. Questa Corte ha affermato che, in sede di interpretazionedelle clausole di un contratto collettivo relative allaclassificazione del personale in livelli o categorie, assume rilievopreminente la considerazione degli specifici profili professionaliindicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alledeclaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli diprofessionalità delle varie categorie, poiché le parti collettiveclassificano il personale non sulla base di astratti contenutiprofessionali, bensì con riferimento alle specifiche figureprofessionali dei singoli settori produttivi, successivamenteelaborate in declaratorie astratte al fine di consentirel’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (fra letante, Cass., n. 9861 del 2019).7. In particolare, è stato ritenuto in sede di legittimità (Cfr., sulpunto, Cass. n. 2972 del 2021) che nell'interpretazione delleclausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale,N aumi efrion rie gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026della classificazione del personale ha rilievo premineNunmteero dli ara ccolta generale 10681/2026considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alDleat a pubblicazione 22/04/2026declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli diprofessionalità delle varie categorie, poiché le parti collettiveclassificano il personale sulla base delle specifiche figureprofessionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in unascala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorieastratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figureprofessionali atipiche o nuove.E’ stato, quindi, chiarito che, ai fini dell’inquadramento dellavoratore, è necessario un esame congiunto delle declaratoriedi area e dei profili professionali specifici, senza attribuire rilievoesclusivo né all’una né agli altri (Cass. n. 9861 del 2019). Inparticolare, la Corte ha affermato che l’interpretazione delleclausole del contratto collettivo relative alla classificazione delpersonale in livelli o categorie deve considerare la capacitàconnotativa e discriminatoria in concreto dei profili professionaliprevisti dall’accordo. Qualora tali profili risultino generici esuscettibili di diverse concretizzazioni, come nel caso di specie,occorre integrare le indicazioni con le declaratorie di caratteregenerale della categoria, le quali assumono valore determinanteai fini della corretta interpretazione e della reale portata deiprofili professionali.8.Nella specie, tra i profili professionali appartenenti alla sestacategoria, quello del “segretario assistente”, ben si attaglia allemansioni in concreto svolte dal [OSCURATO:PERSONA], così come emergentidal compendio probatorio acquisito.E’ sufficiente svolgere una disamina delle declaratorie di livelloe dei profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva,procedendo al raffronto tra i requisiti ivi contemplati e lemansioni concretamente svolte dal lavoratore, valorizzaNnumdeoro rie gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026profili professionali esemplificativi non già in via esclusivaN,u mbeeron dis raì ccolta generale 10681/2026come elementi di specificazione del contenuto concreto delDleat a pubblicazione 22/04/2026mansioni tipiche della categoria conducendo tale confronto,come detto, alla sesta categoria contrattuale del c.c.n.l.metalmeccanici.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., occorrequindi ricordare che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, (ex plurimis, Cass. n. 15107 del 2013) la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Cortefatto corretta applicazione del disposto normativo considerato.In particolare, poi, relativamente alla dedotta violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., occorre evidenziare che unaquestione di violazione e falsa applicazione di tale norma nonpuò porsi per una erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).La censura articolata nel secondo motivo, quindi, non denunciané una errata inversione dell’onere della prova, né l’utilizzo diprove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori deiNumero registro generale 11850/2023limiti legali, ma si risolve nella contestazione della valutazioneN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito. Data pubblicazione 22/04/2026Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto soddisfattol’onere probatorio gravante sul lavoratore e ha deciso in ordineall’inquadramento contrattuale sulla base di una valutazionecomplessiva del materiale probatorio e documentale acquisito,che le ha consentito di individuare il grado e l’intensitàdell’attività svolta e la sua riconducibilità al livello contrattualeinvocato, esprimendo un apprezzamento di fatto nonsindacabile in sede di legittimità.Il motivo di ricorso si risolve, pertanto, nell’inammissibilemanifestazione di un dissenso rispetto alla valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Inparticolare, il ricorrente lamenta l’insufficienza della provafornita dal lavoratore in ordine alle mansioni superiori svolte, lanon condivisibile valutazione delle prove testimoniali edocumentali e l’attribuzione di maggiore attendibilità adelementi probatori diversi. Tuttavia, la Corte d’appello haespressamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sullavoratore e non ha richiesto alcuna prova contraria impropriaalla parte appellata; ne consegue che non risulta integrataalcuna violazione dell’art. 2697 c.c.9. Quanto alla terza censura, va rilevato come la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, nel delineare i criteri di correttaindividuazione dell’inquadramento del lavoratore, abbiaelaborato il c.d. procedimento logico-giuridico trifasico,articolato nell’accertamento in fatto delle attività concretamentesvolte dal lavoratore, nell’individuazione delle qualifiche e deilivelli previsti dal contratto collettivo di categoria e nelsuccessivo raffronto tra le risultanze della prima indagine e ledeclaratorie contrattuali individuate nella seconda (ex mNumuelrtoi sre gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026Cass. n. 16763 del 2023). Numero di raccolta generale 10681/2026Tale procedimento logico-giuridico è imprescindibile per Dlaat a pubblicazione 22/04/2026determinazione dell’attribuzione di una qualifica superiore erimane riservato al giudice di merito, essendo sindacabile insede di legittimità esclusivamente nell’ipotesi in cui difetti lamotivazione in ordine a uno o più dei suddetti passaggi, nonessendo invece richiesta l’osservanza di una rigida eformalizzata sequenza espositiva (Cass. n. 18943 del 2016; frale più recenti, Cass. n. 16763 del 2023 cit.).Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,questo ragionamento non è connotato da rigidità formali, nonrichiedendo al giudice di seguire pedissequamente una rigida eformalizzata sequenza di azioni fissate dallo schemaprocedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei suddettimomenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione troviingresso, anche implicitamente, nel ragionamento decisorio,concorrendo a stabilirne le conclusioni (vedi Cass. n. 30580 del2019).Ebbene, nel caso di specie, il c.d. “procedimento trifasico” èstato rispettato, in quanto la Corte territoriale ha correttamenteindividuato, in via preliminare e in astratto, il contenuto dellemansioni proprie sia dell’inquadramento rivendicato sia di quelloformalmente posseduto, ne ha delineato i tratti caratterizzantie distintivi e ha quindi verificato, in concreto, la riconducibilitàdei compiti effettivamente svolti alle fattispecie astratte cosìcircoscritte.10.Le argomentazioni adottate dalla Corte di appello risultanocoerenti e sufficienti, avendo la stessa richiamato i diversi livellidel c.c.n.l. metalmeccanici succedutisi nel tempo e avendoconcluso, valutando le acquisizioni probatorie, che quantomenoNumero registro generale 11850/2023dal 1/1/2006 il ricorrente avesse adempiuto alle mansioniN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026superiori da inquadrarsi nel sesto livello del c.c.n.Dla.t a pubblicazione 22/04/2026metalmeccanici (cfr. n. 21).Quindi, il giudice ha applicato l’art. 2103 c.c., avendo accertatolo svolgimento continuativo e prevalente da parte del lavoratoredi mansioni riconducibili al profilo del “segretario assistente”,inquadrato nel sesto livello del c.c.n.l. applicabile, escludendoneespressamente la riconducibilità al profilo di “segretario” delquinto livello, descritto come caratterizzato da compitimeramente esecutivi ed elementari: ogni diversa valutazionedeve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.Anche il ricorso incidentale non può essere oggetto diaccoglimento.Innanzitutto, si evidenzia che è inammissibile la sovrapposizionedi mezzi d’impugnazione eterogenei, concernenti le diverseipotesi previste dagli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Nonè consentito prospettare la medesima questione sotto profiliincompatibili, quali la violazione di legge e l’omesso esame diun fatto decisivo, rimettendo così al giudice di legittimità ilcompito di individuare e qualificare le censure (Cass. n. 3397del 2024).Nel caso di specie, pur prospettando, apparentemente, duemotivi di ricorso incidentale distinti (violazione e falsaapplicazione di legge da un lato e nullità della sentenza eomesso esame di un fatto decisivo dall’altra), nel corpo delricorso, il [OSCURATO:PERSONA] li sviluppa in un’unica argomentazione,rimettendo di fatto al giudice di legittimità il compito di isolarele singole censure teoricamente proponibili e di ricondurle a unodei mezzi d’impugnazione enunciati sommariamente nella parteintroduttiva del ricorso. Tale impostazione chiede,inammissibilmente, al giudice di legittimità di dare forma econtenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente, al fiNnuem erod rie gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026decidere successivamente su di esse. E’ da ritenersi, Nuinmfearot dti ir,a ccolta generale 10681/2026inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezDzait a pubblicazione 22/04/2026d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazionedi legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, inquanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneenunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o qualidisposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse ( cfr., sul punto, Cass.n. 3397 del 2024 cit.).Nella specie, in sostanza, il ricorrente non contesta un viziospecifico di diritto o di motivazione, ma l’accertamento operatodalla Corte territoriale circa l’interpretazione del rapportonegoziale intercorso.Questa Corte ha affermato che, in caso di censura permotivazione mancante, apparente o perplessa, spetta alricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" nonvalutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale e la sua "decisività" per la definizionedella vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte,per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur segraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nelladescrizione astratta delle norme che regola la fattispeciededotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esatNtuemzerzoa re gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attinNgumeerreo d li ara ccolta generale 10681/2026soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 commDaat a pubblicazione 22/04/20266 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).Con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoriamotivazione, occorre rilevare, poi, che si verte nell’ambito diuna valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato dilegittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimanecircoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "innegativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).Nella specie, la parte, pur riconoscendo la correttezzadell’impianto motivazionale e l’accurata ricostruzione dei trattidifferenziali e specializzanti del parametro rivendicato, lamental’omessa applicazione, da parte della Corte d’appello, del c.d.percorso trifasico in materia di inquadramento professionale,assumendo che la stessa avrebbe omesso di valorizzareadeguatamente il requisito della “notevole esperienza”maturata dal lavoratore, nonché lo svolgimento, per almenNou mdeuro ere gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026anni e tre mesi, di funzioni di coordinamento. [OSCURATO:PERSONA] idci era ccolta generale 10681/2026territoriale, concludendo per l’inquadramento delle mansioni dDealt a pubblicazione 22/04/2026controricorrente nella sesta categoria del c.c.n.l.metalmeccanici, anziché nella settima, avrebbe, secondo ilricorrente incidentale, errato nella valutazione delle risultanzedi causa.Va considerato, al riguardo, che la domanda di inquadramentonella settima categoria era già stata proposta in via principale erigettata sia dal tribunale sia dalla Corte d’appello, conmotivazioni coincidenti circa l’insufficienza dei requisiti richiestidalla declaratoria e dalla prova documentale e testimoniale. Inmancanza di indicazione di differenze concrete tra le duedecisioni, si configura una situazione di cd. doppia conforme,che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.,ex plurimis, Cass. n. 5445 del 2025, determina l’inammissibilitàdella censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., atteso che ladomanda di inquadramento nella settima categoria già stataproposta in via principale e rigettata sia dal Tribunale sia dallaCorte d’Appello, con motivazioni coincidenti circa l’insufficienzadei requisiti richiesti dalla declaratoria e dalla provadocumentale e testimoniale, non può essere oggetto di unulteriore apprezzamento in sede di legittimità.Come sopra già osservato deve tenersi conto, invero, non solodei profili professionali esemplificativi, ma anche delledeclaratorie di livello previste dalla contrattazione collettiva,dovendosi escludere la sussistenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], deirequisiti necessari per l’inquadramento nella superiore settimacategoria.Va rilevato, infatti, il difetto dei presupposti richiesti dalladeclaratoria del livello rivendicato e, segnatamente, dellaNumero registro generale 11850/2023“notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizioN umero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026delle funzioni”, nonché della preposizione ad attività dDait a pubblicazione 22/04/2026coordinamento di servizi, uffici o unità produttive aventicarattere “fondamentale” per l’organizzazione aziendale.Va esclusa, conseguentemente, la fondatezza della domandaprincipale di riconoscimento dell’inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] settima categoria del c.c.n.l. metalmeccanici.Tale corollario discende dall’analisi del testo della normativaapplicabile, nonché delle mansioni che il ricorrente hadimostrato di aver svolto, in adempimento dell’onere probatoriosu di lui gravante, nonché, infine, dalla comparazione dellerisultanze delle due indagini.Nello specifico, non sono emersi allegazioni e prove circa ilcarattere “fondamentale per l’azienda” delle attività dicoordinamento svolte da [OSCURATO:PERSONA], anche alla lucedell’impossibilità di accertare la “notevole esperienza acquisitaa seguito di prolungato esercizio delle funzioni”, atteso che è lostesso ricorrente a riconoscere di non aver svolto alcunafunzione di coordinamento prima dell’assunzione a tempoindeterminato e, comunque, di averla esercitatasuccessivamente per un periodo limitato a due anni e tre mesi.Già sul piano delle allegazioni, ancor prima che su quelloprobatorio, non emerge quel prolungato esercizio delle funzionidi coordinamento che connota gli appartenenti alla settimacategoria (cfr. punto 10 della sentenza impugnata).11.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare leproprie censure mediante ricorso per cassazione, non si èconformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine allaapparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè,che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omNuemsersoo re gistro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in reaNlutmàe,ro adi dra ccolta generale 10681/2026una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di meritDoat a pubblicazione 22/04/2026(cfr., SU n. 34476 del 2019).Alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi i ricorsidevono essere respinti. In ragione del diverso peso ponderaledella reciproca soccombenza sussistono i presupposti per lacompensazione nella misura del cinquanta per cento delle spesedi lite e la società ricorrente principale va condanna allarifusione, in favore del ricorrente incidentale, delle residuespese, liquidate come in dispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.Compensa, nella misura del cinquanta per cento, le spese di litee condanna la ricorrente principale alla rifusione, in favore delricorrente incidentale, delle residue spese, che liquida in euro3000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi oltre spesegenerali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 5 febbraio 2026.La PresidenteNumero registro generale 11850/2023Antonella [OSCURATO:PERSONA] sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026Data pubblicazione 22/04/2026Numero registro generale 11850/2023Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 10681/2026Data pubblicazione 22/04/2026
Sentenza Cassazione n. 10681/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris