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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 34470/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18044-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , domiciliato si in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FALLIMENTO 459/2020 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 1665/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2021; Ric. 2021 n. 18044 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Milano dichiarò il fallimento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] TT, in esito a un’adunanza, alla quale la società non partecipò, che era stata nuovamente fissata, previa assegnazione ai creditori istanti di nuovo termine, in ragione dell’esito negativo della notificazione indirizzata dalla cancelleria all’indirizzo di posta certificata della fallenda e alla successiva inerzia dei creditori; - la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto dalla società, evidenziando la sussistenza di una situazione debitoria ingovernabile, in relazione alla quale nessuna possibilità di rientro era stata neanche allegata; - contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] nella qualità indicata in epigrafe per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui i creditori istanti e il fallimento non replicano; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ.; - non sono state depositate memorie ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis.

Considerato che: - parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento (primo motivo), la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l.fall., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento (secondo motivo), nonché l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla Ric. 2021 n. 18044 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -3- nullità o dall’omissione o dall’assenza della notificazione del ricorso(terzo motivo); - di là dai profili d’inammissibilità dei motivi, coi quali rispettivamente (quanto al primo e al secondo) si lamentano cumulativamente vizi di violazione di legge ed errores in procedendoe non si deducono (quanto al terzo) fatti in senso storico-naturalistico, e che perdipiù non risultano adeguatamente e partitamente illustrati in ricorso, la censura con essi complessivamente proposta è comunque infondata; - al fondo si lamenta che, a fronte dell’inesistenza o comunque dell’omissione della notificazione compiuta dalla cancelleria e dell’inerzia dei creditori istanti che vi aveva fatto seguito, avrebbe errato prima il Tribunale ad assegnare un nuovo termine ai creditori per notificare il ricorso di fallimento e poi la Corte d’appello a non avvedersi che non sussistevano i presupposti per disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; e a tanto si aggiunge che, diversamente da quanto stabilito dalla Corte d’appello, non sarebbe stato rispettato l’iter notificatorio previsto dall’art. 15 l.fall., perché, a seguito dell’ordine di rinnovazione, non sarebbe stata ordinatamente seguita l’intera sequenza da questa norma prevista; - il primo profilo della censura confligge con l’orientamento di questa Corte in base al quale, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di Ric. 2021 n. 18044 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -4- stabilizzarsi in difetto di impugnazione.

Pertanto, il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notificazione, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza (Cass. n. 30538/18; conf., n. 13322/19 e n. 4554/22); - quanto al secondo, si legge in sentenza che risulta « … dall’attestazione di cancelleria 28.7.20, dalle relate di notifica prodotte dai creditori procedenti e dal verbale del 16.9.2020 il pieno rispetto della sequenza prescritta dall’art. 15.3 LF, per essere stato constatato l’insuccesso dei primi tentativi di notifica, con conseguente giustificatezza del ricorso alla notifica con deposito alla casa comunale»; - e, in effetti, la stessa parte ricorrente riferisce che, in esito all’ordine di rinnovazione del 16 settembre 2020: -in data 25 settembre il creditore procedente ha chiesto la notificazione presso la sede della fallenda; - la notificazione non si è perfezionata per la causale “destinatario trasferito”; - la creditrice ha richiesto nuova autonoma notificazione ex art. 143 c.p.c., che neanche si è perfezionata; - l’istante ha proceduto poi a un’ulteriore notificazione, richiedendo all’’ufficiale giudiziario di provvedere al deposito nella casa comunale, che in data 9 ottobre 2020 non è riuscito; -successivamente, l’ufficiale giudiziario ha nuovamente tentato di consegnare l’atto al destinatario, provvedendo alfine al deposito nella casa comunale; - la ricostruzione così offerta in ricorso evidenzia l’infondatezza del secondo profilo del motivo; Ric. 2021 n. 18044 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -5- - a norma dell’art. 15 l.fall. (come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. con l. n. 221 del 2012), (i) il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente); (ii) quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notificazione, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese; (iii) quando non può essere compiuta con le predette modalità, la notificazione si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito; - questa procedura semplificata, che non prevede le ulteriori cautele contemplate, invece, dall’art. 145 c.p.c. per le notifiche a persona giuridica (e cioè «senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente» e senza la previsione alternativa di notificazione alla persona fisica del legale rappresentante della società) ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (cfr.

Corte cost. nn. 146/16 e 162/17); - questa Corte ha reiteratamente stabilito che, in esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione, Ric. 2021 n. 18044 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -6- non occorre replicare l’intera sequenza descritta dall’art.15 l.fall., ma provvedere soltanto agli adempimenti mancanti (Cass. n. 4858/22; n. 10511/22; n. 18881/22); - in tale contesto, la società si limita a contestazioni perplesse su luogo e forma dei tentativi di consegna alla destinataria presso la propria sede, trascurando di riportare il contenuto, anche per sunto, delle relate, che pure cita e sulle quali fonda le proprie osservazioni; - i n particolare, è irrilevante l’obiezione che non risulterebbe la richiesta all’ufficiale giudiziario di eseguire la notificazione non tramite il servizio postale, ma di persona, a norma dell’art. 107 del r.d. n. 1229/1959, in quanto comunque la destinataria della notificazione è risultata trasferita, né è stato possibile reperirla nonostante i reiterati tentativi dei quali si dà atto anche in ricorso, di modo che l’eventuale profilo di nullità prospettato, se pure sussistente, risulta assorbito dall’inesistenza, per omesso perfezionamento, di questo segmento del procedimento notificatorio; -carenti d’interesse sono le ulteriori obiezioni concernenti la reiterazione dei tentativi di notificazione presso la sede, invece –e prima-del deposito diretto nella casa comunale, posto che il procedimento seguito, per quanto superfluo, è stato più garantista, proprio perché volto a far pervenire la notificazione presso la sede della fallenda (cfr. Cass. n. 25272/14 e n. 18934/15); -e ciò, perdipiù, al cospetto della negligenza della società, che non ha osservato l’obbligo gravante su ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, Ric. 2021 n. 18044 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -7- con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come novellata dalla legge n. 35 del 2012), che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che l’imprenditore deve attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo finanche per i dodici mesi successivi alla cancellazione, senza che sussista alcun compito di verifica dell’ufficio camerale (da ultimo, in termini, Cass. n. 6866/22, punto 2.1); -al contempo inammissibile è l’ulteriore obiezione relativa all’inosservanza del termine di quindici giorni tra la data della notificazione e quella dell’udienza; - la sentenza impugnata dà conto dell’avvenuta abbreviazione dei termini; - la critica è quindi per un verso astratta, in quanto neanche si deduce il cattivo bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa derivante dall’abbreviazione (Cass. n. 2561/14), e per altro verso generica, perché non sorretta da compiuta indicazione degli atti da cui ricavare che l’abbreviazione non sia stata disposta dal presidente del tribunale, il quale, peraltro, come questa Corte ha già chiarito (Cass. n. 8611/20), può delegarla, in base alla combinazione dei commi 3 e 5 dell'art. 15 L.F. (posto che il comma 5 si riferisce al comma 3, implicitamente richiamandolo, e così attribuendo la possibilità al presidente del tribunale di delegare anche il potere di abbreviazione dei termini oltre a quello di trattazione del procedimento); - il ricorso va dunque rigettato, senza statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva; - sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18044-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , domiciliato si in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FALLIMENTO 459/2020 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 1665/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2021; Ric. 2021 n. 18044 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Milano dichiarò il fallimento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] TT, in esito a un’adunanza, alla quale la società non partecipò, che era stata nuovamente fissata, previa assegnazione ai creditori istanti di nuovo termine, in ragione dell’esito negativo della notificazione indirizzata dalla cancelleria all’indirizzo di posta certificata della fallenda e alla successiva inerzia dei creditori; - la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto dalla società, evidenziando la sussistenza di una situazione debitoria ingovernabile, in relazione alla quale nessuna possibilità di rientro era stata neanche allegata; - contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] nella qualità indicata in epigrafe per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui i creditori istanti e il fallimento non replicano; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ.; - non sono state depositate memorie ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis. Considerato che: - parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento (primo motivo), la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l.fall., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento (secondo motivo), nonché l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla Ric. 2021 n. 18044 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- nullità o dall’omissione o dall’assenza della notificazione del ricorso(terzo motivo); - di là dai profili d’inammissibilità dei motivi, coi quali rispettivamente (quanto al primo e al secondo) si lamentano cumulativamente vizi di violazione di legge ed errores in procedendoe non si deducono (quanto al terzo) fatti in senso storico-naturalistico, e che perdipiù non risultano adeguatamente e partitamente illustrati in ricorso, la censura con essi complessivamente proposta è comunque infondata; - al fondo si lamenta che, a fronte dell’inesistenza o comunque dell’omissione della notificazione compiuta dalla cancelleria e dell’inerzia dei creditori istanti che vi aveva fatto seguito, avrebbe errato prima il Tribunale ad assegnare un nuovo termine ai creditori per notificare il ricorso di fallimento e poi la Corte d’appello a non avvedersi che non sussistevano i presupposti per disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; e a tanto si aggiunge che, diversamente da quanto stabilito dalla Corte d’appello, non sarebbe stato rispettato l’iter notificatorio previsto dall’art. 15 l.fall., perché, a seguito dell’ordine di rinnovazione, non sarebbe stata ordinatamente seguita l’intera sequenza da questa norma prevista; - il primo profilo della censura confligge con l’orientamento di questa Corte in base al quale, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di Ric. 2021 n. 18044 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -4- stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto, il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notificazione, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza (Cass. n. 30538/18; conf., n. 13322/19 e n. 4554/22); - quanto al secondo, si legge in sentenza che risulta « … dall’attestazione di cancelleria 28.7.20, dalle relate di notifica prodotte dai creditori procedenti e dal verbale del 16.9.2020 il pieno rispetto della sequenza prescritta dall’art. 15.3 LF, per essere stato constatato l’insuccesso dei primi tentativi di notifica, con conseguente giustificatezza del ricorso alla notifica con deposito alla casa comunale»; - e, in effetti, la stessa parte ricorrente riferisce che, in esito all’ordine di rinnovazione del 16 settembre 2020: -in data 25 settembre il creditore procedente ha chiesto la notificazione presso la sede della fallenda; - la notificazione non si è perfezionata per la causale “destinatario trasferito”; - la creditrice ha richiesto nuova autonoma notificazione ex art. 143 c.p.c., che neanche si è perfezionata; - l’istante ha proceduto poi a un’ulteriore notificazione, richiedendo all’’ufficiale giudiziario di provvedere al deposito nella casa comunale, che in data 9 ottobre 2020 non è riuscito; -successivamente, l’ufficiale giudiziario ha nuovamente tentato di consegnare l’atto al destinatario, provvedendo alfine al deposito nella casa comunale; - la ricostruzione così offerta in ricorso evidenzia l’infondatezza del secondo profilo del motivo; Ric. 2021 n. 18044 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -5- - a norma dell’art. 15 l.fall. (come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. con l. n. 221 del 2012), (i) il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente); (ii) quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notificazione, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese; (iii) quando non può essere compiuta con le predette modalità, la notificazione si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito; - questa procedura semplificata, che non prevede le ulteriori cautele contemplate, invece, dall’art. 145 c.p.c. per le notifiche a persona giuridica (e cioè «senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente» e senza la previsione alternativa di notificazione alla persona fisica del legale rappresentante della società) ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost. nn. 146/16 e 162/17); - questa Corte ha reiteratamente stabilito che, in esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione, Ric. 2021 n. 18044 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -6- non occorre replicare l’intera sequenza descritta dall’art.15 l.fall., ma provvedere soltanto agli adempimenti mancanti (Cass. n. 4858/22; n. 10511/22; n. 18881/22); - in tale contesto, la società si limita a contestazioni perplesse su luogo e forma dei tentativi di consegna alla destinataria presso la propria sede, trascurando di riportare il contenuto, anche per sunto, delle relate, che pure cita e sulle quali fonda le proprie osservazioni; - i n particolare, è irrilevante l’obiezione che non risulterebbe la richiesta all’ufficiale giudiziario di eseguire la notificazione non tramite il servizio postale, ma di persona, a norma dell’art. 107 del r.d. n. 1229/1959, in quanto comunque la destinataria della notificazione è risultata trasferita, né è stato possibile reperirla nonostante i reiterati tentativi dei quali si dà atto anche in ricorso, di modo che l’eventuale profilo di nullità prospettato, se pure sussistente, risulta assorbito dall’inesistenza, per omesso perfezionamento, di questo segmento del procedimento notificatorio; -carenti d’interesse sono le ulteriori obiezioni concernenti la reiterazione dei tentativi di notificazione presso la sede, invece –e prima-del deposito diretto nella casa comunale, posto che il procedimento seguito, per quanto superfluo, è stato più garantista, proprio perché volto a far pervenire la notificazione presso la sede della fallenda (cfr. Cass. n. 25272/14 e n. 18934/15); -e ciò, perdipiù, al cospetto della negligenza della società, che non ha osservato l’obbligo gravante su ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, Ric. 2021 n. 18044 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -7- con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come novellata dalla legge n. 35 del 2012), che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che l’imprenditore deve attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo finanche per i dodici mesi successivi alla cancellazione, senza che sussista alcun compito di verifica dell’ufficio camerale (da ultimo, in termini, Cass. n. 6866/22, punto 2.1); -al contempo inammissibile è l’ulteriore obiezione relativa all’inosservanza del termine di quindici giorni tra la data della notificazione e quella dell’udienza; - la sentenza impugnata dà conto dell’avvenuta abbreviazione dei termini; - la critica è quindi per un verso astratta, in quanto neanche si deduce il cattivo bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa derivante dall’abbreviazione (Cass. n. 2561/14), e per altro verso generica, perché non sorretta da compiuta indicazione degli atti da cui ricavare che l’abbreviazione non sia stata disposta dal presidente del tribunale, il quale, peraltro, come questa Corte ha già chiarito (Cass. n. 8611/20), può delegarla, in base alla combinazione dei commi 3 e 5 dell'art. 15 L.F. (posto che il comma 5 si riferisce al comma 3, implicitamente richiamandolo, e così attribuendo la possibilità al presidente del tribunale di delegare anche il potere di abbreviazione dei termini oltre a quello di trattazione del procedimento); - il ricorso va dunque rigettato, senza statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva; - sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 34470/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris