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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 47238/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 034DBJK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; + -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 17 gennaio 2022, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale; -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto che le doglianze proposte tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. risulta generico in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e, peraltro, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta invero da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 034DBJK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; + -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 17 gennaio 2022, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale; -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto che le doglianze proposte tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. risulta generico in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e, peraltro, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta invero da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il c
Sentenza Cassazione n. 47238/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris