CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che il difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nell'ambito del procedimento penale RG n. 2532/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiede correggersi l'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 10570 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Settima Sezione penale di questa Corte, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato, lo ha condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di lite sostenute dalla parte civile, omettendo di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi procuratore antistatario; - rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ebbe effettivamente a dichiararsi, nelle conclusioni rassegnate (con la memoria in data 31 gennaio 2022) quale difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario, con la conseguenza che doveva essere distratta in suo favore la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e di lite sostenute dalla parte civile; - ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza sopra indicata, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui è emendabile con la procedura di correzione di errori materiali il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza, formulata dal difensore della parte civile, di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. degli onorari non riscossi e delle spese anticipate (Sez. 6, ord. n. 17174 del 4/4/2016, Rv. 266742); P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 10570 del 16 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante aggiunta, dopo le parole "oltre accessori di legge", delle parole "con distrazione in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi a ntistatario". Così d