CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07886/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8901/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante , [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 5/2022 depositata il 10/01/2022 e notificata in data 20/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio le società Italmarche ed Olmo e personalmente [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Macerata, proponendo azione revocatoria ex artt. 2901 e 2902 cod.civ. in relazione all’atto con cui Italmarche aveva ceduto il 50% del capitale sociale della partecipata S.I.C. - [OSCURATO:PERSONA]- alla [OSCURATO:SOCIETA]. nonché all’atto con cui sempre Italmarche aveva ceduto il 10% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA], adducendo che si trattava di atti disposizione del patrimonio di Italmarche che avrebbero arrecato pregiudizio alle sue ragioni di credito, in quanto Italmarche aveva garantito, con fideiussione, l’adempimento di cinque rapporti di leasing. Con sentenza n. 449/2019, il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda attorea e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi. Con provvedimento n. 5/2022, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato integralmente le statuizioni del giudice di prime cure, ritenendo sussistenti tanto l’eventus damni quanto la scientia damni, atteso che: i) provata la modifica del patrimonio del debitore, quest’ultimo non aveva dimostrato né di essere titolare di altri beni aggredibili né che il suo patrimonio residuo era di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori; ii) data la natura onerosa degli atti dispositivi e il fatto che essi erano stati posti in essere dopo il sorgere del credito, per dichiararli inefficaci era sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo alle ragioni dei creditori, da provarsi anche tramite presunzioni. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso, fondato su un solo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] delegato aveva proposto la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., stante la ritenuta infondatezza dell’unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno formulato istanza, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, di decisione del ricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata, dunque, ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che I ricorrenti, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. lamentano l’ erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 2901 cod.civ. anche in riferimento all’art. 2729 cod.civ., in relazione alla prova della sussistenza dell’eventus damni. Non essendosi le Sezioni Unite di questa Corte ancora pronunciate sulla questione di rilievo nomofilattico (ord. del 18/09/2023, resa pubblica in data 19/09/2023, della Prima Presidente) circa se il Consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata possa entrare a far parte, nella veste di relatore, del Collegio giudicante, va disposto il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso nella Camer