Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06411/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio, relativamente alle esigenze cautelari.

Rigetto nel resto.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. r/t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania — quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 1291/2023 - ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] adottata dal G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale componente del clan Brunetto, dal 2016 al giugno 2019.

1.1. Con la sentenza rescindente il Giudice di legittimità, premesso che i gravi indizi fondavano sulla fonte dichiarativa costituita dalle dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], e su alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento "Jungo", aveva formulato tre rilievi.

1.1.1. Un primo rilievo attiene alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che la sentenza rescindente ha ritenuto prive del relativo giudizio di attendibilità intrinseca e non sufficientemente riscontrate.

1.1.2. Con un secondo rilievo — relativo al valore attribuito dal giudice di merito ad alcuneintercettazioni, in cui è parte [OSCURATO:PERSONA], intercorse, l'una con un soggetto ignoto e un'altra con Lisi - la sentenza rescindente ha rilevato che il Faranda, definito nella ordinanza quale soggetto intraneo, come il ricorrente, nel clan Brunetto, non risulti mai condannato per reato associativo.

Quanto alla conversazione con Lisi, la Corte di cassazione ha osservato come risulti del tutto apodittica la affermazione che, con il riferimento a "Graziano", captato durante l'intercettazione, gli interlocutori si siano riferiti al co-indagato [OSCURATO:PERSONA], membro del sodalizio vicino al Gruppo di Giarre, in assenza di specifici elementi in tale senso significativi.

1.1.3. La terza censura afferisce alle conversazioni intercettate nel procedimento Jungo, in particolare a quella in cui l'associato [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA], gli riferiva che non era la prima volta che Lisi si era appropriato del denaro proveniente dalla vendite degli stupefacenti, da cui il Tribunale distrettuale aveva tratto apoditticamente la partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa, senza alcuna argomentazione giustificativa.

1.2. Il Tribunale distrettuale, con l'ordinanza impugnata:

1.2.1. ha ritenuto le dichiarazioni di Porto dotate di attendibilità intrinseca, soggettiva e oggettiva, sia per la reiterazione nel tempo del narrato, sia con riguardo alla conoscibilità delle vicende riportate, per avere fatto parte, peraltro quale reggente dal 1995, del clan Cintorino, anch'esso, come il clan Brunetto, con base a Calatabiano e Fiunnefreddo di Sicilia, i due clan operando spesso in sinergia, oltre che per l'assenza di astio; ha ritenuto dette propalazioni anche riscontrate da alcune conversazioni registrate sull'autovettura del sodale [OSCURATO:PERSONA]: una in cui Porto riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di avere informato Lisi delle proprie decisioni riguardanti l'estromissione del [OSCURATO:PERSONA] dagli affari relativi alla gestione delle imbarcazioni turistiche nella baia di Isolabella; altra in cui Porto, lamentandosi con il suo interlocutore dell'atteggiamento attendista del clan Brunetto sulla citata questione, riferiva di avere esortato Lisi a un maggiore decisionismo.Inoltre, l'ordinanza impugnata ha ravvisato un riscontro anche nelle conversazioni intercettate nel procedimento _lungo, che, pur aventi riferimento al narcotraffico, "attestano la comunanza di interessi illeciti del Lisi nei termini delineati dal Porto".

Lo stesso è a dirsi delle intercettazioni nel procedimento Isolabella che evidenziano la qualità del Lisi di esponente del clan Brunetto.

1.2.2. ha evidenziato come l'espressione intercettata in un ambientale del 25 marzo 2017, in cui Faranda chiede a Lisi se stesse ancora" camminando con Graziano", debba intendersi, secondo codice diffuso dell'area territoriale, come acclarato in altri processi, nel senso di appartenenza mafiosa, e che 'Graziano' debba identificarsi in [OSCURATO:PERSONA], elemento apicale del clan Brunetto, come emerso da altri processi celebrati nei confronti del medesimo gruppo.

1.2.3. ha evidenziato che Faranda annovera un carico pendente per reato associativo.

1.2.4. Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha disconosciuto valenza significativa e fidefaciente alla documentazione attestante il trasferimento all'estero del ricorrente, e, quanto al tempo decorso, ha segnalato invece la protratta militanza associativa del Lisi.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi.

2.1. Con i primi due motivi, si duole che l'ordinanza impugnata non avrebbe colmato le lacune che avevano portato il Giudice di legittimità alla pronuncia di annullamento, risultando la motivazione solo apparente.

Sull'attendibilità del collaboratore di giustizia Porto, questi sarebbe stato smentito per la posizione dei co-indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, in relazione al delitto associativo contestato al capo 2) dell'editto provvisorio.

E tanto in ragione del fatto che il propalante è stato intraneo al clan Cintorino e non a quello Brunetto.

Non corrisponde al vero l'assenza di astio, dal momento che Lisi ha denunciato una aggressione di cui era mandante il clan del Porto.

Anche le conversazioni intercettate, valorizzate dal Giudice a quo, erano state già considerate nella prima ordinanza e ritenute non autodimostrative dal Giudice di legittimità.

In particolare, le captazioni nel procedimento 'Jungo' possono al più riferirsi ad episodi di spaccio ma non attestare la partecipazione associativa del ricorrente, il quale, peraltro, in quel processo, non era stato in alcun modo coinvolto; anche la conversazione nella quale si afferma che Lisi sarebbe un partecipe del clan Brunetto in ragione della sua vicinanza a 'Graziano', da intendersi quale [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del gruppo, resta del tutto apodittica, non venendo spiegate le ragioni di tale ultima identificazione e comunque non confrontandosi l'ordinanza con la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è soggetto non gravato da alcuna condanna per reati di mafia; quanto a Faranda, non risponde al vero che a suo carico sussista una pendenza per reato associativo, riferendosi la pendenza individuata dal Tribunale a un processo per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

D'altro canto, neppure l'affermazione che Lisi operasse nel settore del narcotraffico trova alcun aggancio con evidenze probatorie né egli è stato indagato per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

2.2. Con il terzo motivo è attinto il profilo delle esigenze cautelari, dolendosi la difesa che, a fronte di una contestazione chiusa del reato associativo, per una partecipazione dal 2016 all'aprile 2019, il Tribunale non abbia tenuto conto del tempo trascorso, in assenza di contatti con il Porto fin dall'aprile 2019, e avendo denunciato il ricorrente, nel 2020, un tentativo di estorsione da parte di terzi in danno di un imprenditore locale, così dimostrando un allontanamento morale da dinamiche delinquenziali; inoltre, egli ha ottenuto un permesso di soggiorno di tipo B, dall'autorità elvetica, che viene rilasciato a coloro che soggiornano e lavorano effettivamente e in modo documentato per l'intero arco dell'anno in quel territorio.

Manca quindi uno scrutinio dell'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato il terzo motivo che attiene alle esigenze cautelari, profilo in relazione al quale la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

Nel resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. I primi due motivi di ricorso, che attingono il profilo della gravità indiziaria non sono fondati.

2.1. Come ha già ricordato la sentenza rescindente, i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Lisi all'associazione mafiosa del clan Brunetto sono stati tratti dai seguenti elementi: i) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva descritto il ricorrente come un associato di tale clan vicino a [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe sostituito mentre questi era in detenzione domiciliare, partecipando alle riunioni con gli esponenti del clan Cintorino; ii) alcune conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento, nonché nel diverso procedimento denominato "Jungo".

2.2. Rispetto a tale compendio indiziario, lo si è ricordato in premessa, il Giudice di legittimità aveva censurato l'ordinanza in quella sede impugnata, con riguardo al primo profilo, per omesso scrutinio della attendibilità del collaboratore di giustizia; mentre, nei confronti del compendio intercettivo, l'affermata intraneità del Faranda al clan Brunetta, risultava sconfessata dall' assenza di condanne per reato associativo, mentre non vi era adeguato riscontro argomentativo a proposito della riferibilità di "Graziano" a [OSCURATO:PERSONA].

Infine, il Tribunale distrettuale aveva tratto, in modo apodittico, elementi di riscontro alla partecipazione associativa del Lisi dalle conversazioni intercettate nel procedimento 'Jungo'.

2.3. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha tenuto conto del richiamo operato dalla sentenza rescindente alla regula juris che governa lo scrutinio delle dichiarazioni collaborative, le quali, secondo consolidato canone ermeneutico di questa Corte, integrano gravi indizi solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683 - 01; Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515 - 01).

2.4. Muovendosi nell'ambito di tale perimetro valutativo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto le dichiarazioni del Porto munite di una piena attendibilità intrinseca, sia soggettiva che oggettiva, in ragione del ruolo, anche apicale, da lui svolto nel contesto associativo di riferimento, che ha determinato la conoscenza delle vicende di cui ha riferito, altresì rimarcando come le sue dichiarazioni siano state positivamente valutate nell'ambito di altri processi già celebratisi; ha anche sottolineato l'assenza di astio e rancore verso i chiamati in reità ed evidenziato plurimi convergenti riscontri estrinseci.

Sotto tale ultimo profilo l'ordinanza ha richiamato le conversazioni a bordo dell'autovettura del sodale [OSCURATO:PERSONA], in particolare quelle in cui vi è un chiaro riferimento al coinvolgimento del Lisi nelle dinamiche associative, altrimenti non trovando una ragionevole spiegazione l'affermazione di Porto di averlo informato della intenzione di estromettere l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] dagli affari; né vi è una spiegazione alternativa delle ragioni della sollecitazione nei confronti del Lisi ad assumere un atteggiamento meno attendista di quello dei suoi capi detenuti ( id est [OSCURATO:PERSONA]) sulla questione della gestione delle imbarcazioni turistiche nella baia di Isolabella, questione che era oggetto anche di riunioni tra i due clan mafiosi per la gestione dei proventi delle attività economiche inerenti Isolabella, monitorate dagli investigatori.

Ulteriori riscontri estrinseci sono stati ritenuti quelli provenienti dall'attività interiettiva svolta nei procedimenti "Jungo" e "Isolabella".

Quanto al primo, l'ordinanza ha segnalato come, pur riferendosi, quell'indagine, allo specifico settore del narcotraffico, nondimeno, le conversazioni captate, in quanto coinvolgenti anche il Lisi, attestano gli interessi illeciti propri del clan, coerentemente con quanto riferito dal collaboratore (sono stati indicati, nell'ordinanza, alcuni progressivi di conversazioni intercettate il 21/09/2018: come si legge nella ordinanza genetica del G.I.P., a pg. 42, da tali conversazioni emerge che il Lisi si annovera tra coloro che forniscono aiuto economico ai sodali detenuti; quelle del 22/09/2018, invece, danno atto del suo coinvolgimento nel narcotraffico).

Dalle conversazioni captate nel procedimento 'Isolabella' emerge, poi, che il Porto si rivolgeva al Lisi, quale esponente del clan Brunetto, per trovare un accordo sulla spartizione dei proventi delle attività illecite.

Infine, l'ordinanza impugnata ha sottolineato come trovi riscontro anche l'affermazione del collaboratore secondo cui Lisi si occupava di gestire i proventi di parcheggi abusivi, essendo ammessa dalla stessa difesa l'attività di parcheggiatore abusivo svolta dal ricorrente.

2.5. Con riguardo, poi, al tema delle conversazioni - intercettate in altro procedimento, all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza confermata in appello, per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso - quella che viene in rilievo è la conversazione ( n. 56 del 25/03/2017) nella quale Faranda chiede a Lisi se egli stese "camminando" con "Graziano".

Anche in ordine alla interpretazione di tale conversazione, come si è premesso, si sono concentrate le censure del giudice di legittimità, le quali, tuttavia, risultano superate dagli argomenti utilizzati dal Tribunale distrettuale per esplicitarne il significato attribuito dagli investigatori.

L'ordinanza, sollecitata dal giudice di legittimità anche per tale aspetto, ha, in primo luogo, annotato come risulti pacifico che l'interlocutore del Faranda sia proprio il Lisi.

Inoltre, ha osservato come costituisca fatto notorio, fin dagli anni Novanta, ( viene citato il procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA],) che l'espressione "camminare" sia intesa, nel linguaggio gergale mafioso locale, "univocamente, nel senso di un'appartenenza mafiosa".

Quanto poi all'identificazione di "Graziano" con [OSCURATO:PERSONA], gravitante nel clan Brunetto ( cfr. richiesta di rinvio a giudizio nei confronti, tra i tanti altri, di [OSCURATO:PERSONA], per reati contro il patrimonio aggravati dalla finalità di favorire il clan), e di "Paolo"( il quale viene evocato nella conversazione dallo stesso Lisi, che risponde alla domanda del Faranda affermando che "sta camminando con tutti quelli che erano con Paolo"; cfr. ordinanza G.I.P. pg. 42), con [OSCURATO:PERSONA], capoclan deceduto nel 2013, l'ordinanza ha fatto riferimento, anche in tal caso, a esiti conclamati di processi celebrati nei confronti del clan Brunetto e dei suoi esponenti.

Quanto alla personalità criminale del Faranda, egli risulta certamente condannato per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; inoltre, il Tribunale distrettuale dà atto di una pendenza per reato associativo.

Del tutto razionale, dunque, la valutazione che di tale conversazione è stata compiuta, quale elemento significativo della appartenenza del Lisi al clan Brunetto.

2.6. Ritiene il Collegio che le valutazioni svolte dal Tribunale del riesame nel giudizio rescissorio siano logicamente supportate e coerenti con gli esiti investigativi, oltre che con consolidati principi giuridici, mentre le doglianze difensive si limitano e a dedurre singole aporie della motivazione, senza rappresentarne la decisività, finendo per risultare, sostanzialmente, formulate senza la dovuta specificità: ci si duole genericamente che il Tribunale di Catania non avrebbe ottemperato al mandato rescindente; si fa riferimento alle smentite che il collaboratore Porto avrebbe ricevuto in altri procedimenti, senza meglio chiarirne i termini e le ripercussioni nel presente procedimento; si evocano esiti di procedimenti cautelari favorevoli per altri coindagati, ma non se ne evidenzia la rilevanza con riguardo alla posizione del Lisi.

2.7. E, allora, è sufficiente ricordare che, in tema di gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell'emissione di provvedimenti di coercizione personale, allorché ci si trovi in presenza di dichiarazioni di un collaborante, che abbiano ricevuto riscontri solo in parte, il giudice non può darsi una regola generale, nel senso della sua inattendibilità complessiva o nel senso di una sua completa e altrettanto generale affidabilità, ma ha il dovere di verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, non potendo escludersi che l attendibilità di una dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolga necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale. ( Sez. 1, Ordinanza n. 1700 del 20/03/1998; Rv. 210567).E' accreditato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento che ammette che la prova rappresentativa, saggiata e valutata nella sua concretezza, possa essere frazionata in relazione alla scansione della evocazione in ordine a fatti e a eventi distinti; e, ancora, che, dal nucleo centrale della dichiarazione, ben possono essere scissi circostanze e dettagli secondari, ascrivibili alle fisiologiche discrasie della percezione sensoriale o della elaborazione mnemonica. (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368; conf. a Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut).

2.8. Alla luce di tali coordinate, ritiene, in conclusione, il Collegio che la ordinanza impugnata abbia ottemperato al compito demandato dalla sentenza rescindente, prendendo le mosse dai principi in essa affermati, vincolanti nel presente giudizio di rinvio, stante l'obbligo assoluto e inderogabile di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa (Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196893), e abbia tenuto conto delle coordinate delineate dalla sentenza delle Sezioni Unite "Aquilina" in punto di valutazione della attendibilità dei dichiaranti, dando atto, oltre che della attendibilità del narrato del collaboratore di giustizia, non certo intaccato dalla dedotta presenza di una denuncia presentata tempo addietro dal Lisi, anche della esistenza di plurimi riscontri individualizzanti nei confronti del ricorrente, quanto alla sua intraneità al clan Brunetto. 3.Tanto osservato con riguardo al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, e venendo al terzo motivo di ricorso, che attinge il giudizio espresso dall'ordinanza impugnata con riguardo al tema delle esigenze cautelari, esso è fondato.

3.1. Premesso che la sentenza rescindente non si era espressa in merito al profilo della attualità delle esigenze cautelari, ritenuto assorbito dall'annullamento incentrato sui gravi indizi - ma, evidentemente, non precluso - osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha svolto un superficiale scrutinio sul punto, senza adeguatamente confrontarsi con la allegazione difensiva incentrata sull'allontanamento del Lisi dal territorio siciliano, allontanamento che non sembra essere, alla luce della documentazione prodotta dalla Difesa, meramente occasionale o temporaneo.

Al di là della natura fidefacente della documentazione prodotta all'udienza camerale, ciò che rileva, e che merita una adeguata replica da parte del Tribunale distrettuale, è la circostanza che, a fronte di una contestazione chiusa del reato associativo ( 2016 - 2019), spetta al Giudice di merito chiarire se vi siano elementi da cui trarre la persistenza di contatti con il contesto criminale di riferimento, e come si concilino con la circostanza che il Lisi risulterebbe stabilmente domiciliato in territorio elvetico, dove presta abituale attività lavorativa.

3.2. E' opportuno ricordare che, in relazione al titolo di reato in questione, vi è una doppia presunzione legale di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di adeguatezza della y sola misura custodiale intramuraria, salva la prova della dissociazione o dello scioglimento dell'associazione.

Sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi che la Difesa - che è onerata del relativo onere - ha allegato elementi concreti - al di là del decorso del tempo, peraltro neppure breve, riferendosi la contestazione ( chiusa) del reato associativo al periodo 2016-2019 , rispetto alla data di adozione della misura cautelare ( 30/10/2022) - idonei a dimostrare in modo obiettivo e concreto l'effettivo e definitivo allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e , la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6 n. 28821 del 30/09/2020 Rv. 279780).

Ora, anche l'orientamento più restrittivo - che, a proposito del rilevo da attribuire al c.d. tempo silente, cioè al tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ritiene che il c.d. tempo silente non possa, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari - prende in considerazione, esemplificativamente, quali fatti indicativi della rescissione del legame, un'un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale (da ultimo Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569).

Si vuole dire che, se è vero che, specialmente per le mafie storiche, non può essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente, è necessario, tuttavia, a fronte di una specifica allegazione difensiva, che, come nel caso di specie, deduce l'allontanamento stabile dal contesto mafioso di provenienza, vi sia una specifica motivazione che renda conto, al contrario, della continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'operatività del medesimo contesto, e delle ragioni per cui, in presenza di elementi concreti di segno contrario, detti legami risultino perduranti nel tempo ( Sez. 2 n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 2821319).

4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, come detto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari oggetto del terzo motivo di ricorso.

Nel resto il ricorso non è fondato e va rigettato.

P.Q.M.

Annulla il provvedime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio, relativamente alle esigenze cautelari. Rigetto nel resto. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. r/t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania — quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 1291/2023 - ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] adottata dal G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale componente del clan Brunetto, dal 2016 al giugno 2019. 1.1. Con la sentenza rescindente il Giudice di legittimità, premesso che i gravi indizi fondavano sulla fonte dichiarativa costituita dalle dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], e su alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento "Jungo", aveva formulato tre rilievi. 1.1.1. Un primo rilievo attiene alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che la sentenza rescindente ha ritenuto prive del relativo giudizio di attendibilità intrinseca e non sufficientemente riscontrate. 1.1.2. Con un secondo rilievo — relativo al valore attribuito dal giudice di merito ad alcuneintercettazioni, in cui è parte [OSCURATO:PERSONA], intercorse, l'una con un soggetto ignoto e un'altra con Lisi - la sentenza rescindente ha rilevato che il Faranda, definito nella ordinanza quale soggetto intraneo, come il ricorrente, nel clan Brunetto, non risulti mai condannato per reato associativo. Quanto alla conversazione con Lisi, la Corte di cassazione ha osservato come risulti del tutto apodittica la affermazione che, con il riferimento a "Graziano", captato durante l'intercettazione, gli interlocutori si siano riferiti al co-indagato [OSCURATO:PERSONA], membro del sodalizio vicino al Gruppo di Giarre, in assenza di specifici elementi in tale senso significativi. 1.1.3. La terza censura afferisce alle conversazioni intercettate nel procedimento Jungo, in particolare a quella in cui l'associato [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA], gli riferiva che non era la prima volta che Lisi si era appropriato del denaro proveniente dalla vendite degli stupefacenti, da cui il Tribunale distrettuale aveva tratto apoditticamente la partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa, senza alcuna argomentazione giustificativa. 1.2. Il Tribunale distrettuale, con l'ordinanza impugnata: 1.2.1. ha ritenuto le dichiarazioni di Porto dotate di attendibilità intrinseca, soggettiva e oggettiva, sia per la reiterazione nel tempo del narrato, sia con riguardo alla conoscibilità delle vicende riportate, per avere fatto parte, peraltro quale reggente dal 1995, del clan Cintorino, anch'esso, come il clan Brunetto, con base a Calatabiano e Fiunnefreddo di Sicilia, i due clan operando spesso in sinergia, oltre che per l'assenza di astio; ha ritenuto dette propalazioni anche riscontrate da alcune conversazioni registrate sull'autovettura del sodale [OSCURATO:PERSONA]: una in cui Porto riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di avere informato Lisi delle proprie decisioni riguardanti l'estromissione del [OSCURATO:PERSONA] dagli affari relativi alla gestione delle imbarcazioni turistiche nella baia di Isolabella; altra in cui Porto, lamentandosi con il suo interlocutore dell'atteggiamento attendista del clan Brunetto sulla citata questione, riferiva di avere esortato Lisi a un maggiore decisionismo.Inoltre, l'ordinanza impugnata ha ravvisato un riscontro anche nelle conversazioni intercettate nel procedimento _lungo, che, pur aventi riferimento al narcotraffico, "attestano la comunanza di interessi illeciti del Lisi nei termini delineati dal Porto". Lo stesso è a dirsi delle intercettazioni nel procedimento Isolabella che evidenziano la qualità del Lisi di esponente del clan Brunetto. 1.2.2. ha evidenziato come l'espressione intercettata in un ambientale del 25 marzo 2017, in cui Faranda chiede a Lisi se stesse ancora" camminando con Graziano", debba intendersi, secondo codice diffuso dell'area territoriale, come acclarato in altri processi, nel senso di appartenenza mafiosa, e che 'Graziano' debba identificarsi in [OSCURATO:PERSONA], elemento apicale del clan Brunetto, come emerso da altri processi celebrati nei confronti del medesimo gruppo. 1.2.3. ha evidenziato che Faranda annovera un carico pendente per reato associativo. 1.2.4. Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha disconosciuto valenza significativa e fidefaciente alla documentazione attestante il trasferimento all'estero del ricorrente, e, quanto al tempo decorso, ha segnalato invece la protratta militanza associativa del Lisi. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Con i primi due motivi, si duole che l'ordinanza impugnata non avrebbe colmato le lacune che avevano portato il Giudice di legittimità alla pronuncia di annullamento, risultando la motivazione solo apparente. Sull'attendibilità del collaboratore di giustizia Porto, questi sarebbe stato smentito per la posizione dei co-indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, in relazione al delitto associativo contestato al capo 2) dell'editto provvisorio. E tanto in ragione del fatto che il propalante è stato intraneo al clan Cintorino e non a quello Brunetto. Non corrisponde al vero l'assenza di astio, dal momento che Lisi ha denunciato una aggressione di cui era mandante il clan del Porto. Anche le conversazioni intercettate, valorizzate dal Giudice a quo, erano state già considerate nella prima ordinanza e ritenute non autodimostrative dal Giudice di legittimità. In particolare, le captazioni nel procedimento 'Jungo' possono al più riferirsi ad episodi di spaccio ma non attestare la partecipazione associativa del ricorrente, il quale, peraltro, in quel processo, non era stato in alcun modo coinvolto; anche la conversazione nella quale si afferma che Lisi sarebbe un partecipe del clan Brunetto in ragione della sua vicinanza a 'Graziano', da intendersi quale [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del gruppo, resta del tutto apodittica, non venendo spiegate le ragioni di tale ultima identificazione e comunque non confrontandosi l'ordinanza con la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è soggetto non gravato da alcuna condanna per reati di mafia; quanto a Faranda, non risponde al vero che a suo carico sussista una pendenza per reato associativo, riferendosi la pendenza individuata dal Tribunale a un processo per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. D'altro canto, neppure l'affermazione che Lisi operasse nel settore del narcotraffico trova alcun aggancio con evidenze probatorie né egli è stato indagato per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. 2.2. Con il terzo motivo è attinto il profilo delle esigenze cautelari, dolendosi la difesa che, a fronte di una contestazione chiusa del reato associativo, per una partecipazione dal 2016 all'aprile 2019, il Tribunale non abbia tenuto conto del tempo trascorso, in assenza di contatti con il Porto fin dall'aprile 2019, e avendo denunciato il ricorrente, nel 2020, un tentativo di estorsione da parte di terzi in danno di un imprenditore locale, così dimostrando un allontanamento morale da dinamiche delinquenziali; inoltre, egli ha ottenuto un permesso di soggiorno di tipo B, dall'autorità elvetica, che viene rilasciato a coloro che soggiornano e lavorano effettivamente e in modo documentato per l'intero arco dell'anno in quel territorio. Manca quindi uno scrutinio dell'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il terzo motivo che attiene alle esigenze cautelari, profilo in relazione al quale la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Nel resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. I primi due motivi di ricorso, che attingono il profilo della gravità indiziaria non sono fondati. 2.1. Come ha già ricordato la sentenza rescindente, i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Lisi all'associazione mafiosa del clan Brunetto sono stati tratti dai seguenti elementi: i) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva descritto il ricorrente come un associato di tale clan vicino a [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe sostituito mentre questi era in detenzione domiciliare, partecipando alle riunioni con gli esponenti del clan Cintorino; ii) alcune conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento, nonché nel diverso procedimento denominato "Jungo". 2.2. Rispetto a tale compendio indiziario, lo si è ricordato in premessa, il Giudice di legittimità aveva censurato l'ordinanza in quella sede impugnata, con riguardo al primo profilo, per omesso scrutinio della attendibilità del collaboratore di giustizia; mentre, nei confronti del compendio intercettivo, l'affermata intraneità del Faranda al clan Brunetta, risultava sconfessata dall' assenza di condanne per reato associativo, mentre non vi era adeguato riscontro argomentativo a proposito della riferibilità di "Graziano" a [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il Tribunale distrettuale aveva tratto, in modo apodittico, elementi di riscontro alla partecipazione associativa del Lisi dalle conversazioni intercettate nel procedimento 'Jungo'. 2.3. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha tenuto conto del richiamo operato dalla sentenza rescindente alla regula juris che governa lo scrutinio delle dichiarazioni collaborative, le quali, secondo consolidato canone ermeneutico di questa Corte, integrano gravi indizi solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683 - 01; Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515 - 01). 2.4. Muovendosi nell'ambito di tale perimetro valutativo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto le dichiarazioni del Porto munite di una piena attendibilità intrinseca, sia soggettiva che oggettiva, in ragione del ruolo, anche apicale, da lui svolto nel contesto associativo di riferimento, che ha determinato la conoscenza delle vicende di cui ha riferito, altresì rimarcando come le sue dichiarazioni siano state positivamente valutate nell'ambito di altri processi già celebratisi; ha anche sottolineato l'assenza di astio e rancore verso i chiamati in reità ed evidenziato plurimi convergenti riscontri estrinseci. Sotto tale ultimo profilo l'ordinanza ha richiamato le conversazioni a bordo dell'autovettura del sodale [OSCURATO:PERSONA], in particolare quelle in cui vi è un chiaro riferimento al coinvolgimento del Lisi nelle dinamiche associative, altrimenti non trovando una ragionevole spiegazione l'affermazione di Porto di averlo informato della intenzione di estromettere l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] dagli affari; né vi è una spiegazione alternativa delle ragioni della sollecitazione nei confronti del Lisi ad assumere un atteggiamento meno attendista di quello dei suoi capi detenuti ( id est [OSCURATO:PERSONA]) sulla questione della gestione delle imbarcazioni turistiche nella baia di Isolabella, questione che era oggetto anche di riunioni tra i due clan mafiosi per la gestione dei proventi delle attività economiche inerenti Isolabella, monitorate dagli investigatori. Ulteriori riscontri estrinseci sono stati ritenuti quelli provenienti dall'attività interiettiva svolta nei procedimenti "Jungo" e "Isolabella". Quanto al primo, l'ordinanza ha segnalato come, pur riferendosi, quell'indagine, allo specifico settore del narcotraffico, nondimeno, le conversazioni captate, in quanto coinvolgenti anche il Lisi, attestano gli interessi illeciti propri del clan, coerentemente con quanto riferito dal collaboratore (sono stati indicati, nell'ordinanza, alcuni progressivi di conversazioni intercettate il 21/09/2018: come si legge nella ordinanza genetica del G.I.P., a pg. 42, da tali conversazioni emerge che il Lisi si annovera tra coloro che forniscono aiuto economico ai sodali detenuti; quelle del 22/09/2018, invece, danno atto del suo coinvolgimento nel narcotraffico). Dalle conversazioni captate nel procedimento 'Isolabella' emerge, poi, che il Porto si rivolgeva al Lisi, quale esponente del clan Brunetto, per trovare un accordo sulla spartizione dei proventi delle attività illecite. Infine, l'ordinanza impugnata ha sottolineato come trovi riscontro anche l'affermazione del collaboratore secondo cui Lisi si occupava di gestire i proventi di parcheggi abusivi, essendo ammessa dalla stessa difesa l'attività di parcheggiatore abusivo svolta dal ricorrente. 2.5. Con riguardo, poi, al tema delle conversazioni - intercettate in altro procedimento, all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza confermata in appello, per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso - quella che viene in rilievo è la conversazione ( n. 56 del 25/03/2017) nella quale Faranda chiede a Lisi se egli stese "camminando" con "Graziano". Anche in ordine alla interpretazione di tale conversazione, come si è premesso, si sono concentrate le censure del giudice di legittimità, le quali, tuttavia, risultano superate dagli argomenti utilizzati dal Tribunale distrettuale per esplicitarne il significato attribuito dagli investigatori. L'ordinanza, sollecitata dal giudice di legittimità anche per tale aspetto, ha, in primo luogo, annotato come risulti pacifico che l'interlocutore del Faranda sia proprio il Lisi. Inoltre, ha osservato come costituisca fatto notorio, fin dagli anni Novanta, ( viene citato il procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA],) che l'espressione "camminare" sia intesa, nel linguaggio gergale mafioso locale, "univocamente, nel senso di un'appartenenza mafiosa". Quanto poi all'identificazione di "Graziano" con [OSCURATO:PERSONA], gravitante nel clan Brunetto ( cfr. richiesta di rinvio a giudizio nei confronti, tra i tanti altri, di [OSCURATO:PERSONA], per reati contro il patrimonio aggravati dalla finalità di favorire il clan), e di "Paolo"( il quale viene evocato nella conversazione dallo stesso Lisi, che risponde alla domanda del Faranda affermando che "sta camminando con tutti quelli che erano con Paolo"; cfr. ordinanza G.I.P. pg. 42), con [OSCURATO:PERSONA], capoclan deceduto nel 2013, l'ordinanza ha fatto riferimento, anche in tal caso, a esiti conclamati di processi celebrati nei confronti del clan Brunetto e dei suoi esponenti. Quanto alla personalità criminale del Faranda, egli risulta certamente condannato per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; inoltre, il Tribunale distrettuale dà atto di una pendenza per reato associativo. Del tutto razionale, dunque, la valutazione che di tale conversazione è stata compiuta, quale elemento significativo della appartenenza del Lisi al clan Brunetto. 2.6. Ritiene il Collegio che le valutazioni svolte dal Tribunale del riesame nel giudizio rescissorio siano logicamente supportate e coerenti con gli esiti investigativi, oltre che con consolidati principi giuridici, mentre le doglianze difensive si limitano e a dedurre singole aporie della motivazione, senza rappresentarne la decisività, finendo per risultare, sostanzialmente, formulate senza la dovuta specificità: ci si duole genericamente che il Tribunale di Catania non avrebbe ottemperato al mandato rescindente; si fa riferimento alle smentite che il collaboratore Porto avrebbe ricevuto in altri procedimenti, senza meglio chiarirne i termini e le ripercussioni nel presente procedimento; si evocano esiti di procedimenti cautelari favorevoli per altri coindagati, ma non se ne evidenzia la rilevanza con riguardo alla posizione del Lisi. 2.7. E, allora, è sufficiente ricordare che, in tema di gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell'emissione di provvedimenti di coercizione personale, allorché ci si trovi in presenza di dichiarazioni di un collaborante, che abbiano ricevuto riscontri solo in parte, il giudice non può darsi una regola generale, nel senso della sua inattendibilità complessiva o nel senso di una sua completa e altrettanto generale affidabilità, ma ha il dovere di verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, non potendo escludersi che l attendibilità di una dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolga necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale. ( Sez. 1, Ordinanza n. 1700 del 20/03/1998; Rv. 210567).E' accreditato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento che ammette che la prova rappresentativa, saggiata e valutata nella sua concretezza, possa essere frazionata in relazione alla scansione della evocazione in ordine a fatti e a eventi distinti; e, ancora, che, dal nucleo centrale della dichiarazione, ben possono essere scissi circostanze e dettagli secondari, ascrivibili alle fisiologiche discrasie della percezione sensoriale o della elaborazione mnemonica. (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368; conf. a Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut). 2.8. Alla luce di tali coordinate, ritiene, in conclusione, il Collegio che la ordinanza impugnata abbia ottemperato al compito demandato dalla sentenza rescindente, prendendo le mosse dai principi in essa affermati, vincolanti nel presente giudizio di rinvio, stante l'obbligo assoluto e inderogabile di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196893), e abbia tenuto conto delle coordinate delineate dalla sentenza delle Sezioni Unite "Aquilina" in punto di valutazione della attendibilità dei dichiaranti, dando atto, oltre che della attendibilità del narrato del collaboratore di giustizia, non certo intaccato dalla dedotta presenza di una denuncia presentata tempo addietro dal Lisi, anche della esistenza di plurimi riscontri individualizzanti nei confronti del ricorrente, quanto alla sua intraneità al clan Brunetto. 3.Tanto osservato con riguardo al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, e venendo al terzo motivo di ricorso, che attinge il giudizio espresso dall'ordinanza impugnata con riguardo al tema delle esigenze cautelari, esso è fondato. 3.1. Premesso che la sentenza rescindente non si era espressa in merito al profilo della attualità delle esigenze cautelari, ritenuto assorbito dall'annullamento incentrato sui gravi indizi - ma, evidentemente, non precluso - osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha svolto un superficiale scrutinio sul punto, senza adeguatamente confrontarsi con la allegazione difensiva incentrata sull'allontanamento del Lisi dal territorio siciliano, allontanamento che non sembra essere, alla luce della documentazione prodotta dalla Difesa, meramente occasionale o temporaneo. Al di là della natura fidefacente della documentazione prodotta all'udienza camerale, ciò che rileva, e che merita una adeguata replica da parte del Tribunale distrettuale, è la circostanza che, a fronte di una contestazione chiusa del reato associativo ( 2016 - 2019), spetta al Giudice di merito chiarire se vi siano elementi da cui trarre la persistenza di contatti con il contesto criminale di riferimento, e come si concilino con la circostanza che il Lisi risulterebbe stabilmente domiciliato in territorio elvetico, dove presta abituale attività lavorativa. 3.2. E' opportuno ricordare che, in relazione al titolo di reato in questione, vi è una doppia presunzione legale di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di adeguatezza della y sola misura custodiale intramuraria, salva la prova della dissociazione o dello scioglimento dell'associazione. Sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi che la Difesa - che è onerata del relativo onere - ha allegato elementi concreti - al di là del decorso del tempo, peraltro neppure breve, riferendosi la contestazione ( chiusa) del reato associativo al periodo 2016-2019 , rispetto alla data di adozione della misura cautelare ( 30/10/2022) - idonei a dimostrare in modo obiettivo e concreto l'effettivo e definitivo allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e , la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6 n. 28821 del 30/09/2020 Rv. 279780). Ora, anche l'orientamento più restrittivo - che, a proposito del rilevo da attribuire al c.d. tempo silente, cioè al tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ritiene che il c.d. tempo silente non possa, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari - prende in considerazione, esemplificativamente, quali fatti indicativi della rescissione del legame, un'un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale (da ultimo Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569). Si vuole dire che, se è vero che, specialmente per le mafie storiche, non può essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente, è necessario, tuttavia, a fronte di una specifica allegazione difensiva, che, come nel caso di specie, deduce l'allontanamento stabile dal contesto mafioso di provenienza, vi sia una specifica motivazione che renda conto, al contrario, della continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'operatività del medesimo contesto, e delle ragioni per cui, in presenza di elementi concreti di segno contrario, detti legami risultino perduranti nel tempo ( Sez. 2 n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 2821319). 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, come detto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari oggetto del terzo motivo di ricorso. Nel resto il ricorso non è fondato e va rigettato. P.Q.M. Annulla il provvedime
Sentenza Cassazione n. 06411/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris